

IPOTESI DI
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO
2004/05 PER IL PERSONALE
DIRIGENTE
sottoscritto il 19 dicembre
2005 in Roma
Le parti, in data 19
dicembre 2005, sottoscrivono il seguente contratto integrativo per gli anni 2004
e 2005.
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PER L’INPS |
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Il
Direttore Generale |
Il
Direttore Centrale Sviluppo e
Gestione Risorse Umane |
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Dr.
Vittorio CRECCO |
Dr.
Franco PORRARI |
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Il
Direttore Centrale Organizzazione |
Il
Direttore Centrale Pianificazione e
Controllo di Gestione |
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Dr.
Gregorio TITO |
Dr.
Paolo OLLIANA |
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PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
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CGIL/FP |
f.to |
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CISL/FPS |
f.to |
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UIL/PA |
f.to |
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CIDA/FENDEP |
f.to |
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CONFEDIR/DIRP |
f.to |
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1.
Il
presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il
personale dirigente di seconda fascia dell’Istituto, di cui al CCNL 1998/2001
del personale dirigente dell’Area 1 stipulato il 5 aprile 2001- con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato.
1. Il fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato è determinato ai sensi del CCNL 1998/2001 del
personale dirigente dell’Area 1 stipulato il 5 aprile 2001.
2. Tale fondo ammonta per
l’anno 2004 a Euro 37.913.652,00 e
per l’anno 2005 a Euro 38.671.823,00.
1.
E’
confermata la disciplina prevista dal CCNI 1998/2001 stipulato il 15 ottobre
2001, in ordine all’utilizzo delle risorse contenute nel fondo.
2.
A
decorrere dal 1° gennaio 2005, le modalità di erogazione della retribuzione di
risultato sono collegate esclusivamente al grado di raggiungimento degli
obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale. Restano confermate le
disposizioni previste dal comma 3, lettere A) e B) dell’art.5 del CCNI del 15
ottobre 2001.
1.
L’incentivo
alla rotazione degli incarichi, di cui all’art. 9 del CCNL del 18 novembre 2004,
è disciplinato sulla base dei criteri di cui ai commi successivi.
2. L’incentivo alla rotazione
degli incarichi spetta per il conferimento di incarichi di direzione e di area
presso le strutture dell’Istituto.
3.
L’incentivo
alla rotazione degli incarichi spetta per la durata dell’incarico, rinnovabile
una sola volta.
4.
L’importo
è fissato, in apposita sessione negoziale che si concluderà entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del presente CCNI, sulla base di apposite tabelle
elaborate sulla base dei seguenti criteri:
a.
Classificazione
delle strutture periferiche in classi di dimensionamento;
b.
Distanza
dall’attuale sede di servizio, considerando distanze superiori ai km.50;
c.
Difficoltà
socio-ambientale.
5.
L’importo
di cui al comma precedente non spetta nei
casi di conferimento di incarichi nell’ambito dello stesso comune dove
il dirigente già prestava servizio ed aveva la residenza nei precedenti 5 anni.
6.
L’importo
di cui al comma 4 è erogato in una quota una-tantum, pari al 40% dell’importo
annuo spettante, all’atto del conferimento dell’incarico, ed in importi mensili
per il restante 60%.
1.
Per
quanto non disciplinato dal presente CCNI restano in vigore le disposizioni del
CCNI del 15 ottobre 2001.
2.
Le
disposizioni di cui al precedente articolo 4 si applicano dalla data di
sottoscrizione del presente CCNI.
3.
Le
parti convengono sull’opportunità di attivare apposite sessioni negoziali per
definire programmi formativi per il personale dirigente con contenuti
finalizzati a lavoro per progetti e risultati.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti si impegnano ad
attivare apposita sessione negoziale per rivedere, in vista della revisione del
sistema indennitario, le modalità di erogazione della retribuzione di risultato
anche in riferimento ad incarichi conferiti con particolari difficoltà
socio-ambientali e di natura logistica.