I.N.P.S.

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO

per l’utilizzazione del “Fondo per la retribuzione accessoria” del personale dell’area medica dell’Istituto per gli anni 2002 e 2003 e per l’attuazione del CCNL integrativo relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL 1998/2001, stipulato il 16 febbraio 1999.

 

 

 

 

 

In data 10 novembre 2003 le Delegazioni dell’Ente e di parte sindacale sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto integrativo:

                                                                                                                           

PER l'INPS:

 

Il Commissario straordinario

Avv. Gian Paolo SASSI

 

 

Il Direttore Generale F.F

Dr. Vincenzo TOMASSINI

 

 

Il Direttore Centrale Sviluppo e

Gestione Risorse Umane

Dr. Domenico PETILLO

 

 

Il Direttore Centrale Organizzazione

Dr. Raffaello MARCHI

 

 

Il Direttore Centrale Pianificazione

e Controllo di gestione

Dr. Vincenzo TOMASSINI

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

 

CGIL – FP – firmato

 

 

 

CISL – FPS –  firmato

 

 

 

UIL – PA –  firmato

 

 

 

CSA di CISAL/FIALP – firmato   

 

 

 

RDB ­– CUB –  firmato 

 

 

 

 

 

 

 

   

ART. 1

 FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIRIGENTI MEDICI

 

Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’area medica dell’Istituto costituito ai sensi dell’art. 43 del CCNL relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001 stipulato il 16/02/1999 e dell’art. 4 del CCNL relativo al personale non dirigente degli enti pubblici non economici – biennio economico 2000-2001 stipulato il 14/03/2001, ammonta per l’anno 2002 a € 21.872.077,18 e per l’anno 2003 a € 21.876.216,01.

 

 

 

ART. 2

DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEL FONDO

 

Salvo quanto stabilito dai successivi articoli, per gli anni 2002 e 2003 è confermata la disciplina relativa alla retribuzione di risultato della dirigenza medica recata dal verbale di accordo sottoscritto in data 3 ottobre 2001.

Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

 

 

 

ART. 3

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003, in attuazione dell’art. 3, comma 4, del CCNL integrativo stipulato in data 08/01/2003, il valore massimo della retribuzione di posizione dei dirigenti medico-legali di 2^ fascia di cui all’art. 31, comma 1 lett. a) del CCNL 1994/1997 - biennio economico 96/97 - stipulato il 17/01/1997 è stabilito in € 38.735,00.

 

 

 

ART. 4

INDENNITA’ DI POSIZIONE FISSA

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003, in attuazione dell’art. 3, comma 2, del CCNL integrativo stipulato in data 08/01/2003, l’importo minimo della indennità di posizione fissa prevista per i dirigenti medico-legali dall’art. 34, comma 1 lett. a) del CCNL 1994/1997 - biennio economico 96/97 – stipulato il 17/01/1997, è fissato in € 4.648,11.

Per il Coordinatore Generale medico-legale l’ indennità di posizione fissa è stabilita in € 6.713,94.

Con la medesima decorrenza 1° gennaio 2003, pertanto, la misura dell’indennità di posizione fissa è determinata negli importi indicati nella tabella allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto integrativo.  

 

 

 

 

 ART. 5

INDENNITA’ DI POSIZIONE VARIABILE

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi delle indennità di posizione variabile dei dirigenti medico-legali di cui all’art. 35 del CCNL 1994/1997 - biennio economico 1996/97 – stipulato il 17/01/1997, sono rideterminati negli importi indicati dalla tabella allegato 2, che costituisce parte integrante del presente contratto integrativo, i quali riassorbono il minimo garantito previsto dallo stesso art. 35, comma 1, lett. a).

 

 

 

ART. 6

SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE MEDICO DELLA 2^ FASCIA CON INCARICO QUINQUENNALE

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003, le maggiorazioni percentuali da riconoscere a titolo di specifico trattamento economico per i dirigenti medico-legali di 2^ fascia con incarico quinquennale, di cui all’art. 19 dell’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, sottoscritto il 14 aprile 1997, sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella allegato 3, che costituisce parte integrante del presente contratto integrativo.

Le maggiorazioni percentuali si applicano sul valore massimo della retribuzione di posizione fissato al precedente art. 3.   

 

 

 

ART. 7

INDENNITA’ COORDINATORE GENERALE

 

In attuazione del combinato disposto dell’art. 21, comma 3 del citato accordo attuativo dell’art. 94  e dell’art. 36 del CCNL per il biennio economico 96/97, sottoscritto il 17.1.1997, al coordinatore generale medico-legale è attribuito, a decorrere dal 01/01/2003,  lo specifico compenso già riconosciuto ai coordinatori generali degli altri rami professionali dal verbale di accordo sottoscritto il 3.10.2001. Tale compenso annuo lordo è pari a € 30.987,41 da corrispondere in 12 mensilità. 

In attuazione delle medesime norme, al coordinatore centrale medico legale cui siano state formalmente conferite funzioni vicarie del Coordinatore Generale è attribuito, a decorrere dal 01/01/2003, un compenso annuo lordo pari al 3,5% di quello stabilito dal comma precedente, da corrispondere in 12 mensilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8

CONVENZIONI - COLLABORAZIONI

 

Dall’anno 2003 le risorse derivanti dalla attivazione delle iniziative previste dal comma 4 lett. a), b) e c) e dal comma 5 dell’art. 2 del CCNL integrativo stipulato in data 8 gennaio 2003 affluiscono direttamente al Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’area medica, fatte salve le quote che le vigenti disposizioni destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all’art. 43 della legge 449/1997.

Le parti si impegnano a disciplinare in apposita sessione negoziale la completa attuazione del CCNL integrativo stipulato l’8 gennaio 2003, con particolare riferimento all’art. 43 della Legge n. 449/97.

I lavori dell’apposita sessione negoziale inizieranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per concludersi entro 60 giorni.

Nella fase transitoria continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l’erogazione delle quote determinate in base ai commi precedenti.

 


ALL. 1

 

 

NUOVE MISURE DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE FISSA  SPETTANTE AI DIRIGENTI MEDICO-LEGALI

 

 

 

FASCIA

POSIZIONE

IMPORTO

 

 

€ annui

2^ F.         fascia A

COORDINATORE GENERALE

6.713,94

2^ F.         fascia B

COORDINATORE CENTRALE

5.164,57

2^ F.         fascia C

COORDINATORE CML REGIONALE

5.164,57

2^ F.         fascia D

COORDINATORE CML POLISPECIALISTICO PROVINCIALE E SUBPROVINCIALE

5.164,57

1^ F.               

RESPONSABILI DI MODULO

5.722,34

1^ F.            

RESPONSABILI DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE

4.648,11

 


ALL. 2

 

 

NUOVE MISURE DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE VARIABILE SPETTANTE AI DIRIGENTI MEDICO-LEGALI

 

 

 

FASCIA

POSIZIONE

IMPORTO

 

 

€ annui

2^ F.         fascia A

COORDINATORE GENERALE

6.713,94

2^ F.         fascia B

COORDINATORE CENTRALE

6.466,04

2^ F.         fascia C

COORDINATORE CML REGIONALE

6.207,81

2^ F.         fascia D

COORDINATORE CML POLISPECIALISTICO PROVINCIALE E SUBPROVINCIALE

5.691,36

1^ F.

RESPONSABILI DI MODULO

5.443,46

1^ F.             

RESPONSABILI DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE

4.069,68

 


ALL. 3

 

 

NUOVE MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE SPETTANTI AI DIRIGENTI MEDICO-LEGALI DI II FASCIA

 

 

 

FASCIA

POSIZIONE

%

2^ F.  fascia A

COORDINATORE GENERALE

35

2^ F.  fascia B

COORDINATORE CENTRALE

22

2^ F.  fascia C

COORDINATORE CML REGIONALE

16,50

2^ F.  fascia D

COORDINATORE CML POLISPECIALISTICO PROVINCIALE E SUBPROVINCIALE

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