Roma, 11 ottobre 2004
Comunicato . n.027/04
Ai Segretari Generali dei Sindacati aderenti
Ai Segretari Regionali e Provinciali
Ai Componenti il Comitato Direttivo
Alla C.I.S.A.L.
Loro Sedi
OGGETTO: Legge delega di riforma delle pensioni.
Riceviamo dal collega Lucio CASALINO, nostro esperto in materia previdenziale, la nota che segue a chiarimento delle nuove norme introdotte dalla legge di cui all’oggetto:
"La recente legge delega di riforma delle pensioni è una legge cornice che prevede, per la concreta attuazione di alcune disposizioni programmatiche in essa contenute, decreti delegati (decreti legislativi o decreti ministeriali) che dovranno essere adottati sulla base di principi e criteri direttivi indicati dallo stesso legislatore delegante.
Per i pubblici dipendenti, a differenza dei privati, le modalità di attuazione del conferimento dei flussi di finanziamenti della previdenza complementare,tra i quali il TFR, ed in particolare di quelle forme tacite (silenzio- assenso) , sono soggette ad una "riserva di legge" in base alla quale il legislatore delegato è impegnato ad emanare disposizioni di legge in materia solo dopo il confronto con le OO.SS. comparativamente più rappresentative.
Per quanto precede, pertanto, la norma del silenzio –assenso non è immediatamente precettiva per i lavoratori, ed in particolare per i lavoratori pubblici per i quali è previsto,come detto, addirittura un previo duplice passaggio concertativo-sindacale e legislativo per la sua concreta applicazione.
A proposito, facciamo un pò di chiarezza sull’indennità collegata al collocamento al riposo per i pubblici dipendenti:
-Per quelli in servizio al 31.12.2000, essi sono soggetti all’indennità di buonuscita o di fine servizio , con diverse modalità di calcolo rispetto al TFR, in conseguenza di contribuzione del 2,5% a loro carico a favore di gestioni previdenziali costituite presso l’INPDAP, ad esclusione dei lavoratori degli Enti pubblici non economici e degli Enti di ricerca sottoposti alla legge n.70 del 1975 per i quali, avendo l’indennità natura retributiva, ancorché differita, è erogata direttamente dagli Enti datori di lavoro a carico dei rispettivi bilanci e senza alcuna contribuzione del dipendente
- I dipendenti in servizio dall’1.1.2001, sono, invece, assoggettati al regime del TFR, come per i privati.
Mentre per questi ultimi si resta in attesa, come abbiamo detto, del decreto legislativo che regoli le modalità di attuazione del silenzio –assenso, previo il confronto sindacale; per i primi (assunti in servizio al 31.12.2000), diventa indispensabile un terzo "passaggio" procedurale consistente nella volontà dichiarata del lavoratore di voler esercitare l’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione richiedendo, con dichiarazione esplicita, la trasformazione dell’indennità di fine servizio, comunque denominata, in TFR.
Una volta emanato il decreto legislativo di cui trattasi, il lavoratore potrà esprimere , con dichiarazione formale,la volontà contraria al conferimento del proprio TFR maturando, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, oppure entro sei mesi dalla sua assunzione, se successiva ".Lucio CASALINO
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Davide Velardi