CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO   DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1994 - 1997

 

INDICE

 

 

-            NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

 

 

                                                             PARTE PRIMA

 

TITOLO I -  DISPOSIZIONI GENERALI

 

            CAPO I:

          - Campo di applicazione                                                            art. 1

          - Durata, decorrenza, tempi e

            procedure di applicazione

            del contratto                                                                                             art. 2

 

 

 TITOLO II -   SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

            CAPO I:   Disposizioni generali.

 

           - Obiettivi e strumenti                                                                                art. 3

           - Tempi e procedure per la

             stipulazione o il rinnovo

             del contratto collettivo

             decentrato                                                                                           art. 4

           - Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrat-

             tazione decentrata                                                                               art. 5

           - Composizione delle delegazioni                                                      art. 6

 

 

            CAPO II:  Informazioni e forme di  partecipazione

          

           - Informazione                                                                                       art. 7

           - Esame                                                                                                art. 8

           - Pari opportunità                                                                             art. 9

           - Consultazione                                                                           art.10             

           - Forme di partecipazione                                                             art.11

 

 

 

            CAPO III: Diritti sindacali

           - Rappresentanze sindacali

             nei luoghi di lavoro                                                                         art.12

 

            CAPO IV:  Procedure di raffreddamento dei conflitti

 

           - Interpretazione autentica

             dei contratti                                                                                               art.13

 

 

 

 

 

 

TITOLO III - IL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

            CAPO I :  Costituzione del rapporto di lavoro

 

           - Il contratto individuale di lavoro                                                art.14

          

 

            CAPO II:  Particolari tipi di contratto

 

            - Rapporto di lavoro a tempo parziale                                                           art.15

            - Assunzioni a tempo determinato                                                                 art.16

 

 

            CAPO III: Struttura e funzionalità del rapporto

           

            - Orario di lavoro                                                                           art.17

           - Ferie, festività soppresse e festività Santo Patrono                        art.18                           - Permessi retribuiti                                                                                art.19

           - Permessi brevi                                                                         art 20.

           - Assenze per malattia                                                                                   art.21

           - Infortuni sul lavoro e malattie

             dovute a causa di servizio                                                          art. 22

 

 

            CAPO IV: Estinzione del rapporto di lavoro

 

            - Cause di cessazione del rapporto di lavoro                                    art. 23

            - Obblighi delle parti                                                                        art.24

            - Recesso con preavviso                                                                   art.25

 

 

 

 

 

            CAPO V:   Norme disciplinari

 

           - Doveri del dipendente                                                              art.26

           - Sanzioni e procedure disciplinari                                                       art. 27          

           - Codice disciplinare                                                                              art. 28

           - Sospensione cautelare in corso

             di procedimento disciplinare                                                                        art. 29                                    - Sospensione cautelare in caso

             di  procedimento penale                                                              art. 30

 

            CAPO VI: Istituti  di peculiare interesse 

 

            - Formazione                                                                                          art.31

            .


 

 

 

PARTE SECONDA

 

 

 

TITOLO I -    Il trattamento economico

 

 

            CAPO I:   Struttura della retribuzione    

 

            - Retribuzione base ed accessoria                                                     art.32

            - Aumenti della retribuzione base                                                 art.33

            - Effetti dei nuovi stipendi                                                                     art. 34          

            - Disciplina per il finanziamento

              del trattamento accessorio                                                              art 35

            -  Fondo per la produttività

              collettiva e per il miglioramento

              dei servizi                                                                                     art. 36

            -  Fondo per la qualità della

               prestazione individuale                                                                    art. 37

           -  Personale con qualifica di Ispettore generale e                               

               Direttore di divisione                                                                       art. 38

           -  Fondi previdenziali                                                                             art. 39

            -  Indennità varie di legge                                                                        art. 40

           -  Revisione del sistema di inquadramento

              professionale                                                                            art. 41 

            - Verifica delle disponibilità

              finanziarie complessive                                                                 art. 42                                                 

          

 

PARTE TERZA

 

 

TITOLO I -   Norme finali e transitorie

   

     - Norma transitoria per i procedimenti disciplinari                                 art 43  

     - Personale INPDAP                                                                                 art. 44

     - Mutui edilizi e piccoli prestiti                                                              art. 45 

     - Interventi assistenziali                                                                               art. 46             

     - Quote contratto                                                                                  art. 47

     - Mensa, produttività, contributi e mobilità                                            art.48

     - Norma finale di rinvio                                                                           art. 49

      -Disapplicazioni                                                                                    art. 50

                                   

                        - DICHIARAZIONI CONGIUNTE  n.1,2,3,4,5,6,7,8 e 9

                        - DICHIARAZIONI  A VERBALE

                       

 

 

COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

 

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO

DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

 

                                                                        ART. 1                                                            

                                                (SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI)

 

 

1.  Nel comparto del personale degli enti pubblici non economici sono da considerare essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 i seguenti servizi:

a)    il servizio di pronto soccorso infermi;

b)   il servizio di pronto soccorso emotrasfusionale;

c)    l’attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell’acqua;

d)   il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue;

e)    la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d’acqua e dei bacini idrici;

f)     i servizi degli uffici di frontiera dell’Automobile Club d’Italia e dell’Ente nazionale italiano per il Turismo;

g)    i servizi di informazione dell’Automobile Club d’Italia sulla viabilità direttamente preordinati alla sicurezza stradale;

h)    la vigilanza antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;

i)      l’assistenza ai minori, per la loro sicurezza, nei collegi e convitti gestiti dagli enti;

j)     l’assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici;

k)   il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l‘adeguamento delle rendite previdenziali, per il tempo strettamente necessario in relazione all’organizzazione delle singole amministrazioni.

 

2.  Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 le prestazioni indipensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, individuate a norma dell’ articolo 2 , sono garantite con le modalità  indicate nello stesso articolo.

 

                                                                    ART.2

               (PRESTAZIONI INDISPENSABILI E  CONTINGENTI DI PERSONALE)

 

 

1. In ciascuna amministrazione le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi elencati all’articolo 1 sono individuate, unitamente ai contingenti di personale correlativamente necessari, con le procedure stabilite ai commi successivi.

 

2.  Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell’inizio della trattativa decentrata, con provvedimento del Direttore generale o figura equipollente o del dirigente appositamente dallo stesso delegato, previo esame con i soggetti sindacali individuati ai fini della contrattazione decentrata nel contratto di comparto, ciascuna amministrazione individua le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1, nonchè le qualifiche e le professionalità necessarie per formare i contingenti di personale occorrenti e stabilisce i criteri  per la determinazione dei contingenti medesimi. Il provvedimento ha validità per la durata degli accordi di cui al comma.

 

3.  La quantificazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è definita mediante appositi accordi decentrati a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal provvedimento di cui al comma 2  e, comunque, prima dell’inizio della trattativa decentrata. Gli accordi  stipulati hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme contenute nei precedenti accordi.

 

4.  In conformità agli accordi decentrati di cui al comma 3, i dirigenti responsabili  delle strutture territoriali e di quelle centrali provvedono, in occasione di ogni sciopero, all’individuazione nominativa del personale necessario per la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedono, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione. I relativi nominativi sono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali entro il quinto giorno precedente l’inizio dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, ha tuttavia il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto di sciopero e di ottenere, ove sia possibile, la sostituzione.    

 

 

                                                                   ART. 3

                              (NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO)

 

 

1.  Le strutture e le rappresentanze sindacali  che indicono azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, specificando la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di scioperi già indetti, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni .

 

2.  La proclamazione e la revoca degli scioperi devono essere comunicate: per le vertenze nazionali di comparto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica;  per le vertenze nazionali  di ente, all’amministrazione interessata. Per le vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, la proclamazione e la revoca degli scioperi debbono essere comunicate ai responsabili delle strutture interessate secondo il livello della vertenza.

 

 

3.  In tutti i casi di sciopero le amministrazioni sono tenute a trasmetterne comunicazione agli organi di stampa e alle reti televisive di maggiore diffusione nell’area interessata dall’azione sindacale, con la specificazione della durata e delle modalità relative. In caso di revoca, le amministrazioni sono tenute ad inviarne notizia agli organi di informazione con le stesse modalità.

 

4.  Non possono essere indetti scioperi:

a) di durata superiore a una giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza e a due giornate lavorative nel periodo successivo per la stessa vertenza; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono, per ciascun turno di lavoro, in un’unica fascia temporale senza soluzioni di continuità; 

b) con intervalli temporali, in caso di scioperi discontinui, inferiori alle ventiquattro ore tra un’azione e l’altra;

c) articolati per servizi o reparti, ovvero per singoli profili professionali di una medesima unità lavorativa, con svolgimento in giornate successive consecutive.

 

 

5.  Non possono comunque svolgersi scioperi nei seguenti periodi:

a)  dal 10 al 20  agosto, relativamente ai servizi di:

   - pronto soccorso;

   - assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e convitti e agli anziani  nelle case di cura e 

     di riposo;

   - vigilanza antincendi nei parchi nazionali;

   - informazione sulla viabilità ai fini del soccorso stradale;

b) nei giorni compresi fra il 23 dicembre e il 7 gennaio.

 

 

6.  Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati o in corso di svolgimento sono immediatamente sospesi dalle strutture e rappresentanze sindacali che li hanno indetti in caso di eventi di eccezionale gravità nelle località interessate, quali le calamità naturali.

 

 

                                                                     ART.4 

                        (PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE)

 

1.  Il contratto collettivo nazionale prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di  sciopero, fermo restando che l’attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso.

 

 

2.  Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all’articolo 3, comma 5, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative  pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

 

                                                                  ART.5

                                                             (SANZIONI)

 

 

1.  In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146  e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n.146.

                           

ART.6 

(APPLICABILITA’)

 

1. Le norme degli articoli che precedono si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato.  Dette disposizioni  non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

 

 

 P A R T E  P R I M A

 

 

TITOLO I

 

                                                       Disposizioni generali

 

CAPO I

 

 

ART. 1

 

Campo di applicazione

 

 

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo inde­terminato dal 1° al 9° livello dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e, in relazione a quanto previsto dall’art.25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, al personale delle stesse amministrazioni destinatario dell’art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il presente contratto costituisce altresì, nei suoi principi essenziali, punto di riferimento ai fini della disciplina contrattuale, in quanto compatibile ed applicabile, della normativa concernente diritti e doveri connessi al rapporto di lavoro per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall’Ente Nazionale Italiano per il Turismo negli uffici all’estero, fermo restando quanto previsto dall’art.20, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n.292. A detto personale non si applicano, in quanto incompatibili con la particolare natura del rapporto, le disposizioni relative al trattamento previsto all’allegato 4, ultimo comma, del DPR n.411/1976. Un’apposita commissione bilaterale costituita all’interno dell’ente a livello nazionale definisce in sede negoziale particolari modalità di applicazione degli istituti normativi, ivi compresa la definizione dei requisiti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui applicare la normativa.    

 

2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.

 

3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione.

 

4. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto con la dizione: “d. lgs. n. 29 del 1993”.

 

 

 

ART. 2

 

 

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è vali­do dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

 

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipu­lazione, salvo diversa prescrizione del presente contrat­to. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti nego­ziali a seguito delle perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2, del d.lgs n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle amministrazioni in­teressate con idonea pubblicità da parte dell'A.RA.N.

 

3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto dànno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.

 

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposi­zioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piat­taforme sono presentate  tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese succes­sivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

 

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre me­si dalla data di scadenza della parte economica del pre­sente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corri­sposta la relativa indennità, secondo le scadenze e le modalità previ­ste dall' Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la proce­dura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.

 

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ul­teriore punto di riferimento del negoziato sarà costitui­to dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, se­condo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma prece­dente.


 

 

TITOLO II

 

Sistema delle relazioni sindacali        

 

 

 

CAPO I

 

Disposizioni generali

 

 

ART. 3

Obiettivi e strumenti      

 

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei  ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con  l'esigenza di incremen­tare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.

 

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipa­zione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previ­ste, improntato alla correttezza e trasparenza dei com­portamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146 ed all’accordo stipulato in materia contestualmente al presente contratto - e in grado di favorire il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

 

3. In coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2, il sistema di relazio­ni sindacali si articola nei seguenti modelli relaziona­li:

 

 

 


 

     a) la contrattazione collettiva: si svolge a li­vello nazionale e, per le materie previste dall’articolo 5, a quello decentrato, con i tempi e secondo le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, nel rispetto delle disposi­zioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta ap­plicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 13.  In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti e non implica l’obbligo di addivenire ad un accordo salvo quanto previsto dall’art. 49 del D. lgs. n. 29 del 1993;

 

     b) l’esame:  si svolge sulle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedo­no, a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell' art.8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all' art.6. Nel corso di appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell' articolo 8 citato;

 

     c) la consultazione: si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'ammi­nistrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sinda­cali;

 

     d) l’informazione: quando lo  richieda  la legge o il presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza, compiutezza, constestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti sindacali di cui all’art.6 al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i  livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è  fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informa­zioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;

 

     e) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative: sono fina­lizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi e si  svolgono secon­do quanto disposto dall’art. 13.      

 


 

 

ART. 4

 

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

 

1. La richiesta di apertura delle trattive per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche materie indicate nell'articolo 5 è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.

 

2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali nè dànno luogo ad azioni conflittuali.

 

3. L' Amministrazione provvede a costituire la delegazio­ne di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipu­lazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, com­ma 2, nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, per l'avvio del negoziato.

 

4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali attribuiti a tale livello.

 

5. Il  contratto decentrato  si attua entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sotto­scrizione, a seguito del perfezionamento  delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993.  I contratti decentrati devono contenere appo­site clausole circa tempi, modalità e procedure di veri­fica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

 

 

ART.5

 

Livelli di contrattazione:

materie e limiti della contrattazione decentrata

 

 

1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:

 

     a) il contratto collettivo nazionale di comparto;

     b) il contratto collettivo decentrato a livello centrale di ciascuna amministrazione e presso le sedi periferiche.

 

2. La contrattazione decentrata ha per oggetto le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle  procedure indicati nell' art. 4.

 

3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie attribuite a tale livello di contrattazione devono essere evitate sovrapposizioni e frammentazioni.

 

4. La contrattazione decentrata si svolge al livello centrale di ciascuna amministrazione sulle seguenti materie:

 

a) sistemi di incentivazione della produttività collet­tiva, finalizzati all’efficienza e al  miglioramento della qua­lità  dei servizi, nell'ambito dei  piani, progetti o altre iniziative definite dall’amministrazione, con particolare riguardo:

 

1)  alla definizione della percentuale di risorse da destina­re all’attuazione dei piani e progetti di interesse nazionale e di quelle da riservare all’attuazione di progetti locali in relazione a obiettivi definiti a livello centrale dall’amministrazione;

 

2) ai criteri generali relativi:

 

-  all’individuazione delle professionalità da assegnare ai singoli progetti di interesse nazionale, nel rispetto delle prioritarie esigenze organizzative e di ser­vizio degli uffici;

- alle verifiche preordinate alla valutazione dei risultati da effettuarsi nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 36 del pre­sente contratto;

-  alla conseguente distribuzione dei compensi alle strutture operative, ai gruppi e ai singoli, secondo quanto previsto dall'art. 36;   

 

 b) quota di risorse e criteri generali per l'at­tribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività che comportino specifiche responsabilità o particolari oneri o disagi;

 

c) linee di indirizzo generale per l'attività di forma­zione professionale e criteri generali per la costituzione di gruppi di lavoro;

 

d) criteri generali per la gestione delle attività socio - assistenziali per il personale.

 

5. Il livello periferico di contrattazione - che è in ogni caso unico - riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti, le strutture regionali, provinciali o sub - provinciali di livello dirigenziale, anche se eccezionalmente affidate, in base alle norme applicabili negli enti stessi, a personale non dirigente, escluse comunque le strutture che costituiscano mere diramazioni territoriali di quelle suddette, come centri operativi, agenzie urbane e simili. Inoltre il livello periferico di contrattazione riguarda le struttture provinciali che secondo le caratteristiche ordinamentali non sono di livello dirigenziale.

 

6. La contrattazione decentrata si svolge al livello periferico sulle seguenti materie:

 

a) modalità di attuazione dei progetti di interesse locale demandate espressamente a tale livello;

 

b) criteri generali per l’individuazione del personale da assegnare ai progetti di interesse locale, per le modalità della partecipazione individuale, per la valutazione dei risultati e per le verifiche a tale valutazione preordinate e per la conseguente attribuzione dei compensi ai gruppi e ai singoli ai sensi dell’art. 36;

 

c) riflessi delle inno­vazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi richiesti dall’utenza sulla qualità del lavoro ed sulla professionalità dei dipendenti; 

   

d) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative a igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavo­ro, nonchè di attuazione delle misure volte a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.

 

7. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è stretta­mente  correlata ai risultati conseguiti nella realizza­zione dei programmi e progetti aventi come obiettivo in­crementi di produttività ed è quindi perfezionata dopo la ne­cessaria verifica a consuntivo dei risultati. 

 

8. I contratti collettivi decentrati devono garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite a livello nazionale di comparto e non possono comportare, né di­rettamente né indirettamente  anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

 

 

                                                                   ART. 6

 

Composizione delle delegazioni

 

 

 

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del d.lgs n. 29 del 1993, le delegazioni trattanti, in sede decentrata, sono costituite come segue:

 

A) per la contrattazione da svolgersi al livello centrale di ente:

 

a) per la parte pubblica:

 

- dal titolare del potere di rappresentanza  o da un suo delegato;

- dal direttore generale o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati all’oggetto della trattativa;

 

b) per le organizzazioni sindacali: per la composizione della delegazione trattante si conferma, in via transitoria, la disciplina attualmente vigente, anche per quanto concerne il ruolo negoziale delle strutture sindacali aziendali di livello nazionale;

 

B) per la contrattazione da svolgersi presso la sede centrale e presso le sedi periferiche di livello dirigenziale:

 

a)  per la parte pubblica:

 

-  dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito della Sede, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati;

 

b)  per le organizzazioni sindacali:

 

-  dalle R.S.U.;

 

- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 12, lettera b);

 

-  da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.

 

2. Le  amministrazioni  del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell’atti­vità di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra­zioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d. lgs n. 29 del 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

Informazione e forme di partecipazione

 

ART. 7

Informazione

 

1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, fornisce  ai soggetti sindacali di cui all' art. 6  in­formazioni in ma­teria di ambiente di lavoro e sulle misure generali ine­renti la gestione del rapporto di lavoro.

 

2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto , l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestiva­mente la documentazione necessaria:

a) articolazione dell'orario e turnazioni,

b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei ca­richi di lavoro e delle dotazioni organiche;

c) verifica periodica della produttività degli uffici;

d) andamento occupazionale;

e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici;

f) criteri generali di programmazione della mobilità;

g) criteri generali riguardanti l'organizzazione del la­voro;

h) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;

i) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;

l) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

m) affidamento all’esterno dei servizi;

n) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorga­nizzazione delle amministrazioni aventi   effetti generali sull'organizzazione del lavoro. 

 

3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:

- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

- attuazione dei programmi di formazione del personale;

- andamento generale della mobilità del personale;

- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l’utilizzo delle relative prestazioni;

- distribuzione complessiva dei fondi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, ai sensi degli artt. 36 e 37 ;

-  attuazione dei criteri sulla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi.

     Per l’informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale l’amministrazione fornisce tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.

4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorati­ve dei singoli operatori, le amministrazioni assicurano una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

 

5. L'articolazione dell'orario degli uffici deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine dell' armoniz­zazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.

 

 

ART. 8

 

Esame  

 

 

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, può chie­dere in forma scritta, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell’ambito dei contenuti dell’informazione stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti:

a) articolazione degli orari;

b) definizione dei criteri per la determinazione dei ca­richi di lavoro;

c) verifica periodica della produttività degli uffici.

Sono, inoltre, oggetto di esame ai sensi dell’art. 48 del D. lgs. n. 29 del 1993 le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione.

 

2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre or­ganizzazioni sindacali.

 

3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta. Nel periodo dedicato all’esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

 

4. L'esame si conclude nel termine di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.

 

5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale ri­sultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma  l'autonoma determinazione defi­nitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse ma­terie.

 

6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le ammini­strazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

 

 

ART. 9

 

Pari opportunità

 

1. Nel quadro delle leggi e delle normative comunitarie vigenti, in materia di pari opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell’art. 33 del DPR 8 maggio 1987, n. 267 e dell’art. 6 del DPR 13 gennaio 1990, n. 43.

 

2.  Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro, nella formazione professionale  e nello sviluppo professionale sono oggetto di contratta­zione decentrata, anche ai fini delle azioni positive previste dalla  legge 10 aprile 1991, n. 125 

 

3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2 sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del pre­sente contratto.


 

 

ART. 10

 

Consultazione

 

1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c) procede alla consultazione:

 

-  delle rappresentanze di cui all' art.6, nel caso pre­visto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente contratto;

-  del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.     

 


 

 

 

ART. 11

 

Forme di partecipazione

 

 

 

1. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle dimensioni dell’ente stesso, una Conferenza di rappresentanti dell’amministrazione e delle parti sindacali abilitate alla contrattazione decentrata. La Conferenza esamina due volte l’anno - una delle quali fissata in prossimità della presentazione del bilancio preventivo dell’ente -  le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell’amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.

 

2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, sono costituite, a richiesta, in rela­zione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9, svolgono i com­piti previsti dal presente comma.

 

3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e de­ve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

 


 

 

                                                              CAPO III    

              

                                                          Diritti sindacali

 

 

 

ART. 12

 

Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

 

 

 

 

1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:

 

a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando l’applicazione dell’art. 19 della legge 300/1970 per le organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo costitutivo delle medesime  rappresentanze unitarie;

 

b) le rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che siano maggiormente rappresentative ai sensi delle disposizioni richiamate dall’art. 47, comma 2 del d. lgs. n. 29 del 1993.

 

 


 

CAPO IV

 

Procedure di raffreddamento dei conflitti

 

 

ART. 13

 

(Interpretazione autentica dei contratti )                  

 

 

1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi, le parti che le hanno sottoscritte si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

 

2. Al fine di cui al comma 1 la parte che richiede l’incontro invia all’altra apposita richiesta scritta  con lettera raccomandata.  La ri­chiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fat­ti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.

 

3. L’A.RA.N.,  anche su richiesta degli enti del comparto, indice appositi incontri per la valutazione delle problematiche connesse all’applicazione  del presente contratto.

 

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all' articolo 51, commi 1 e 2, del D.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

 

5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che hanno sottoscritto i contratti decentrati, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei medesimi contratti. L'eventua­le accordo, stipulato con le procedure di cui all'artico­lo 51, comma 3, del d.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

 

6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del d.lgs n.29 del 1993.

 

 


 

 

TITOLO III

 

RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

Costituzione del rapporto di lavoro

 

 

ART. 14

 

                                                Il contratto individuale di lavoro

 

 

1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determi­nato, è  costituito e regolato mediante contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comu­nitarie e il presente contratto.

 

2. Per il contratto di lavoro individuale è richiesta la forma scritta. In esso sono comunque indicati:

a) la tipologia del rapporto di lavoro;

b) la data di inizio del rapporto di lavoro;

c) la qualifica di inquadramento, le relative mansioni e il livello retributivo iniziale;

d) la  durata del periodo di prova;

e)  la sede iniziale dell'attività lavorativa;

f) il termine finale per il  contratto di lavoro a tempo deter­minato.

 

3. Il contratto individuale è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vi­genti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

 

4. L'assunzione può avvenire con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'am­bito delle tipologie di cui all'art. 15, comma 6.

 

5. L'amministrazione,  prima di procedere alla stipulazio­ne del contratto di lavoro individuale ai fini dell'as­sunzione, invita l’interessato a presentare la documen­tazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto  di lavoro e indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, termine che può essere prorogato fino a 90 giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua re­sponsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessu­na delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contra­rio, unitamente ai documenti, deve essere espressamente  presentata la dichiarazione di opzione per  la nuova am­ministrazione.

 

6. Qualora non venga presentata la documentazione di cui al comma 5 nel termine ivi previsto, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipula­zione del contratto.

 

7. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce, con decor­renza dalla data di applicazione del presente contratto, i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso esso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

 

 


                                                         

                                                 CAPO II

                                                  Particolari tipi di contratto

 

ART. 15 

 

Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale  o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, secondo le tipologie indicate al comma 6.

 

2. Ai sensi dell’art. 22, comma 20, della legge  23 dicembre 1994, n. 724, i contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono supe­rare, secondo i criteri di cui al successivo comma 5, il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale, con le esclusioni indicate al comma 4 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la do­tazione organica predetta. 

 

3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

 

4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale - determinato o indeterminato nella durata - non può essere costituito, in linea di principio, per i dipendenti appartenenti all’ottava e alla nona qualifica funzionale. L’esclusione è assoluta per tutte quelle funzioni che, per la loro correlazione con l’organizzazione generale del lavoro nell’ente, indipendentemente dalla qualifica, non permettano la configurazione del rapporto a tempo parziale.  La trasformazione dei posti e l'individuazione delle funzioni di cui al presente comma sono effettuate dall'amministrazio­ne sentite le organizzazioni sindacali.

 

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della pre­stazione lavorativa, che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformabili ai sensi del comma 2 . Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.  

 


 

6. Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie, utilizzabili congiuntamente dagli enti  per il potenziamento dei  servizi anche nelle ore pomeridiane:

 

- con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzonta­le);

 

- con  articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque, nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la durata complessiva del lavoro prevista per il dipendente a tempo parziale.

 

7.  Il personale a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle amministrazioni, il personale a tempo parziale è tenuto all’effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di 20 ore annue complessive distribuite nell’arco dell’anno, con la corresponsione dell’ordinaria retribuzione oraria ovvero, su  richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate.

 

8.  Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le at­tività di istituto della stessa amministrazione.

 

9. Il trattamento economico, anche accessorio, del perso­nale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzio­nale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'inden­nità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

 

10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno di­ritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art.18. I lavora­tori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un nume­ro di giorni proporzionato alle giornate di lavoro previste nell'anno  per il particolare tipo di rapporto. Il relativo trattamento economico è com­misurato alla durata  della prestazione giornaliera.

 

 

 

 

 


 

11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione del rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indica­zione della durata della prestazione lavorativa nell’ambito delle tipologie di cui al comma 6. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, entro i limiti risultanti dal comma 2, le disposi­zioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.

 

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è di­sciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazio­ni.

 

13. Per quanto non modificato dalla legislazione vigente o dal presente contratto, continuano ad applicarsi  l'art. 2, com­mi 2 e 3, e gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. .17 marzo 1989 n. 117.

 

 


ART. 16 

 

(Assunzioni a tempo determinato)   

 

 

1. L' amministrazione  può assumere personale a tempo determi­nato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e successive modifica­zioni, nei seguenti casi:

a) per la  sostituzione di personale assente, quando l'assen­za prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;

b) per la sostituzione di personale assente  per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n.1204 e 9 dicembre 1977, n.903;

 c) per assunzioni stagionali, per particolari punte di atti­vità e per esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei mesi, ovvero per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88 e al D.P.C.M. 30 marzo 1989, n.127, quando alle stesse  non sia possibile far fronte con il personale in servizio;

d) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle singole qualifiche, con riguardo a specifici profili, per un periodo massimo di sei mesi, purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.

 

2. Per la selezione del personale da reclutare, le ammi­nistrazioni applicano i principi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

 

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, sen­za diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto indivi­duale e, comunque, con il rientro in servizio del titolare. Le amministrazioni non possono trasformare i rapporti di lavoro a tempo de­terminato in rapporti a tempo indeterminato.  

 


 

5. L'assunzione  a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale.

 

6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue:

- le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;

- in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.

I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art.21, comma 7, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.

Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 21;

 

-  possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di  matrimonio ai sensi dell’art. 19, comma 3.


 

 

                                                               CAPO III

                    

Struttura del rapporto

 

ART. 17

(Orario di lavoro)

 

 

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali . Ai sensi di quanto disposto dall’art.22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per  i  servizi  da  erogarsi  con  carattere  di  continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.

 

2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs. n.29 del 1993.

 

3. La distribuzione  dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

 

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione  dei carichi di lavoro. I diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere;

 

b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo;

 

c) in caso di adozione di un sistema di orario flessibile giornaliero, deve essere garantita la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;

 

d) priorità nell’impiego  flessibile, purchè compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

4. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico.  In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole amministrazioni, in relazione alle esigenze delle strutture interessate.

 

 

ART. 18

 

Ferie, recupero festività soppresse e festività del Santo Patrono

                              

 

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordina­rio e le altre competenze che non siano corrisposte per dodici mensilità.

 

2. Il periodo di ferie spettante è stabilito in 32 giorni lavorativi com­prensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi i periodi di congedo aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia medica.

 

3. I dipendenti assunti nella pubblica amministrazio­ne dopo la stipulazione del presente contratto hanno di­ritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

 

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni  di ferie previsti dal comma 2.

 

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non la­vorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei com­mi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, com­prensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

 

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giorna­te di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del San­to Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.

 

7. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese su­periore a quindici giorni è considerata a tali ef­fetti come mese intero.


 

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.

 

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto al comma 15. Esse vanno fruite nel corso dell’anno solare di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

 

10. Compatibilmente con le esigenze di servi­zio, il dipendente può frazionare  le ferie in più perio­di nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, in modo da assicurare comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

 

11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto  al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto.

 

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo.

 

13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipenden­te dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spet­tanza.

 

14. Le ferie sono sospese da malattie de­bitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

 

15. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle fe­rie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche  in deroga ai termi­ni di cui ai commi 12 e 13.


 

16.  Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

 


ART. 19

 

                                                           Permessi retribuiti

 

1. A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, sono concessi permessi retri­buiti per:

 

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno;

 

- lutto  per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: tre giorni consecutivi per evento.

 

 

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.

 

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 

 

4. I permessi di cui ai commi 1,2 e 3  possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

5. Durante  i predetti periodi al dipendente spetta l'in­tera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità legate all’effettiva prestazione.

 

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del rag­giungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

 

7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonchè il trattamento economico accessorio come determinato nell’art. 21, comma 7, lettera a).

 

8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione  fa­coltativa  dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o  in alternativa  per  i  lavoratori  padri  dall'art. 7, comma 1, della legge  n. 1204/1971 integrata  dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche fraziona­tamente, sono considerati alla stregua dei permessi soggetti al trattamento  di cui ai commi 4 e 5. Le eventuali festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai la­voratori padri sono concessi, con le stesse modalità, trenta giorni annuali di permesso retribuito.

 

9. In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge vigenti.

 

 

10. Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11 agosto 1991, n.266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n.613 per le attività di protezione civile, gli enti  favoriscono la par­tecipazione del personale alle attività delle associazio­ni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.

 

 

ART. 20

 

Permessi brevi

 

 

1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzati­va, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavo­ro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

 

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.

 

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavora­te non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

 

 


ART. 21

 

Assenze per malattia

 

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto pe­riodo, si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

 

 2. Superato il periodo previsto dal  comma 1, al lavora­tore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di as­sentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

 

3. Qualora il dipendente lo abbia richiesto, l’amministrazione, nell’ipotesi di cui al comma 2, procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell’idoneità a svolgere profi­cuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo.

 

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 - e così anche nel caso in cui, a seguito dell'ac­certamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qual­siasi proficuo lavoro -  l'amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previ­sti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli ef­fetti.

 

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

 

7. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:

 

     a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le inden­nità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie su­periori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricove­ro ospedaliero e per quello successivo di convalescen­za post-ricovero, al dipendente compete anche il tratta­mento economico accessorio come determinato a norma dell'art.32, comma 1,  fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario;

 

     b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

 

     c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del po­sto previsto nel comma 1.

 

 

8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione  deve essere comunicata all'uf­ficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'ini­zio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.   Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato me­dico attestante lo stato di infermità comportante l’incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorati­vo successivo.

 

9. L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

 

10. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all’amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.

 

11. Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato in via generica  ad uscire dall’abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo comunicato all'am­ministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell’incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie  e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi,  di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all’amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

 

 

12. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri ri­flessi inerenti.

 

13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successiva­mente alla data di stipulazione del presente contratto, dalla qua­le si computa il termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle as­senze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della ma­lattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.


                                                            ART. 22

 

Infortuni sul lavoro e malattie

dovute a causa di servizio

 

 

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2.  In tali periodi al dipenden­te spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.

 

2. Nel caso in cui  l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conser­vazione del posto di cui al comma 1.

 

3. Nulla è innovato per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la misura e le modalità di corresponsione dell'equo indennizzo e per la riso­luzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità per­manente.

 

 

 

CAPO IV

Estinzione del rapporto di lavoro

 

ART. 23

 

(Cause di cessazione del rapporto di lavoro)

 

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 21, 22 e 28 del presente contratto, ha luogo:

a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell’amministrazione;

b) per dimissioni volontarie del dipendente;

c) per decesso del dipendente.

 

 

 

  ART. 24

 

     (Obblighi delle parti)

 

1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all’amministrazione.

 

2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’amministrazione, quest’ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.

 

3. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’ art. 23,  comma 1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l’amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età prevista salvo diversa volontà del dipendente. Nell’ipotesi di cui all’art.23, comma 1, lettera c), l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’articolo 2122  c.c..

 

 

ART 25

 

(Recesso con preavviso)

 

 

                                         

1.  Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

 

 

          anni di servizio                                                     mesi di preavviso

                   fino a 5                                                                     2

                   oltre 5 e fino a 10                                                     3

                   oltre 10                                                                    4

 

 

 

2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti  della metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L’amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

5. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che durante il preavviso, con il consenso dell’altra parte.


CAPO V

 

                                                          Norme disciplinari

 

ART. 26

 

Doveri del dipendente

 

 

1. Il  dipendente conforma la propria  condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e re­sponsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l’osservanza della legge e l'interesse pubblico agli inte­ressi privati propri ed altrui.

 

2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

 

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nell’obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dipen­dente deve in particolare:

 

a)  collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro an­che in relazione alle norme vigenti in materia di sicu­rezza e di ambiente di lavoro;

b)  rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241;

c)   non  utilizzare a fini personali le informazioni di cui  disponga per ragioni d’ufficio;

d)  nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno,   fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle  disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi vigenti nell’amministrazione, nonchè attuare le disposizioni dell’amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n.15, in tema di autocertificazione;

e)  rispettare l'orario di lavoro, adempiere  alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente responsabile;

f)  mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con gli utenti, una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona;


 

g)   non attendere, durante l’orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti  e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;

h)   attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l’esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente ille­gittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinno­vate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino ille­cito amministrativo;

i)   vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;

l)   avere  cura dei beni strumentali a lui affidati;

m)   non utilizzare beni e strumenti preodinati all’espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;

n)   non accettare com­pensi, regali o altre utilità in connessione con la pre­stazione lavorativa;

o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regola­no l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debita­mente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

p)  comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

q)   in  caso di malattia, dare tempestiva comunicazione dell’assenza all'uffi­cio di appartenenza, all’inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento;

r)   astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell’amministrazione che possano coinvolgere direttamente o indi­rettamente  interessi propri.


ART.  27  

 

Sanzioni e procedure disciplinari

 

     1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri di­sciplinati nell'articolo 26 del presente contratto dànno luogo, secondo  la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo pro­cedimento disciplinare nei casi previsti:

 

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura );

c) multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di re­tribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

 

2. L’amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’ufficio istruttore individuato secondo l'ordinamento dell'amministrazione è venu­to a conoscenza del fatto  e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovve­ro di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.

 

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano   trascorsi cinque giorni lavorativi dal­la contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascor­si inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successi­vi 15 giorni.

 

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio com­petente, a norma del citato art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termi­ne predetto si darà corso all'accertamento della respon­sabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

 

5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori ri­guardanti il  procedimento a suo carico.


 

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data  della  contestazione dell' addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 

 

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati  e delle giusti­ficazioni addotte  dal dipendente, irroga la sanzione ap­plicabile tra quelle indicate nell'art.28, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art.28. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

 

8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

 

9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il la­voratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

 

10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia all'art.59 del decreto legislativo n. 29/1993, con particolare riguardo ai commi 8 e 9 del medesimo articolo per ciò che concerne la costituzione e la composizione dei collegi arbitrali e la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.

 

 


 

ART. 28

 

Codice disciplinare

 

1. Nel rispetto del principio di  gradualità e proporzio­nalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati  in relazione ai seguenti criteri generali:

 

a)  intenzionalità del comportamento,  grado di negligen­za, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibiltà dell'evento;

b)  rilevanza degli obblighi violati;

c)  responsabilità  connesse alla posizione di lavoro oc­cupata dal dipendente;

d)  rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all’amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio  deter­minatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell’amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchè  ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;

f)  concorso nell’infrazione  di più lavoratori in ac­cordo tra di loro;

 

2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'am­bito dei medesimi commi.

 

3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omis­sioni tra loro collegate ed accertate con un unico proce­dimento, è applicabile la sanzione prevista per la man­canza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

 

4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'en­tità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:

                 a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario  di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;

                 b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l’amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il  pubblico;


 

                 c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegna­ti o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue respon­sabilità;

                 d) inosservanza degli obblighi in materia di pre­venzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il  servizio o per gli interessi dell’amministrazione o di terzi;

                 e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali di­sposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della l. n.300/70;

                 f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti asse­gnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;

                 g) altre violazioni  dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l’amministrazione, per gli utenti o per terzi.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività so­ciali a favore dei dipendenti.

 

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servi­zio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzio­ne in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

                 a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione  del massimo della multa;

                 b)  particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

                 c)  assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipo­tesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della viola­zione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

                 d) ingiustificato  ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall’amministrazione;

                 e) svolgimento, durante le assenze per malattia o in­fortunio,  di  attività che ritardino il recu­pero psico-fisico;

                 f)  testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in procedimenti disciplinari;

                 g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipenden­ti, degli utenti o di terzi;

                 h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di la­voro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti  o di terzi;

                 i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell’art. 1  della legge n.300 del 1970;

                 l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;

                 m) violazione di doveri di comportamento  non ri­compresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi;

 

6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preav­viso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l’amministrazione  e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:

 

                 a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospen­sione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);

                 b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, di­strazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati;

                 c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

                 d) assenza  ingiustificata ed arbitraria dal servi­zio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;

                 e) persistente insufficiente rendimento ovvero  atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza  del dipendente nell’ adempimento degli  obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;

                 f) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.

                

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:

 

                 a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a di vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di  terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

 

                 b) accertamento che l'impiego è stato conseguito median­te la produzione di documenti falsi  e, comunque, con mezzi fraudolenti;

 

                 c)  condanna passata in giudicato:

 

                       1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

 

                       2) per gravi delitti  commessi in servizio;

 

                 d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uf­fici.

 

                

8. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, ai sensi dell'art.27, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane  sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta an­che ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione venga a co­noscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei ter­mini previsti dall' art.27, comma 2, da computarsi a decorrere dalla data in cui l’amministrazione è venuta a  cono­scenza  della sentenza.

 

9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del com­ma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'ammini­strazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

 

 

10. Al codice disciplinare contenuto nel presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissio­ne in luogo  idoneo accessibile  e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. Il codice deve essere pubblicato tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui all'art.2, comma 2 e si attua dal quindicesimo  giorno successivo a quello dell'affissione.

 


 

ART. 29

 

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

 

 

1.  L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la san­zione della sospensione dal servizio e dalla retribuzio­ne, può disporre, nel corso del procedimento disciplina­re, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

 

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontana­mento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

 

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato  come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

 


ART. 30

 

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

 

1. Il  dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

 

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con pri­vazione della retribuzione anche  nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la re­strizione della libertà personale , qualora egli sia stato rin­viato a giudizio  per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se ac­certati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 28, commi 6 e 7.

 

3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1,  può prolunga­re il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

 

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall' art. 15, comma 1, della legge n. 19 marzo 1990, n.55 , come sosti­tuito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 

 

5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento di­sciplinare e procedimento penale dall'art. 28, commi 8 e 9.

 

6. Al  dipendente sospeso dal servizio ai sensi del pre­sente articolo sono corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile  e l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso ac­cessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

 

7. In caso di  sentenza definitiva di assoluzione o pro­scioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno ali­mentare, viene  conguagliato  con quanto sarebbe stato dovuto al lavora­tore se fosse rimasto in servizio.

 

8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva effi­cacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la so­spensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rima­ne, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento pe­nale.

 

                 

 


CAPO VI

Istituti di peculiare interesse

 

ART. 31

(Formazione)

 

1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale  strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nel processo produttivo del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

 

2. L’amministrazione, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei  livelli di produttività, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e gestionale, nonchè della qualità del servizio,  organizza, anche d’intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o con la collaborazione di altri soggetti pubblici o società specializzate del settore, corsi di formazione di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie.

 

3. I corsi di formazione utilizzano anche esperienze significative di casi pratici e di corretta gestione e sono finalizzati al raggiungimento dell’efficacia del processo produttivo e dei servizi istituzionali, limitando l’apporto nozionistico e teorico.

 

4. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalla stessa amministrazione sentite le organizzazioni sindacali.

 

5. I programmi dei corsi di aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale stabiliti con la contrattazione decentrata, dall’amministrazione che ne informa preventivamente le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art.7, comma 2. I programmi dovranno tenere conto:

a) della normativa vigente da applicare;

b) delle caratteristiche  tecnologiche e organizzative dell’ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell’organizzazione del lavoro;

c) dell’obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacità professionali del personale e del miglioramento della funzionalità del sistema.

 

6. Gli enti  individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale del personale proveniente da amministrazioni e profili diversi, sulla base di criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.61, lett. c) del d.lgs. n.29 del 1993.

 

7. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l’orario di  lavoro   ed, in casi   eccezionali, anche al di  fuori  dell’orario  di lavoro.  Qualora i corsi   si

svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

 

 

 

PARTE SECONDA

 

 

TITOLO I

Trattamento Economico

 

CAPO I

 

Struttura della retribuzione

 

 

ART. 32

 

Retribuzione base e accessoria

 

1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni  del comparto degli enti pubblici non economici si compone delle se­guenti voci:

 

A - trattamento fondamentale:

     1) stipendio tabellare;

     2) retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale a 

        norma dell’art. 15, comma 4, del DPR n.43/1990, ove acquisite;

    3) indennità integrativa speciale.

 

B - trattamento accessorio:

     1) compensi  per   lavoro  straordinario e turni;

     2) compensi incentivanti e altri compensi e indennità previsti dal contratto o da specifiche disposizioni di legge;

     3) premi per la qualità della prestazione individuale, come previsti dall’art.37 del presente contratto.

    

                

2.  Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.


ART. 33

 

Aumenti della retribuzione base

 

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 14 del  DPR  13 gennaio 1990, n.43 , previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di  cui all’art.7 del DL 17 settembre 1993, n.384 convertito con la  legge 14 novembre 1993, n. 438, sono incrementati, a re­gime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Qualifica                               I                    L.      91.000                               

Qualifica                                       II                         L.       96.000

Qualifica                            III                   L.     101.000

Qualifica                              IV                  L.     107.000

Qualifica                               V                  L.     113.000

Qualifica                              VI                  L.     124.000

Qualifica                            VII                  L.     139.000

Qualifica                            VIII                  L.     161.000

Qualifica                                       IX                            L.      182.000

 

 

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

 

3. Dal 1^ gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:

 

Qualifica                               I                    L.       70.000

Qualifica                              II                    L.       74.000  

Qualifica                            III                   L.       78.000

Qualifica                              IV                  L.       82.000

Qualifica                               V                  L.       86.000

Qualifica                              VI                  L.       94.000

Qualifica                            VII                  L.     106.000

Qualifica                            VIII                  L.     123.000

Qualifica                              IX                  L.     140.000

 

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'in­dennità di vacanza contrattuale.

 


ART. 34

 

Effetti dei nuovi stipendi

 

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro straordinario e sull’indennità di turno, sui trattamenti di quiescenza e di previdenza, sull'indennità corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenzia­li  e relativi contributi, nonchè sui contributi di riscatto. 

 

2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di va­canza contrattuale - risultanti dall' applicazione dell’ art.33 e 38 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, con riferimento alle scadenze e agli importi previsti dai medesimi articoli, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli ef­fetti del trattamento di fine servizio e dell’indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


ART. 35

(Disciplina per il finanziamento

del trattamento accessorio)

 

 

 

1. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione si provvede mediante l’utilizzo del fondo costituito  in applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.

 

2. A partire dal 31.12.1995, e a valere per l’anno 1996,  le somme  di cui all’art.12, comma 2, del DPR 13 gennaio 1990, n. 43, relative al personale delle qualifiche funzionali dalla I alla IX, con riferimento all’anno 1993, sono rivalutate del 3,5% e ulteriormente incrementate di un ammontare corrispondente allo 0,4% del monte salari riferito all’anno 1993 e al medesimo personale. Alle somme come sopra determinate si aggiungono gli importi stanziati nell’anno 1993 a titolo di compensi per lavoro straordinario con esclusivo riferimento al personale di cui all’art.15, comma 1 della predetta legge n.88 del 1989.  Le quote  di cui al comma 3 dell’ articolo  12 del DPR n.43 del 1990, non possono  superare  l’importo corrispondente alla loro misura determinata per l’anno 1993, incrementata del 3,5%.

 

3. Le risorse di cui al comma 2 sono utilizzate per:

a) compensi per lavoro straordinario e turni

Le risorse disponibili sono pari alla somma stanziata nell’anno 1993 a tale titolo, ridotta dal 1 gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% per la parte relativa allo straordinario. Tale risorse sono finalizzate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e i turni necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche connesse a carenze di organico;

b) il compenso per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti:

le risorse sono costituite  dalla somma stanziata nell’anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui all’art. 13, comma 2, lettere c) e d) , del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.

I compensi sono finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano gravose articolazioni dell’orario di lavoro, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

c) la costituzione di un Fondo per le sperimentazioni in materia di inquadramento professionale:

il fondo è costituito da un importo pari allo 0,3% del monte salari riferito al 1993 e relativo al personale di cui al comma 2.  L’utilizzo del fondo è disciplinato dall’art. 41;

d) la costituzione di un Fondo per la qualità della prestazione individuale:

il fondo è costituito da una somma pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario di cui alla lettera a), incrementati da una quota pari allo 0,2% del monte salari riferito al 1993 e relativo al personale di cui al comma 2. Tali risorse non possono superare complessivamente il limite massimo dello 0,5% del monte salari, con esclusione delle medesime categorie di personale. Le eventuali eccedenze vanno utilizzate per finanziare il fondo di cui alla successiva lettera e).

Il fondo è finalizzato alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualità della prestazione individuale di cui all’art. 37;

e) la costituzione di un Fondo per la  produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi:

il fondo è costituito dalla somma stanziata nell’anno 1993 per le finalità di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del DPR 13 gennaio 1990, n.43, incrementata del 3,5% a partire dal 31 dicembre 1995, nonchè di quanto eventualmente residua  dalla somma complessiva del fondo di cui al comma 2 detratte le somme utilizzate per la costituzione di fondi di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma. Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità stabilite dall’art.36.

 

4. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, gli enti  destinano eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alla lettera e) del medesimo comma.

 

5.  Negli enti con un numero di dipendenti non superiore a 35, le somme destinate, secondo la disciplina del presente articolo, ai fondi di cui al comma 3, lettere d) ed e), possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario per le finalità e secondo la disciplina dell’art.36.

 

 

 

ART. 36

 

Fondo per la produttività collettiva

e per il miglioramento dei servizi

 

 1. Il fondo di cui all'art.35, lettera e), è preordinato all’erogazione di trattamenti accessori volti a favorire la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative per il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi istituzionali. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente il fondo è finalizzato all’erogazione di compensi incentivanti la produttività collettiva  ai fini del miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi secondo i criteri di cui ai commi che seguono. Per tale finalità potranno anche essere previste misure dirette ad incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze  proprie degli enti, nonché, entro il limite massimo dello 0,2% del monte salari riferito all’anno 1993, indennità da attribuirsi su base selettiva, riassorbibili in caso di passaggio di qualifica e dirette a remunerare l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza per l’ente da parte del personale appartenente alle qualifiche V, VII, VIII e IX, per il quale non sussistano  possibilità di sviluppo verticale a fronte della professionalità accertata. Per l’VIII e per la IX qualifica tali indennità non sono comulabili con quelle previste dall’art. 15, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88.

 

2. L’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività è subordinata al raggiungimento di standard di base predefiniti con la contrattazione decentrata per ciascuna linea di attività istituzionale, nell’ambito dei piani o programmi di attività predisposti dall’amministrazione. Gli standard devono essere definiti in modo tale da assicurare un effettivo e verificabile incremento della produttività e, se già in uso presso gli enti, devono essere opportunamente corretti o aggiornati in modo tale da rafforzarne in modo significativo la capacità di misurare il contributo  di ciascun centro di costo o di progetto al raggiungimento dei risultati produttivi programmati. Per gli enti o per i settori di lavoro non regolabili sulla base di standard in ragione della connaturata caratteristica delle attività svolte e/o delle dimensioni degli enti stessi, l’erogazione è subordinata alla realizzazione degli obiettivi minimi previsti e verificati sulla base di criteri oggettivi di valutazione, stabiliti con la contrattazione decentrata, nell’ambito di appositi programmi o progetti predisposti dall’amministrazione.  Le risorse devono essere concentrate , tenuto conto delle peculiarità di ciascun ente, in misura accresciuta rispetto alle prassi in vigore - e in ogni caso prevalente - su progetti specifici riguardanti ambiti limitati di personale, al fine di massimizzarne l’efficacia incentivante: in particolare, su progetti mirati al livello qualitativo  e quantitativo dei servizi, con speciale riguardo alle semplificazioni procedurali, alla qualificazione dei rapporti con l’utenza e alla modernizzazione dei servizi al pubblico, con differenziata attribuzione al personale che vi partecipa secondo il ruolo assegnato nell’ambito di ciascun progetto. Per gli enti destinatari della legge  9 marzo 1989, n.88 restano fermi gli obiettivi indicati dall’art.18 della legge stessa e i relativi criteri di finanziamento  e di funzionamento.

 

3. La misura dei compensi, nell’ambito di ciascun centro di costo o area di funzioni di riferimento, è determinata sulla base di criteri generali per la valutazione della produttività definiti con la contrattazione decentrata. Detti criteri dovranno essere tali da garantire la selettività delle erogazioni e l’effettiva valenza incentivante delle stesse  in rapporto alla natura e alla diversa rilevanza degli obiettivi, così da determinare un distribuzione della curva dei rendimenti più selettiva di quella risultante dalla esperienza di ciascun ente. In ogni caso il sistema deve essere orientato a realizzare un distribuzione della parte prevalente dei compensi incentivanti su una quota limitata di dipendenti. Tali criteri debbono altresì prevedere la graduazione dei compensi incentivanti in relazione al grado di realizzazione degli obiettivi, sulla base della verifica effettuata dall’amministrazione previo esame con le organizzazioni sindacali a termini dell’art.8 del presente contratto.

 

4. La quota del Fondo per la produttività collettiva attribuita in base ai criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene ripartita tra il personale, con provvedimento motivato del dirigente responsabile, sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale,  attribuiti secondo criteri selettivi nell’ambito di una scala parametrale di almeno quattro valori, comprendenti il valore 0 e tenuto conto del rapporto con i valori parametrali degli stipendi delle varie qualifiche stabilito in sede di contrattazione decentrata.

 

5. I criteri per l’attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione  dei compensi e indennità di cui ai  precedenti commi 2, 3 e 4 sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di corresponsione di anticipazioni mensili di cui all’art.13 del DPR 8 maggio 1987, n.267; la somma annua complessiva è a tal fine commisurata al 20,8 %  dell’importo di cui all’art.12 lettera a) del DPR 13 gennaio 1990, n.43, calcolato con riferimento all’anno 1993.

 

6. Con la contrattazione decentrata a livello di ente , la gestione di una quota del fondo complessivo di cui al presente articolo può essere affidata a ciascuna unità funzionale  per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.

 

7. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazio­ne, in termini di maggiore produttività e di miglioramen­to del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993. L'attività di monito­raggio si conclude con un rapporto da trasmettere all' A.RA.N. e da allegarsi alla relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.  Sulla base del monitoraggio le parti verificheranno alla scadenza del presente biennio contrattuale il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, considerandolo elemento essenziale per la configurazione e l’eventuale revisione del fondo di produttività nel prossimo biennio.

 

 

Art. 37

 Fondo per la qualità della prestazione individuale

 

 

1. Il Fondo di cui all’art. 35, comma 3, lettera d), è finalizzato all’attribuzione, nell’ambito di ciascuna amministrazione, a decorrere dal 1° dicembre 1995, di premi per la qualità della prestazione individuale allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle am­ministrazioni e alla qualità del servizio pubblico.

 

2. I premi sono attribuiti a una percentuale massima del 15%  del personale in servizio in ciascuna qualifica presso le singole  amministrazioni secondo gli importi risultanti dall’allegata tabella A,  sulla  base di una valutazione delle prestazioni individuali da effettuarsi a cura dei dirigenti responsabili ai sensi del comma 4.

 

3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e il 30 novembre e provvedono all’erogazione dei premi stessi nei  mesi di luglio e di dicembre.

.

4. Il processo di valutazione di cui al comma 2 è gestito dai dirigenti, secondo modalità stabilite dall’amministrazione, che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell’art 7,   comma 2, del presente contratto, con l’intervento dei dirigenti responsabili di struttura e con verifica e coordinamento da parte dell’alta direzione dell’ente. Gli obiettivi e criteri sulla cui base sarà effettuata la valutazione devono essere specificamente definiti per figure professionali   e relative specificazioni all’inizio del periodo di riferimento per la valutazione, di norma annuale.

 

5. La definizione dei criteri di cui al comma 4 è riferita alla qualità della prestazione individuale ed è effettuata sulla base dei seguenti elementi, che possono essere anche diversamente combinati o utilizzati disgiuntamente con riferimento alle diverse tipologie di personale:

a) competenza professionale e capacità tecnica (valutazione delle conoscenze teoriche, applicative e pratiche e delle collegate abilità operative, riferite allo svolgimento di una funzione /mansione specifica);

b) adattamento al contesto operativo e gestione del tempo di lavoro (valutazione della capacità di adattamento alle esigenze derivanti dalla complessità e dinamicità dell’ambiente operativo, della capacità di gestione delle incertezze e delle varianze e dell’attitudine a gestire i  cambiamenti organizzativi); 

c) iniziativa, partecipazione, orientamento all’utenza e all’integrazione interna/esterna (valutazione della coerenza dei comportamenti rispetto al perseguimento dei fini generali dell’ente e della sensibilità alle esigenze dell’utenza e a quelle di collaborazione intersettoriale);

d) capacità organizzativa e gestione delle risorse (valutazione dell’attitudine a proporre soluzioni per la realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali e  a guidare altri operatori, nonchè  dell’affidabilità nella gestione di risorse tecniche ed economiche).

 

6. Eventuali controversie sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 30 giugno 1995.

 

7. Le decisioni adottate dai dirigenti devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati generali dell’applicazione del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.

 

8. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, me­diante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN e da allegarsi alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.

 

 

ART.  38

 

Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

 

 

1. Gli stipendi iniziali lordi per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88,  sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

- Direttore di divisione   (iniziale).................................     L  195.000

- Direttore di divisione    (dopo 2 anni ).........................    L. 210.000

- Ispettore generale         (iniziale).................................    L. 209.000

- Ispettore generale          (dopo 2 anni). .......................... L. 226.000

 

2. Gli aumenti mensili di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

 

3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili lordi:

 

- Direttore di divisione     (iniziale).................................    L. 150.000

- Direttore di divisione     (dopo 2 anni)..........................   L  161.000

- Ispettore generale         (iniziale)..................................   L  161.000

- Ispettore generale         (dopo 2 anni)..........................    L  173.000

 

4. Gli incrementi di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui al comma 1 e assorbono l’indennità di vacanza contrattuale. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.

 

5. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti dal 1° dicembre 1995. Il valore degli aumenti biennali in godimento al 30 novembre 1995, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall’applicazione dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n.344, convertito con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.

 

6. Il compenso di cui all’articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n.79 e successive modifiche e integrazioni resta acquisito nell’ammontare spettante alla data di entrata in vigore del presente contratto come assegno personale non riassorbibile.

 

7.  I trattamenti economici accessori continuano ad essere corrisposti secondo la disciplina generale, i criteri e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto, salvo che per la riduzione delle ore di lavoro straordinario di cui all’art.35, comma 3, lettera a) e per quanto previsto dal comma 6. Gli enti provvederanno ad apprezzare adeguatamente l’esercizio delle funzioni previste dall’art.25, comma 4, del d. lgs. n.29 del 1993 attraverso l’attribuzione, a decorrere dal 1° dicembre 1995, delle indennità di cui all’art.36, comma 1, del presente contratto, nonchè attraverso la gestione mirata di quelle già in atto presso gli enti stessi ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

8.   I premi  di cui all’articolo 37 sono attribuiti al personale di cui al presente articolo nei limiti della  percentuale massima  stabilita per ciascuna qualifica dal comma 2 del medesimo articolo e nell’importo massimo risultante dall’ allegata tabella A.


 

ART. 39

 

  (Fondi previdenziali)

 

 

1. In attesa dei provvedimenti legislativi di riforma strutturale  del sistema previdenziale e della definizione del quadro normativo di riferimento per l’attuazione del d.lgs. 21 aprile 1993, n.124, gli enti del comparto che amministrano fondi di previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, comunque denominati, riservati al personale, provvederanno, sentite le organizzazioni sindacali, all’adeguamento, con effetto dal 1° gennaio 1995, in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.724, delle norme che in atto disciplinano tali fondi in modo da assicurare l’effettiva funzione integrativa dei fondi stessi in conformità della loro originaria natura e finalità.

 

2. Nel contesto delle iniziative di cui al comma 1, le amministrazioni ricercheranno, previo esame con le organizzazioni sindacali, le possibili soluzioni tecnico-finanziarie atte a consentire l’iscrizione ai fondi integrativi del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n.70 ma anteriormente all’entrata in vigore del  d.lgs. 21 aprile 1993, n.124, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 18, comma 9, dello stesso decreto.

 

3. Le parti si impegnano a incontrarsi , non appena sarà stato definito il quadro complessivo di riferimento di cui al comma 1, per esaminare le problematiche relative a una più organica revisione delle normative regolamentari che in atto disciplinano i fondi integrativi e all’eventuale attuazione, nell’ambito del comparto, dell’istituto della previdenza complementare introdotto dal d.lgs. n.124 del 1993.

 

4.  In sede di attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno previste opportune forme di raccordo tra i fondi integrativi aziendali e i fondi di previdenza complementare di cui venga prevista la costituzione, in modo da consentire ai dipendenti iscritti ai predetti fondi integrativi aziendali che ne facciano richiesta, in presenza delle necessarie condizioni tecnico-finanziarie, il passaggio  ai nuovi fondi complementari, previo apporto delle relative riserve tecniche accontonate. Nella stessa  sede saranno previamente verificate le condizioni per la gestione, da parte dei fondi integrativi già esistenti presso gli enti, della previdenza complementare in favore dei dipendenti degli enti stessi, con l’osservanza delle disposizioni dettate dal d. lgs. n.124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni in ordine alle prestazioni e alla contribuzione relative alla previdenza complementare predetta. 

 

 

ART. 40

 

(Indennità di rischio, di mansione e di bilinguismo)

 

 

Continuano a essere corrisposte le indennità di rischio previste dalle leggi 27 ottobre 1988, n.460,  9 aprile 1953, n.310 e dal  D.P.R. 5 maggio 1975, n.146,  l’indennità di mansione di cui alla legge 3 giugno 1971, n.397,  nonchè l’indennità di bilinguismo di cui alla legge 23 ottobre 1961, n.1165 e successive modifiche e integrazioni e all’art.34 del D.P.R. 8 maggio 1987, n.267.

 

 

ART. 41

Revisione del sistema di inquadramento professionale

 

1. E' istituita una Commissione composta da rappresentan­ti dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per l’eventuale ridisegno, anche parziale, dell’ inquadramento professionale del personale, avendo particolare riguardo:

a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inqua­dramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenuto conto anche della esperienza acquisita e delle realtà presenti nei diversi paesi europei;

b) alla congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare attenzione alle esigenze di riaccorpamento all'interno di ciascu­na qualifica funzionale, la cui eventuale attuazione non dovrà comunque comportare variazioni di natura economica;

c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modi­fiche intervenute e a quelle che si prospettano nell'organizzazio­ne del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle am­ministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree di inquadramento professionale.

 

2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commis­sione di cui al comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze dei singoli enti, le Parti convengono di dar luogo ad una sperimentazione negli enti del comparto, da individuarsi di comune accordo entro il 30 giugno 1995, che a quella data risultino aver organicamente realizzato i processi di ristrutturazione previsti dal d.lgs.n.29 del 1993. Tale sperimentazione avrà per oggetto la verifica della coe­renza dell'attuale sistema di inquadramento con le esigenze organizza­tive e gestionali degli enti, anche approfondendo la possibilità di prefigurare percorsi professionali e di carriera funzionali a un migliore utilizzo programmato del personale, con particolare riguardo a una o più aree critiche, ovvero a specifiche figure professionali di autonoma rilevanza nell’ordinamento dell’ente. La sperimentazione potrà riguardare il personale la cui posizione di lavoro, per effetto dei processi di modificazione dell’organizzazione del lavoro, risulti caratterizzata da contenuti di maggiore spessore. Anche in presenza dell’effettivo e verificato svolgimento di mansioni di più elevato contenuto professionale, potrà essere prevista, per il personale della III, della IV e della VI qualifica funzionale, la corresponsione su base selettiva di indennità in tutto o in parte compensative del dislivello economico rispetto alla qualifica immediatamente superiore se ipotizzabile come possibile punto di riferimento. La sperimentazione si svilupperà nell’arco della vigenza contrattuale e sarà sottoposta ad azione di monitoraggio e controllo da parte dell’A.RA.N..

Eventuali intese raggiunte tra le parti stipulanti il presente contratto collettivo di lavoro saranno estese a tutti gli enti del comparto o a categorie  omogenee degli stessi che presentino gli stessi requisiti e caratteristiche.

 

3. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno, tenendo conto delle proposte della Commissione, la possibilità di concordare innovazioni di carattere generale sui sistemi di inquadramento professionale dei lavoratori.

Le parti si impegnano a concludere questa valutazione entro il 1° dicembre 1995, convenendo sin d’ora che gli e­ventuali accordi raggiunti avranno decorrenza entro il 30 settembre 1997.

 


ART. 42

 

Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

 

1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Te­soro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il con­trollo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nu­cleo di valutazione della spesa relativa al pubblico im­piego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Eco­nomia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412.

 

2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattua­li rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano al­lo scopo di concordare la proroga dell'efficacia tem­porale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecu­zione, totale o parziale, dello stesso.

 

 

P A R T E  T E R Z A

 

TITOLO I

 

Norme finali e transitorie

 

CAPO I     

 

 

ART. 43

 

 (Norme transitorie per i procedimenti disciplinari in corso)

 

 

 

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di sti­pulazione del presente contratto vengono portati a termi­ne secondo le procedure vigenti alla data del loro ini­zio.

 

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni previste dall'art 28 in luogo di quelle previste dalla previgente normativa.

 

3. Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'art.28, comma 10, si applicano le disposizioni del comma 1.

 

           

 


 

ART. 44

 

(Personale INPDAP)

 

 

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 479, le parti concordano che l’INPDAP proceda alla definizione delle tabelle di equiparazione del personale proveniente dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, avvalendosi dell’attività negoziale di rappresentanza e di assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

 

 

ART. 45 

 

(Mutui edilizi e piccoli prestiti)

 

 

Le parti si dànno atto che gli interventi legislativi in materia di interesse legale hanno prodotto effetti sulla normativa contrattuale vigente in tema di concessione ai dipendenti di mutui edilizi agevolati nonchè di piccoli prestiti, modificando parzialmente lo scopo delle predette disposizioni contrattuali. Al fine di contemperare le esigenze dei dipendenti e degli enti interessati, le parti convengono sulla necessità che gli enti stessi rivedano, entro i limiti delle disponibilità all’uopo previste, le determinazioni adottate nella specifica materia., al fine di ripristinare il carattere effettivamente agevolato del tasso.

 

 

ART. 46

(Interventi assistenziali)

 

 

Le parti  concordano sull’opportunità che gli enti del comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonchè per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo.

Le parti convengono che gli enti, previa contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 5, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all’art. 59 del D.P.R. 509/1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla quota del predetto stanziamento.

 

 

ART. 47

 

(Quote di contratto)

 

 

 

1. All’entrata in vigore del presente contratto gli enti comunicano ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. la proposta di versare una quota contratto pari a £ 30.000 una tantum da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese successivo alla data di comunicazione.

 

2.  I lavoratori aderiscono a tale versamento attraverso una propria delega attiva.

 

3. Gli enti dànno comunicazione ai rappresentanti sindacali territoriali interessati del numero delle trattenute effettuate.

 

4. In caso di mancata indicazione nella delega delle organizzazioni sindacali destinatarie, gli enti assegnano le predette quote alle organizzazioni sindacali stesse in proporzione agli iscritti.

 

5. Le quote vengono versate dagli enti su conti correnti che verranno indicati da ciascuna organizzazione sindacale interessata.

 

 

ART. 48

(Mensa, produttività, contributi, mobilità)

 

 

1. Le parti concordano di confermare le modalità e le procedure vigenti nelle materie sottoelencate, riservandosi, entro tempi da definire, l’eventuale loro adeguamento contrattuale:

 

-  mensa;

- compensi di produttività in caso di assenze obbligatorie e distacchi (art.21 del DPR .43/1990)

- contributi sindacali.

 

2.  Le parti si impegnano, altresì, a disciplinare entro il 30 giugno 1995 l’istituto della mobilità ai sensi dell’art.35, comma 8, del d.lgs. n.29 del 1993, dopo avere verificato le interconnessioni con la mobilità interna e quella tra enti del comparto nonchè tra amministrazioni pubbliche diverse di cui al DPR 16 settembre 1994, n.716 e  al decreto da emanare  ai sensi dell’art.3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

 

 

ART. 49

( Norma finale  di rinvio)

 

 

1.  Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto continuano ad applicarsi , ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, le vigenti norme di legge  e quelle contenute negli accordi di comparto recepiti con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

ART. 50

 

Disapplicazioni

 

1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inap­plicabili, nei confronti del personale del comparto, tut­te le norme previgenti incompatibili con quelle del pre­sente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le seguenti di­sposizioni:

 

-  con riferimento all’art. 4 (tempi e procedure per la contrattazione decentrata):  art.2 del DPR n.346/1983; art.5, commi 6 e 7 del DPR n.267/1987; art.5 del DPR n.43/1990;

- con riferimento all’art. 5 (livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata):  art.5, commi 1, 2, 3, e 4 del DPR n.267/1987; art.5 del DPR n.43/1990; art.28 della legge n.70/1975;

- con riferimento all’art.6  (composizione delle delegazioni): art.27  della legge n.70/1975; art.5, comma 5, del DPR n.267/1987;

- con riferimento all’art. 7  (informazione): artt.18 e 20 del DPR n.13/1986; art.16 del DPR n.267/1987;

- con riferimento all’art. 9  (pari opportunità): art.16 del DPR n.395/1988;

- con riferimento all’art.11  (forme di partecipazione): art.23 della legge n.70/1975;

- con riferimento all’art. 12  (rappresentanze sindacali): art.25 della legge n.93/1983;

- con riferimento all’art. 13 (interpretazione autentica dei contratti): art 21, lettera b), del DPR n.13/1986; art. 5, comma 9, del DPR n.43/1990, come da lettera a);

- con riferimento all’art. 14 (contratto individuale di lavoro): art.17 del DPR 487/1994;

- con riferimento all’art.15 (tempo parziale): art.1, comma 1; art.2, comma 1; artt.3, 4, 5 e 6 del DPCM n.117 del 1989; art. 4 del DPR n.13/1986;

- con riferimento all’art.17 (orario di lavoro): artt. 7 e 8 del DPR n. 13/1986; art.7 del DPR n. 267/1987;

- con riferimento all’art.18 (ferie): art. 9, comma 1, della legge n.70/1975; art.4 del DPR n.395/ 1988;

- con riferimento all’art. 19 (permessi retribuiti): art.9, comma 2, della legge n.70/1975, salvo quanto previsto dall’art.3 del DPR n. 411/1976; art. 17 del DPR n. 509/1979; art. 24 del DPR n.267/1987; art.7 del DPR 494/1987; art.3, commi da 37 a 42 della legge n. 537/1993; art. 22, commi da 22 a 26 della legge n. 724 /1994;

- con riferimento all’art.20 (permessi brevi):  art.11 DPR n.13/1986;

- con riferimento all’art.21 (assenze per malattia): art.9, comma 3 - per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità - della legge n.70/1975; norme della legge n. 537/1993 e della legge n.724/1994 citate con riferimento all’art.19;

- con riferimento all’art.22 (infortuni sul lavoro): norme citate con riferimento all’art. 21;

- con riferimento all’art.23 (cause di cessazione del rapporto): art. 12 della legge n. 70/1975;

- con riferimento all’art.26 (doveri del dipendente): art.8, comma 1, della legge n.70/1975;

- con riferimento agli artt.27,28,29 e 30 (disciplina): art.11 della legge n.70/1975; artt. 7 e 18 del DPR n.411/1976; art. 21 del DPR n.509/1979; art.22 della legge n.93/1983;

- con riferimento all’art.31 (formazione): art.6 del DPR n.509/1979; art.5 del DPR n.346/1983; art. 10 del DPR n.267/1987; art.2 del DPR n.395/1988;

- con riferimento all’art.36 (Fondo per la produttività collettiva): artt. 12, 13, e 14  del DPR n.13/1986; art.15 del DPR n. 395/1988; artt. da 11 a 15 del DPR 267/1987; art. 13 del DPR n..43/1990.

 

 

2. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del d.lgs n 29 del 1993, le singole amministrazioni del com­parto provvedono a rendere inapplicabili, entro tre mesi dalla data di cui al comma 1 e con effetto dalla medesi­ma, le norme dei rispettivi ordinamenti, emanate nell'e­sercizio di potestà legislativa o regolamentare, che sta­biliscano trattamenti normativi o economici speciali per categorie di personale dipendente dalla amministrazioni stesse o  che siano comunque incompatibili con le dispo­sizioni del presente contratto.

 

3. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità  per informare il personale dell'intervenuta disapplica­zione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili.

 

 

 


 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

           

 

            Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo n. 626/1994 in materia di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro, si incontreranno per concordare le modalità di attuazione dei contenuti dell’eventuale intesa a livello intercompartimentale sulla specifica materia.

 

 

 


 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

 

Le parti, preso atto delle problematiche connesse all’applicabilità o meno del presente contratto al personale appartenente alla decima qualifica, si dichiarano disponibili a promuovere un chiarimento in merito, in vista della definizione contrattuale, entro la data di stipula del contratto dei dirigenti del comparto.

 

 

 


 

 

DICHIARAZIONE  CONGIUNTA n. 3

 

 

Al fine di definire le controversie applicative insorte nell’attuazione dell’art.4, comma 5, del D.P.R. n.285 del 1988 con riferimento alla ricostituzione economica delle anzianità, le parti sottolineano la esigenza che gli enti provvedano entro sei mesi a controllare l’applicazione delle norme di inquadramento relative all’anzianità di servizio dei dipendenti interessati al fine di verificarne la corrispondenza riguardo alle quote di abbattimento.

 

 


 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4

 

 

 

1.  Ai fini dell’attuazione della legge n. 125 del 1990, le parti riconoscono l’importanza che le amministrazioni del comparto, onde pervenire alla definizione di azioni positive, verifichino la possibilità di costituzione di appositi fondi per il funzionamento di tali azioni, utilizzando le fonti di finanziamento esistenti anche comuni ed in ogni caso senza oneri aggiuntivi per gli enti.

 

 


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA  n.5

 

In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede decentrata le parti riconoscono l’opportunità di una fase transitoria nella quale restano invariate le regole sulla rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo, anche in relazione alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali.

 

 

 

 


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA  n. 6

 

Le parti invitano l’ESMAS - Ente per la scuola materna in Sardegna - ad uniformarsi a quanto previsto dal D.P.R. 23/08/88 n.399.

 

 

 

 


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA  n. 7

 

Le parti sottolineano l’urgente necessità che vengano al più presto emanate le disposizioni di cui all’art.3, lettera c), del d.lgs.11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti.

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA  n. 8

 

 

Le parti auspicano una sollecita soluzione dei problemi relativi alla mobilità connessa ai processi di privatizzazione degli enti ex  d lgs. n. 509/94.

 


 

.DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL n.2

 

 

Le OO.SS. Confederali CGIL-CISL-UIL ritengono l’indennità di vacanza contrattuale attribuita per l’anno 1994 aumento contrattuale congelato a tutti gli effetti e come tale incidente anche sulla 13° mensilità 1994.

 

 

 


 

 

NOTA A VERBALE n.7

 

La CISNAL esprime il totale dissenso sul contenuto dell’art.47 relativo alle “quote di contratto”  ritenendo che la volontà di sottrarre 30.000 lire dalla busta paga dei lavoratori corrisponda ad un vero e proprio “furto con destrezza”.

 

La CISNAL sottoscrive l’accordo subordinandone gli effetti alla consultazione dei dipendenti del comparto che verranno chiamati ad esprimere il loro parere in assemblee sui posti di lavoro.

 

Roma 27.1.95

 

 

 

 

 

 


 

ACCORDO COMPARTO PARASTATO

 Dichiarazione a verbale n.8

 

 

 

Al fine di assicurare alle categorie rappresentate la tutela sindacale nelle sedi delle trattative concernenti i livelli aziendali è apposta la firma sul presente accordo contrattuale per il personale del comparto del Parastato con riserva di riesame, in sede d’accordo per l’area dirigenziale, della questione concernente la collocazione in esso degli ispettori generali e direttori di divisione, e, fatte salve tutte le vie legali a tutela del buon diritto di questa O.S. e dei Rappresentanti, al rispetto:

 

- dei principi sul divieto di “reformatio in peius” e della “par condicio”;

 

- e dei fondamenti costituzionali a garanzia della tutela legislativa dei trattamenti giuridici ed economici spettanti ai direttivi e ai dirigenti per l’esercizio imparziale e democratico dell’azione Amministrativa.

 

Per quanto concerne la norma di cui all’art.47 si ritiene debba essere promossa una consultazione (referendum) del personale del comparto in ordine all’applicazione della stessa.

 

 

Roma 28. 3. 1995

 

 

 

(Contratto tipulato in data 6 luglio 1995)