CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO DEGLI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
Art. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente
contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1
gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Ad esso si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 2 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.
Art. 2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 33 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica I L. 53.000
Qualifica II L. 56.000
Qualifica III L. 59.000
Qualifica IV L. 62.000
Qualifica V L. 65.000
Qualifica VI L. 70.000
Qualifica VII L. 78.000
Qualifica VIII L. 83.000
Qualifica IX L. 91.000
2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:
Qualifica I L. 61.000
Qualifica II L. 64.000
Qualifica III L. 68.000
Qualifica IV L. 72.000
Qualifica V L. 75.000
Qualifica VI L. 80.000
Qualifica VII L. 87.000
Qualifica VIII L. 96.000
Qualifica IX L. 105.000
3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:
Qualifica I L. 38.000
Qualifica II L. 40.000
Qualifica III L. 42.000
Qualifica IV L. 45.000
Qualifica V L. 47.000
Qualifica VI L. 50.000
Qualifica VII L. 55.000
Qualifica VIII L. 60.000
Qualifica IX L. 66.000
4.
Le disposizioni dell’art. 34 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, riferite al
primo biennio, si applicano per i nuovi
stipendi ed hanno effetto per la durata della vigenza del presente contratto
biennale.
ART. 3
Finanziamento del trattamento accessorio
1. Le risorse di cui all’art. 35, comma 2, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 sono determinate sommando:
a) il valore complessivo dei
trattamenti accessori stanziati per il 1995, esclusa la parte relativa alle
entrate aggiuntive e ai risparmi di gestione di cui all’ultimo periodo del
predetto art.35, comma 2, che è regolata dall’art 4;
b) le quote di incremento previste dal citato art. 35, così come quantificate in base al medesimo articolo;
c) un importo pari allo 0,22% del
monte salari 1995 riferito al personale delle qualifiche funzionali dalla I
alla IX, per il 1996, un ulteriore importo pari allo 0,95% dello stesso monte
salari, a decorrere dal 1° luglio 1997, nonchè un ulteriore importo pari allo
0,46 % del medesimo monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere
per l’anno 1998. Per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, la
percentuale di incremento spettante dal
31° dicembre 1997 e a valere per l’anno 1998 è pari allo 0,77 %, con
riferimento allo stesso monte salari e il relativo utilizzo è finalizzato ad
alimentare le quote di salario accessorio legate alla produttività e alla
verifica dei risultati.
ART. 4
Risorse aggiuntive
1. In aggiunta alle risorse di cui all’art. 3, gli enti destinano al salario accessorio le disponibilità di cui all’ art. 35, comma 2, ultimo periodo, entro il limite ivi previsto, ovvero entro il limite corrispondente al valore delle specifiche risorse quale determinato per il 1995, se più favorevole.
2. Gli enti che siano
in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d. lgs. n. 29/1993 e,
in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di
programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, incrementano ulteriormente, con oneri
a proprio carico, le disponibilità di cui al comma 1 nella misura dell’1 % -
come tetto massimo - del monte salari relativo all’anno 1995, utilizzando le
risorse aggiuntive derivanti da migliori risultati nell’andamento gestionale,
particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione,
correlati all’aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell’attività
svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi, ivi
compresa la risorsa informatica.
Art. 5
Criteri di utilizzo
1. Gli incrementi di cui all’art. 3, lettera c), sono ripartiti tra le varie voci che compongono i trattamenti accessori in base all’art. 35, comma 3, secondo le specifiche esigenze delle amministrazioni, previa verifica con le Organizzazioni sindacali, tra le voci di cui alle lettere a), limitatamente ai turni, b), c) ed e) dell’art. 35, comma 3, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 .
2. I criteri per l’utilizzo delle ulteriori risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 2, sono stabiliti con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente secondo le modalità di cui all’art. 5 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.
Art. 6
Personale con qualifica di ispettore
generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo
1989, n. 88.
1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 38 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:
- Ispettore generale ............................................... L. 113.000
- Direttore di divisione ............................................... L. 105.000
2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:
- Ispettore generale ................................................ L. 130.000
- Direttore di divisione ................................................ L. 121.000
3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:
- Ispettore generale ................................................ L. 82.000
- Direttore di divisione ................................................ L. 76.000
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1997, un importo pari allo 0,35 % del monte salari 1995 riferito al personale di cui al presente articolo è destinata alla costituzione di un fondo per l’erogazione al medesimo personale, in aggiunta al compenso di cui all’art. 38, comma 6 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, che resta disciplinato dalle disposizioni dello stesso articolo, di compensi incentivanti legati alla valutazione dei risultati, subordinatamente alla relativa verifica con le modalità previste per il restante personale. A decorrere dal 31 dicembre 1997, a valere per l’anno 1998, il fondo sarà ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26 % del monte salari predetto. Il fondo sarà gestito con gli stessi criteri e modalità che regolano il funzionamento del Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all’art.36 del predetto CCNL.
6. La riduzione delle ore di straordinario di cui all’art. 38, comma 7 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è commisurata alla quantità di risorse occorrenti per l’erogazione al personale disciplinato dal presente articolo dei premi di cui all’art. 37 del predetto CCNL.
Art. 7
Retribuzione spettante nei casi
di assenze obbligatorie
e di permessi o distacchi sindacali
1. Per gli effetti di cui all’art. 48, comma 1,
secondo alinea, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, nei casi di assenze
obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina
vigente, al personale interessato compete la retribuzione prevista dall’art. 32
del predetto CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lettera B, punti 1 e 3 e delle quote di salario
accessorio dirette a remunerare particolari e non generalizzabili condizioni di
lavoro comportanti maggiori disagi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti, richiamato il contenuto dell’art. 39 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all’attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti, presa conoscenza dell’art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n.117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 aprile p.v. per l’esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.
(Contratto stipulato in data 1° luglio 1996)