Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non
dirigente degli enti pubblici non economiCI
biennio
economico 2000-2001
A seguito del parere
favorevole espresso in data 14 febbraio 2001
dal Comitato di Settore sul testo dell’ipotesi di accordo relativa al
rinnovo del CCNL per il secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale non
dirigente degli Enti pubblici non economici, stipulata il 19 gennaio 2001,
nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 9 marzo 2001, sull’attendibilità
dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo alle ore 12,00, presso la sede
dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN:
e le
Organizzazioni
Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/FP
. CGIL
CISL/FPS CISL
UIL/PA
UIL
CSA DI Cisal/Fialp
CISAL
RDB/Parastato
RDB/CUB
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale
non dirigente degli Enti pubblici non economici.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI
1.
Il
presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale
ed ai professionisti destinatari del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999.
1.
Gli
stipendi tabellari di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del CCNL del
16.2.1999, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell’ambito del
sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi
lordi mensili, per tredici mensilità,
indicati nella allegata tabella 1.
2.
Gli
importi degli stipendi tabellari
risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle
scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.
1.
Le
misure degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono
utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di
quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute
previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione
della misura dei contributi di riscatto.
2.
I
benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono computati ai
fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della
indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122
del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 4
Finanziamento dei Fondi per i trattamenti accessori del personale
1.
Le
parti confermano quanto previsto dall’art. 19, ultimo periodo della legge n.
488 del 1999, in base al quale tutte le decisioni e le iniziative di attuazione
del nuovo ordinamento professionale, ad eccezione dei passaggi da un’area
funzionale all’altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi
unici di ente e in ogni caso da quelle destinate alla contrattazione
integrativa.In tal senso la contrattazione collettiva integrativa individua,
nell’ambito del fondo unico di ente, le risorse da destinare sia al
finanziamento delle progressioni economiche all’interno di ciascuna Area ai
sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b) del CCNL del 16.2.1999, nonché degli sviluppi economici di cui all’art. 16 del
medesimo contratto. Dalla data di
utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle
somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di Area dei
dipendenti che ne hanno usufruito.
2.
Per
l’anno 2000 è confermata la disciplina del CCNL del 16.2.1999 per la
costituzione dei seguenti Fondi, fatte salve le integrazioni specificate nel
comma 8: a) il Fondo unico di ente per i trattamenti accessori per il personale
ricompreso nelle Aree A, B e C, costituito secondo la disciplina dell’art. 31;
b) il Fondo dell’Area dei professionisti, costituito secondo la disciplina
dell’art. 42; c) il Fondo dell’Area medica, costituito secondo la disciplina
dell’art. 43; d) il Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle
qualifiche ad esaurimento costituito secondo la disciplina dell’art. 44.
3. Al fine di assicurare lo
sviluppo della contrattazione integrativa e di finanziare l’incremento della
produttività collettiva e individuale, il miglioramento qualitativo delle
prestazioni e dei risultati e l’innalzamento della qualificazione
professionale, e nel rispetto della disciplina del comma 7, al Fondo unico di
ente di cui al comma 2, lett. a), sono destinate, a valere dall’anno
2001, le seguenti ulteriori risorse
economiche:
a)
un
importo pari allo 0,57% del monte
salari dell’anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C;
b)
le
economie derivanti dalla riduzione di personale, in applicazione dell’art. 20,
comma 1, punto 20-ter, della legge n. 488 del 1999; la relativa verifica deve
essere effettuata in modo da garantire che le economie siano definitivamente
acquisite in bilancio;
c)
le
risorse derivanti dall’utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di
anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal personale ricompreso
nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a decorrere dall’1.1.2000. A
decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
resta attribuito al Fondo, in via permanente, l’intero importo della
retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base
annua; per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato,
per l’utilizzo nell’esercizio successivo, un importo pari al prodotto
dell’importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di
mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità,
le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d)
le
risorse di cui al comma 1, recuperate a seguito del passaggio di Area o di
cessazione dal servizio a qualsiasi causa;
e)
un
importo non superiore all’1% del monte
salari dell’anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, nel
rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della
legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura
dell’1,5%.
4.
Per
le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina
prevista dal comma 7, le risorse del Fondo dell’Area dei professionisti, di cui
al comma 2, lett. b), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:
a)
un
importo pari all’1,29% del monte salari
dell’anno 1999 del personale dell’Area dei professionisti;
b)
un
importo non superiore all’1% del monte
salari dell’anno 1999 di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di
bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la
predetta percentuale è elevata fino alla misura dell’1,5%.
5.
Per
le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina
prevista dal comma 7, le risorse del Fondo dell’Area medica, di cui al comma 2,
lett. c), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:
a)
un
importo pari all’1,29% del monte salari
dell’anno 1999 del personale dell’Area medica;
b)
un
importo non superiore all’1% del monte salari dell’anno 1999 di cui alla
lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non
destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino
alla misura dell’1,5,%.
6.
Per
le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina
prevista dal comma 7, le risorse del Fondo per i trattamenti accessori per il
personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al comma 2, lett. d), sono
incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:
a)
un
importo pari allo 0,57% del monte
salari dell’anno 1999 del personale delle qualifiche ad esaurimento;
b)
di
una somma di pari importo della retribuzione individuale di anzianità, comprese
eventuali maggiorazioni, maturata dal personale comunque cessato dal servizio a
decorrere dal 1.1.2000; l’importo è determinato in ragione di annualità ed è
comprensivo della quota di tredicesima mensilità; per il primo anno di cessazione
dal servizio per la quantificazione delle risorse si prendono a riferimento le
quote di mensilità non erogate;
c)
un
importo non superiore all’1% del monte
salari dell’anno 1999 di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di
bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la
predetta percentuale è elevata all’1,5,%.
La contrattazione
integrativa a livello nazionale potrà valutare la disponibilità complessiva e
le condizioni di utilizzo del Fondo al
fine di ipotizzare una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse
anche per la integrazione degli altri Fondi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale in servizio
in base alle disposizioni contrattuali vigenti.
7.
Le
risorse economiche destinate al finanziamento delle voci della retribuzione
accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la
qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per
responsabilità o per gravosità. Le conseguenti verifiche vengono effettuate ai
sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL del 16.2.1999.
8.
Le
risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell’art. 32, comma 2,
primo alinea, dell’art. 42, comma 3 e dell’art. 43, comma 3 del CCNL del
16.2.1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000, degli
importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al monte
salari dell’anno 1999: a) 0,36% per il personale delle Aree A, B e C e delle
qualifiche ad esaurimento; b) 0,80%, per i professionisti e per il personale
medico. Le nuove disponibilità sono corrisposte secondo le regole e i tempi
definiti dalla contrattazione integrativa.
9.
Una
quota pari al 50% dell’importo
derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 8 integra,
dall’1.7.2000, l’importo corrisposto a titolo di anticipazione mensile della
produttività secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
10.
Le risorse dei Fondi indicati nei commi 3, 4,
5 e 6 possono essere adeguate, nell’ambito della capacità di bilancio degli
Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
– adottati dai singoli Enti – finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative
dotazioni organiche.
Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell’art. 48 del CCNL del 16.2.1999, previo atto di indirizzo all’ARAN da parte dell’Organismo di coordinamento intersettoriale, il contributo a carico del datore di lavoro da destinare al Fondo di pensione complementare, è determinato in misura non inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’accordo di comparto di cui all’art. 4 dell’accordo quadro del 29 luglio 1999.
2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del CCNL 16/02/1999, sarà costituito, con apposito accordo, il Fondo di pensione complementare, definendone tutti gli elementi, compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento del Fondo pensione, alle modalità di incentivazione della iscrizione dei lavoratori al Fondo medesimo, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno
reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-AIMA (Azienda di stato
per gli interventi nel mercato agricolo), trasferito all’AGEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura) ai sensi del d. lgs. 15 giugno 2000, n. 188, trovano
applicazione le clausole dei contratti relativi al comparto enti pubblici non
economici, a decorrere dal 16 ottobre 2000.
In relazione a quanto indicato all’interno della Dichiarazione congiunta n. 6, contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici , siglato in data 14 febbraio 2001, si precisa che, per mero errore materiale è stata riportata come percentuale del compenso aggiuntivo per mancata fruizione del riposo settimanale, il 50% in luogo dell’80%.
La
dichiarazione deve essere pertanto correttamente intesa nel senso che, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1 del Contratto sopra
richiamato, al dipendente deve essere
corrisposto un compenso aggiuntivo pari all’80% della retribuzione oraria di
cui all’art. 29, comma 2, lett. a).
NOTA A VERBALE
Il
tentativo adottato in extremis per ricercare un possibile recupero del potere
di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del comparto, non risolve la
sostanza del problema.
Infatti
, la formulazione del verbale redatto ipotizza un adeguamento economico di
incerta natura circoscritto alla capacità di bilancio del singolo ente.
Il
provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e conesso ad eventi
indipendenti dalla stessa volontà dell’ente, si connota come elemento di forte
sperequazione nel trattamento economico dei lavoratori del comparto che corrono
il rischio di subire inevitabili discriminazioni a parità di livello di
prestazione e di produttività.
La
scrivente O.S. chiede che la presente nota, unitamente a quella che si
ripropone in allegato, siano recepite nel documento contrattuale definito.
RDB PUBBLICO IMPIEGO
DICHIARAZIONE A VERBALE
La
Rdb non sottoscrive il presente accordo per numerosi motivi di metodo e di
merito.
Per
quanto riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che ha
portato, in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione di una
“preintesa” che è dovuta essere prima trasformata in ipotesi di accordo e
successivamente persino integrata.
A
questo riguardo la RdB contesta più in generale la tendenza in atto di
procedere alla stipula prematura di ipotesi di accordo incomplete,
successivamente infarcite di “note aggiuntive” e “verbali integrativi” su
questioni, anche di carattere generale, volutamente non affrontate in
precedenza.
Per
quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti:
-
gli aumenti sulla retribuzione tabellare non tengono conto (come invece
avrebbero dovuto in base agli accordi di luglio 1993) del differenziale tra
inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 1998-1999, e per l’anno
2000 hanno decorrenza luglio anziché gennaio;
-
gli aumenti sul salario accessorio hanno per la massima parte valenza per il
solo 2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non
quantificabili, quali d esempio gli eventuali pensionamenti;
-
i numerosi riferimenti al monte salari 1999 oltre ad aumentare le differenze
retributive già esistenti tra i dipendenti dei vari Enti, penalizzano tutti quegli
Enti che nel frattempo hanno aumentato la consistenza del personale in
servizio;
-
del tutto illegittima e basata su una volutamente interpretazione distorta della Legge 488/99 la previsione di
finanziare i passaggi di qualifica all’interno delle Aree con i Fondi Unici di
Ente;
-
penalizzante per gli ex Ispettori Generali e gli ex Direttori di Divisione la
previsione di poter dirottare con la contrattazione integrativa di Ente parte
delle somme destinate al loro Fondo verso i fondi del restante personale;
-
arbitraria, contraddittoria ed in totale antitesi con gli esiti della
Commissione ex art. 33, la scelta di procedere per medici e professionisti al
rinnovo del biennio economico in assenza della definizione del Contratto
quadriennale di riferimento normativo.
In
questo quadro totalmente negativo la tardiva sottoscrizione del “verbale integrativo” del 19/02/2001, pur
rappresentando una significativa, anche se non sufficiente, apertura sul piano
economico, non modifica (anche perché non accompagnata da alcuna revisione
degli altri punti contestati), il giudizio complessivamente negativo
sull’accordo, peraltro sonoramente bocciato dai lavoratori per il referendum
promosso dalla RdB.
La
RdB proseguirà pertanto la mobilitazione già in atto contro i contenuti ed il
metodo con cui si è raggiunto il presente accordo.