Contratto collettivo nazionale di lavoro ad
integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli
enti pubblici non economiCI stipulato il 16.2.1999
A seguito del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 2000 e 16
gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell’ipotesi di accordo a
integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non
economici, stipulato il 16.2.1999, nonché della certificazione della Corte dei
Conti, in data 5 febbraio 2001, sull’attendibilità dei costi quantificati per
il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 14 febbraio 2001 alle ore 17.30, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
e
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/FP …………………………………………… . CGIL
……………………
CISL/FPS
………………………………………….. CISL……………………
UIL/PA…………………………………………… UIL
……………………
Coordinamento Sindacale
Autonomo di Cisal/Fialp …………………… CISAL……………………
(Cisal/Fialp,
Usppi-Cusp, Cisas/Epne,
Confail, Confill par.)
RDB/Parastato …………………………………. RDB/CUB …..…………
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del
CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici,
stipulato il 16.2.1999, nel testo allegato.
Contratto collettivo nazionale di
lavoro ad integrazione
del CCNL per il personale non dirigente
degli Enti Pubblici non Economici, stipulato il 16.2.1999
Indice
TITOLO I DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO.. 4
Art. 1 Periodo di Prova. 4
Art. 2 Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica. 6
Art. 3 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza. 7
Art. 4 Ricostituzione del rapporto di lavoro. 9
TITOLO II
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.. 10
Art. 5 Aspettativa per motivi familiari o personali 10
Art. 6 Servizio militare. 11
Art. 7 Assenze per malattia. 12
Art. 8 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio. 13
Art. 9 Diritto allo studio. 14
Art. 10 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio. 16
Art. 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 17
Art. 12 Norme comuni sulle aspettative. 18
Art. 13 Congedi per la formazione. 19
Art. 14 Congedi dei genitori 21
Art. 15 Congedi per eventi e cause particolari 23
TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO.. 24
Art. 16 Turnazioni 24
Art. 17 Lavoro straordinario. 26
Art. 18 Banca delle ore. 28
Art. 19 Reperibilità. 29
Art. 20 Riposo compensativo. 30
Art. 21 Trattamento di trasferta. 31
Art. 22 Trattamento di trasferimento in Italia. 34
Art. 23 Copertura Assicurativa. 36
Art. 24 Patrocinio Legale. 37
Art. 25 Servizio mensa. 38
Art. 26 Modalità di applicazione di benefici economici previsti da
discipline speciali 39
Art. 27 Benefici di natura assistenziale e sociale. 40
Art. 28 Trattenute per scioperi brevi 41
Art. 29 Retribuzione e sue definizioni 42
ART. 30 Struttura della busta paga. 43
Art. 31 Indennità guardiaparco. 44
TITOLO IV FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI
LAVORO.. 45
Art. 32 Rapporto di lavoro a tempo parziale. 45
Art. 33 Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale. 46
Art. 34 Disciplina sperimentale del telelavoro. 48
Art. 35 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 51
Art. 36 Contratto di formazione e lavoro. 54
TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI 57
Art. 37 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche. 57
Art. 38 Interventi solidali a favore di lavoratori affetti da AIDS. 58
Art. 39 Bilinguismo. 59
Art. 40 Fascicolo personale. 60
Art. 41 Assegnazione temporanea a domanda. 61
Art. 42 Disposizioni particolari 62
Art. 43 Disapplicazioni 63
Art. 44 Decorrenza degli effetti del contratto. 64
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1. 65
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2. 66
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3. 67
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4. 68
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5. 69
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6. 70
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7. 71
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8. 72
1.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è
soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a)
2 mesi per il personale dell’Area A;
b)
4 mesi per il personale delle Aree B e C.
2.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
servizio effettivamente prestato.
3.
Il periodo di prova è sospeso nei casi di assenza per
malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può
essere risolto. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa
di servizio trova applicazione l’art. 22 del CCNL 6 luglio 1995.
4.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i
dipendenti non in prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di
corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell’Amministrazione deve essere
motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato
risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima
mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
8.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
9.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
che sia vincitore di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente,
ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza
retribuzione, presso l’ente di provenienza, e, in caso di mancato superamento
della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel
profilo di provenienza.
10.
Il personale che fruisce dei passaggi interni di cui all’art.
15, comma 1, del CCNL 16/02/1999 non è soggetto al periodo di prova.
1.
Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale,
l’Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo
stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla
stessa posizione economica dell’area di inquadramento assicurando un adeguato
percorso di riqualificazione.
2.
In caso di mancanza di posti, previo consenso
dell’interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in
una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale, in
un profilo di area immediatamente inferiore.
3.
I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale
applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla
ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4.
Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a
posizione economica inferiore o ad area inferiore, il dipendente ha diritto al
mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione
economica di provenienza, ove questo sia più favorevole.
5.
Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato
nell’ambito dell’ente di appartenenza con le modalità previste dai commi
precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 3.
1.
In relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale
dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento
in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell’ambito della medesima amministrazione, l’ente interessato comunica a tutti
gli enti del comparto presenti a livello provinciale, regionale e nazionale,
l’elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di
tale personale.
2.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni presenti sempre a livello
provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti.
3.
Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1,
qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei
posti, per area e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i
quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al
passaggio diretto del personale in eccedenza.
4.
I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza
che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l’ente dispone i
trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
5.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti
allo stesso posto, l’ente di provenienza forma una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
-
dipendenti
portatori di handicap;
-
dipendenti
unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
-
situazione di
famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;
-
maggiore
anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
particolari
condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la
stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri richiamati
nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente;
-
presenza in
famiglia di soggetti portatori di handicap.
La
ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente.
6.
La contrattazione integrativa nazionale di ente può prevedere
specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:
a)
da parte degli stessi enti riceventi, al fine di favorire le
integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche
in relazione al modello di classificazione vigente;
b)
da parte degli enti che hanno dichiarato il collocamento dei
lavoratori in disponibilità ai sensi dell’art. 35 comma 7 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni,
al fine di favorire la ricollocazione degli stessi lavoratori anche in
attuazione dell’art. 35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto d. lgs. 29/93.
1.
Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per
effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni
stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’ente si pronuncia
motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il
dipendente è ricollocato nella posizione equivalente a quella rivestita,
secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle
dimissioni.
2.
Nel caso previsto dal precedente comma, la ricostituzione del
rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto
nella dotazione organica dell’ente.
Art. 5
Aspettativa per motivi familiari o personali
1.
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2.
I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi
in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del
periodo di comporto del dipendente.
3.
La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente
tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre
previsioni contrattuali.
1.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il
richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in
periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per
tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla
retribuzione.
2.
I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio
sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione
del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione
dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro
è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del
dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4.
Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro
tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali.
5.
I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato
ai fini dell’anzianità di
servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale
differenza fra la retribuzione in godimento e quella erogata
dall’amministrazione militare.
6.
Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a
disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il
termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un
mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei
mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale
ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio
non è retribuito.
1.
L’art. 21 del Ccnl, del 6.7. 95, è integrato con l’aggiunta
dei seguenti commi:
“7.bis.
In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre
assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di
ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o
Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso
all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente
articolo."
"7.ter.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche, gli enti favoriscono un’idonea articolazione dell’orario
di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2.
Il comma 9, dell’art. 21 del Ccnl del 6.7. 1995, è sostituito
dal seguente:
“9. L’Ente dispone il controllo della
malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti
aziende sanitarie locali.”
1.
All’art. 22 del CCNL del 6/7/1995 sono aggiunti i seguenti
commi:
“4. Le assenze di cui al presente articolo
non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le
assenze per malattia di cui all’articolo 21.
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo
disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova
applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle
proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione
l’art. 4, comma 4 della stessa legge.”
1.
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate
dall’amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato presso ciascun Ente all’inizio di ogni anno,
con arrotondamento all’unità superiore. Gli Enti articolati territorialmente
provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie unità
operative il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i
relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente.
2.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, per la preparazione e
successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi
universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e per
sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la
partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3.
Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione
a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione
agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né
al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4.
Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità
individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta
il seguente ordine di priorità:
a)
dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di
integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b)
dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e,
se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di
corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il
primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la
condizione di cui alla lettera b);
d)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che
non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
5.
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4,
la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di
studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari
o post-universitari.
6.
Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei
commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo
studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente di età.
7.
L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria
formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui
all’art. 8 del CCNL 16/02/1999.
8.
Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di
partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente concordata con
l'ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
9.
Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti
dall’art. 19, comma 1, prima alinea del Ccnl del 6.7.1995.
1.
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
1.
Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2.
Il dipendente, il cui coniuge o convivente stabile presti
servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni,
qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio
nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in
questione.
3.
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in
difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
1.
Il dipendente non può usufruire continuativamente di due
periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito, anche richiesti per motivi
diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La
presente disposizione non si applica nei casi di aspettativa per cariche
pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi sindacali, di assenza o
aspettativa ai sensi della legge 1204/1971.
2.
L’ente, qualora accerti durante il periodo di aspettativa che
sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il
dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. Il dipendente,
per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo
casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
1.
I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati
dall’art. 5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di
servizio.
2.
Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni
presso lo stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la
formazione nella misura percentuale complessiva dell’10% del personale delle
diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero
complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della
consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione
integrativa nazionale di ente definisce i criteri per la distribuzione e
utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3.
Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare
all’Ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima
dell’inizio delle attività formative.
4.
Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione,
nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’ente può
differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su
richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la
utile partecipazione al corso.
6.
Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.
5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione
del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai
controlli si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21 del CCNL del
6.7.1995 così come modificato dalle disposizioni del presente CCNL e, ove si
tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art. 22 dello
stesso CCNL del 6.7.1995.
7.
Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo con diritto di priorità.
1.
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come
modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2.
Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della
legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo
degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e
sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3.
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n.903/1977, spetta l’intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi
o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 21 c. 7, lett. a), secondo
periodo del CCNL 6/7/1995.
4.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al
lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge
n. 1204/1971.
5.
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall’art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall’art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e
integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma
3.
7.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
8.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all’art. 7, comma 1, della legge n.1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,
all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma
8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.
10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal
padre.
11.
La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art.
19, comma 8 del CCNL del 6.7.1995.
1.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n.
53/2000.
2.
Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il
secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della
legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta
nell'art. 19, comma 1, seconda alinea del CCNL del 6.7.1995.
3.
Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti
contenuta nell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995, con la precisazione che possono
essere fruiti anche frazionatamene i permessi previsti dal comma 2 (per
particolari motivi personali e familiari) e dal comma 6 (permessi ex art. 33,
comma 3, legge 104/1992).
TITOLO
III
TRATTAMENTO ECONOMICO
1.
Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o
di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno
consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni
giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede
di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della
corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite
nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata
e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se
previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3.
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere
attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di
servizi per almeno 10 ore.
4.
I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10
nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata
dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti
in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga
l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il
passaggio delle consegne.
5.
I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i
turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di
lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani
e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in
cui sono comprese.
6.
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa
interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario
di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
-
fascia
pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2,
lett. b) , con l’aggiunta del rateo della tredicesima
mensilità , nella misura del 20.%;
-
fascia notturna
e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29,
c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella
misura del 80%;
-
fascia
festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29,
c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella
misura del 90%.
7.
La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo
per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
8.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in
ogni caso, con le risorse previste dall’art. 31 del Ccnl del 16/2/1999.
1.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di
copertura dell’orario di lavoro.
2.
La prestazione di lavoro straordinario è espressamente
autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di
servizio individuate dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal
presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di
impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari.
3.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è
fissato in 200 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di
contrattazione integrativa nazionale di ente in presenza di esigenze eccezionali
o per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai
dipendenti impegnati in attività di diretta collaborazione con gli organi
istituzionali.
4.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla
data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la
retribuzione oraria corrispondente alla definizione di retribuzione di cui
all'art. 29, c. 2, lett. a), calcolata con le modalità previste dal comma 3
dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima
mensilità.
5.
Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
-
al 15% per il lavoro straordinario diurno;
-
al 30% per il
lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-
al 50% per il
lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6.
La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal
dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale,
preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro
secondo la disciplina adottata dall’ente ai sensi dell’art. 17 del ccnl del 6.7.1995.
7.
Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di
lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3,
possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le
esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi.. La
disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano
aderito alla banca delle ore di cui all’art. 18.
1.
Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle
prestazioni di lavoro straordinario o supplementare di cui all’art. 31, in modo
retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun lavoratore.
2.
Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le
ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare di cui all’art. 31,
debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione
integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun
lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4.
L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi,
alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla
fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio.
5.
A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti
finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed
all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6.
Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o
supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7.
La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio
2001.
1.
Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli
enti, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per
assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di
emergenza, aree di pronto intervento, protezione civile e simili. La relativa
disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e
tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2.
La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3.
In caso di chiamata in servizio durante il periodo di
reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4.
Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità
per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche
nell'arco di un mese.
5.
Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un
compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura viene stabilita in
sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. Detto compenso è
frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione
alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6.
Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente
ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere
alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non
comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7.
In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene
retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero
orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni
notturne, festive o notturne-festive.
8.
Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si
fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 31 del CCNL
16.02.1999.
1.
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e
nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art. 17 del CCNL
6/7/1995, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la
retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. a) maggiorata del 80% con diritto
al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre
il bimestre successivo.
2.
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove
per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo
compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
festivo.
3.
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente
dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato
l’orario contrattuale settimanale.
4.
La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro
trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5.
Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro
ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione
oraria di cui all’art. 29, comma 2, lettera a), nella misura del 20%; nel caso
di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
1.
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a
prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora
abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
2.
Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale
retribuzione, compete:
a)
un’indennità di trasferta, avente natura non retributiva pari
a:
-
L. 40.000 per
ogni periodo di 24 ore di trasferta;
-
un importo
determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte
di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di
trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b)
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite
del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è
individuata in relazione alla durata del viaggio;
c)
una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto
aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d)
il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani;
e)
il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la
giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato,
tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza
e custodia del mezzo e nel caso del personale ispettivo, per il quale si
applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11.
3.
Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4.
Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio
mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località diverse dalla
ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di
tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si
applica l’art 23, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al
comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso
delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed
una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina
verde per ogni chilometro.
5.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente
spetta il rimborso:
a)
della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi fino a
quattro stelle;
b)
della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.
43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i due pasti.
Per
le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il
primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di
durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per
il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l’albergo, sempre ché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima
località.
6.
Il personale delle diverse aree inviato in trasferta al
seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o facente parte di
delegazione ufficiale dell’ente è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle
agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della predetta
delegazione.
7.
Gli enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni
Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di
fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei
rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di L. 50.000 lorde. Con la
stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle
spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
8.
Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al
comma 5, l’indennità di cui al comma 2, lett. a, viene ridotta del 70%. Non è
ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
9.
L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i
primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
10.
Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11.
Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, e previa
informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di cui
all’art. 8 del CCNL 16/02/1999, la disciplina della trasferta per gli aspetti
di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare
il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i
rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento
all’uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni
per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la
eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi
nella previsione di cui al comma 1, i limiti e le modalità attuative della
disciplina dell'art. 22, comma 1.
12.
Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni
del presente articolo con le seguenti modifiche:
a)
l’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett.a) è
incrementata del 50% ; non si applica la disciplina del comma 8;
b)
i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del
30%.
Gli
enti incrementano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i
criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta
all’estero del personale civile dell’amministrazione dello Stato.
La disciplina del presente comma decorre dal
sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva del
presente contratto.
13.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei
limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità nei bilanci dei
singoli enti.
1.
Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto
il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per
sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge,
figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il
rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari
(mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 21,
comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente e secondo le
condizioni d’uso.
2.
Al dipendente competono anche:
-
l’indennità di
trasferta di cui all’art. 21, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
-
una indennità
di trasferimento, stabilita da ciascun ente in sede di contrattazione
integrativa nazionale di ente nell’ambito delle risorse di cui al comma 6, variabile,
in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo
di 6 mensilità, con maggiorazione fino al 100% in presenza delle condizioni di
cui al comma 4; le mensilità sono calcolate con riferimento alla retribuzione
di cui all'art. 29, comma 2, lett.b).
3.
Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo
per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato
quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4.
In caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al
dipendente che abbia trasferito la residenza, è riconosciuta, per tre anni, una
somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la
locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo
familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. Le sedi
disagiate vengono individuate dagli Enti sulla base di criteri definiti previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8 del CCNL 16 febbraio 1999.
5.
Le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano
anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto
in attività di servizio, per il trasferimento dall’ultima sede di servizio o
del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato,
dall’ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio
nazionale.
Il
diritto alle predette indennità si perde comunque entro tre anni dalla data di
cessazione dal servizio.
6.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti per
tale specifica finalità.
1.
Gli enti assumono le necessarie iniziative per la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali sia attribuito
uno degli incarichi di cui all’art. 17 del CCNL 16/02/1999, che operino in
condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso
l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni
previste dall’art. 24, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse
finanziarie destinate a tali finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto
delle effettive capacità di spesa.
2.
Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti
di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente
al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di
servizio.
3.
La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di
lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà dell’ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e
con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
5.
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente
articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
1.
L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti
di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento
del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa
dell’ente o che lo stesso ente non sia controparte nel procedimento, ogni onere
di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente
da un legale di comune gradimento, anche interno agli enti.
2.
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi
con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3.
La disciplina del presente articolo non si applica ai
dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 23, comma 1.
1.
Gli enti possono istituire un servizio mensa, in gestione
diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al
personale buoni pasto sostitutivi.
2.
I criteri per usufruire del servizio mensa o del buono pasto
sono stabiliti dall’accordo per l’adeguamento della normativa in materia di
servizi sostitutivi della mensa sottoscritto in data 24 aprile 1997.
3.
A carico del personale è posto un concorso spese pari al 20%
del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati
alle condizioni di miglior favore in essere.
4.
In ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione
indennizzante.
1.
In favore del personale riconosciuto, con provvedimento
formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% della
retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata
ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il
predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
individuale di anzianità.
1.
Gli Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale
e sociale in favore dei propri dipendenti :
a)
sussidi;
b)
borse di studio,
c)
contributi a favore di attività culturali, ricreative e con
finalità sociale;
d)
prestiti;
e)
interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del CCNL 6
luglio 1995, assicurando anche la permanenza degli enti interessati ai processi
descritti nell’art. 1, comma 4, del CCNL 16/02/99;
f)
mutui edilizi.
2.
L’onere complessivo a carico del bilancio degli Enti per la
concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto e) del comma 1 non può
superare un importo pari all’1% delle spese per il personale iscritte nel
bilancio di previsione.
1.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata
della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In
tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione di cui all’art. 29, c. 2, lett. b)
1.
La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno
stabilito dall’ente, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo del mese; la
tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18
del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un
sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del
trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa
nazionale di ente prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2.
Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a)
retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico
mensile di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area e
dall'indennità integrativa speciale.
b)
retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione
base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali
assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c)
retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita
dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si
aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della
retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di
riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o
come equo indennizzo.
3.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di
orario di cui all'art. 25 del CCNL del 16.2.1999 il valore del divisore è
fissato in 151.
1.
Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui
devono essere distintamente specificati: la denominazione dell’ente, il nome,
l’area e la posizione economica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione
si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla
(stipendi, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa
speciale, straordinario, turnazione, assegni personali, indennità varie,
produttività, ecc.) e l’elencazione delle trattenute di legge e di contratto,
ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra
corrispondente.
2.
In conformità alle normative vigenti, il lavoratore può
avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3.
L’ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto
del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali,
ai sensi della normativa vigente.
1.
Al personale guardaparco dell’Ente autonomo del Parco
Nazionale d’Abruzzo e nell’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, in possesso
del decreto di nomina di guardia particolare giurata, è confermata l’indennità
pensionabile, i cui valori sono determinati, in relazione alla collocazione del
personale interessato nel nuovo sistema di classificazione, nei seguenti
importi mensili lordi:
Posizioni Importo
B1
(con anzianità superiore a 10 anni)………………… 829.000
B2……………………………………………………… 941.000
C1……………………………………………………… 1.130.000
C3……………………………………………………… 1.140.000
C4……………………………………………………… 1.162.000
Le
misure dei predetti valori sono riconsiderate in sede di rinnovo contrattuale.
La nuova disciplina delle
forme flessibili del rapporto di lavoro, definita dal presente contratto, pur
all’interno di un quadro di necessaria sperimentazione, offre ulteriori
opportunità agli enti del settore di ampliare e qualificare l’offerta di
servizi, valorizzando l’apporto del personale dipendente alle attività
istituzionali e operando, coerentemente, per evitare il ricorso alle
collaborazione coordinate e continuative ed alle altre forme di lavoro qui non
disciplinate.
1.
L’art. 21 del CCNL del 16/02/1999 è integrato con l’aggiunta
dei seguenti commi:
“2-bis.
Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, previa informazione
seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavori a
tempo parziale.
13.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla
data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in
organico.”
1.
Il comma 3 dell’art. 23 del CCNL del 16 febbraio 1999 è così
sostituito:
“I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività
soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal
servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.
In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche
per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento
economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso
per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità, i permessi
per lutto e i permessi per il diritto allo studio, spettano per intero solo per
i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti
per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento
ai periodi effettivamente lavorati.”
2.
Il comma 2 dell’art. 23 del CCNL del 16/02/1999 è sostituito
dal seguente:
“2.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale può
essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, di cui all’art.
1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima stabilita dall’art.
3, co.2, dello stesso Decreto Legislativo e in ogni caso con il consenso del
lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise”
3.
Dopo il comma 6 dell’art. 23 del CCNL del 16/02/1999 sono
inseriti i seguenti:
“7.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art.
29, c. 2, lett. c) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri
sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
8.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva
attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.
9.
Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art.
29, c. 2, lett. a), maggiorata di una percentuale del 50%.
10.
Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del
lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente occasionale,
avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario
effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di
famiglia.
12.
Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D. lgs. N. 61/2000.”
1.
Gli enti, previa informazione ed incontro con i soggetti
sindacali di cui all’art. 8, c. 1 CCNL 16/02/1999, possono definire progetti
per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite
dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo
2000, con particolare riferimento alla disciplina dell’art. 3 dello stesso CCNL
quadro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
2.
Il telelavoro determina una modificazione del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di
specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a)
telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione
dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente,
b)
altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi
comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della
prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il
dipendente è assegnato.
3.
La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi
di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel
caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica
dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di
esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma
forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici.
4.
I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono
individuati secondo le previsioni di cui all’art. 4 del CCNL quadro del 23
marzo 2000.
5.
Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei
progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza
dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un
giorno per settimana, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6.
L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni
giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni
di servizio in due periodi di un’ora ciascuno concordati con l’ente nell’ambito
dell’orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della
autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
7.
Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all’art. 6 comma 1, ultimo periodo
dell’accordo quadro del 23/3/2000, per “fermo prolungato per cause
strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che non sia
prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8.
L’ente definisce in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente, le iniziative di formazione che assumono carattere di
specificità e di attualità nell’ambito di quelle espressamente indicate
dall’art. 5, commi 5 e 6 dell’accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal
fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9.
Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro
e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano
opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati
per facilitarne il reinserimento.
10.
Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di
quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati
in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto
proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell’ente.
11.
Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento
della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la
copertura dei seguenti rischi:
-
danni alle
attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli
derivanti da dolo o colpa grave;
-
danni a cose o
persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse
attrezzature;
-
copertura
assicurativa INAIL.
12.
La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità
dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni
sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità
di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente
per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13.
La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce il
trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione
nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999.
Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14.
E' istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a
composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di
settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con
riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli
eventuali problemi.
15.
E’ garantito al lavoratore in telelavoro l’esercizio dei
diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini
della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter
essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica
e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze
sindacali sul luogo di lavoro.
1.
Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo,
secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a
carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
modalità del reclutamento ordinario previste dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
2.
I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti
dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle
ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel
comma 1:
a)
per particolari fabbisogni professionali connessi
all'attivazione ed all'aggiornamento di sistemi di controllo di gestione e di
elaborazione di manuali di qualità e carte dei servizi;
b)
per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un
periodo massimo di 60 giorni, o ad afflussi straordinari di utenza o a esigenze
eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
c)
in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati
in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti
vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state
avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180
giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali
non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di
prestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
d)
per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel
campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché
l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal
personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3.
Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non
può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo
indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni,
all'unità superiore.
4.
Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili
dell’area A del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il
16/2/1999 nonché per il personale ispettivo.
5.
Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di
lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n.
196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per
il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6.
Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei,
ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione
relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in
particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività
lavorativa cui sono impegnati.
7.
La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce le
condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali
trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 32 del CCNL
del 16/02/1999, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale
dell’ente. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del
progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8.
L’ente comunica tempestivamente all’impresa fornitrice,
titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore
temporaneo ai sensi dell’art.7 della legge n.300/1970.
9.
I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli
enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10.
Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione
e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL
16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla
durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei
casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione
in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto
a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11.
Alla fine di ciascun
anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del
presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della
percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli enti forniscono
alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte
le informazioni di cui al precedente comma 10.
12.
In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto
divieto agli enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al
presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura
di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
1.
Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale,
gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art.
16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2.
Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli
enti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni o
che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in
disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta,
salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali
diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la
ricollocazione del personale ai sensi dell’art. 3.
3.
Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di
formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in
tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4.
Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a)
per l’acquisizione di professionalità elevate;
b)
per agevolare l’inserimento professionale mediante
un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le
esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione
e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a
tempo determinato.
5.
Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di
classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità
inserite nell’Area C. Il contratto di formazione e lavoro non può essere
stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nell’Area A.
6.
La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4,
ha una durata di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere
effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla
lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve
riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro,
la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7.
Il contratto
di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui
all’art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l’indicazione delle
caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la
durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma
4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal
comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere
consegnata al lavoratore.
8.
Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro
previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione economica
corrispondente al profilo di assunzione (B1, B2, C1, C3). Spettano, inoltre,
l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione
integrativa nazionale di ente può disciplinare, nell’ambito del finanziamento
del progetto di formazione e lavoro, la attribuzione di compensi per
particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL del
16/02/1999 nonché la fruizione di servizi sociali previsti per il personale
dell’ente.
9.
Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a
tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di
un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle
ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto
di formazione di cui è titolare.
10.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta
di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11.
Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente
alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini
del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia;
- gravidanza e puerperio;
- astensione facoltativa post partum;
- servizio militare di leva e richiamo alle
armi;
- infortunio sul lavoro.
12.
Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il
contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta
causa.
13.
Al termine del rapporto l’ente è tenuto ad attestare
l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia
dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
14.
Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai
sensi dell'art. 6 del CCNL del 16.2.1999, il procedimento e i criteri per
l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione
alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15.
Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si
trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro
viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
16.
Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro
da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata
impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17.
I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato,
da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a)
il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto
dall’art. 21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non
sono retribuiti;
b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c)
riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d)
assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle
abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2.
I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia
per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene
conto ai fini dell’art. 12 del presente contratto.
3.
Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro volontà alle previste terapie, l’ente dispone, con le modalità previste
dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4.
Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15
giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
1.
Le parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla
legge n. 135/90, l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di
discriminazione per l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro e che è
fatto divieto agli enti di svolgere indagini rivolte ad accertare nei dipendenti
o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di
lavoro, l’esistenza di uno stato di sieropositività.
2.
Le parti ritengono, inoltre, in considerazione del rilievo
sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad
attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS, di dover
assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori che
abbiano l’esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo grado affetto
da AIDS che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso strutture
sanitarie pubbliche
1.
Al personale degli uffici della provincia di Bolzano e degli
uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale nonché delle altre
regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di
obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è attribuita una indennità di
bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le
stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale
Trentino Alto Adige. Per il personale in servizio nella Regione Valle d’Aosta
trovano applicazione le misure e le modalità definite dalla stessa regione.
2.
La presente
disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti disciplinato da
disposizioni speciali.
1.
Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la
gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale,
tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che
attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2.
Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo
personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3.
Il dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli
atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
1.
Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative,
possono autorizzare, a domanda, per gravi e comprovati motivi, l’assegnazione
per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità organizzativa,
rinnovabile una sola volta, senza corresponsione di indennità o rimborso spese.
1.
Nell’articolo 7 comma 1 del CCNL 01/07/1996, relativo al
biennio economico 1996-97, il richiamo alla “retribuzione prevista dall’art. 32
del predetto CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lettera b), punti 1 e
3”, deve intendersi sostituita con l’espressione “retribuzione di cui all’art.
28 del CCNL del 16/02/1999, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e turni”.
2.
Nell’art. 21, comma 7, lett. a) del CCNL del 06/07/1995,
l’espressione “a norma dell’art. 32 comma 1 fatta eccezione per i compensi per
lavoro straordinario” deve intendersi sostituita con l’espressione “a norma
dell’art. 28, comma 1 del CCNL 16/02/1999, fatta eccezione per i compensi per
lavoro straordinario e turni”.
3.
I lavoratori assunti con contratti a termine hanno diritto di
esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.
300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
1.
Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi
dell’art. 72, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni, cessano di produrre effetti le norme
generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro.
2.
Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabile le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro incompatibili con il presente
CCNL.
1.
Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno
successivo a quello della sua definitiva sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione contenuta nello stesso.
Le parti convengono che
per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa di servizio e per
l’equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di
istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei
alla disciplina del rapporto di lavoro.
Le
parti convengono che in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente
viene definita la disciplina relativa alla partecipazione del personale
comandato alle finalità di cui all’art. 32, comma 2 del CCNL 16/02/1999, con
esclusione dei passaggi economici nell’ambito di ciascuna area.
Le
parti convengono che, anche dopo l’entrata in vigore del presente contratto, trovino
applicazione i trattamenti attualmente vigenti di miglior favore rispetto a
quelli di cui al comma 2 lett. a) e comma 8 dell’art. 21.
Le
parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione
della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale
dell’istituendo fondo nazionale di pensione complementare
Le
parti concordano nel ritenere che la dizione “retribuzione in godimento”
contenuta nell’art. 6 comma 5, del presente contratto deve essere intesa come
riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. b).
Al
fine di evitare ogni possibile dubbio circa la effettiva portata applicativa
dell’art. 20, comma 1, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere
che la disposizione ivi prevista deve essere interpretata correttamente nel
senso che al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce
del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo
pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 29, comma 2, lett. a),
calcolata applicando il divisore di cui al comma 3
Le
parti concordano nel ritenere che, nel testo dell’articolo 7 del presente
contratto, l’espressione “ ha diritto in ogni caso alla intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo” deve intendersi riferita alla disciplina del
comma 7, lettera a) secondo periodo, dell’art. 21 del CCNL del 6/07/1995.
Considerato
quanto specificato in materia di assemblee sindacali dall’art. 2, c. 1 del CCNL
quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
sindacali del 7 agosto 1998 per quanto riguarda la salvaguardia delle
condizioni di miglior favore, nonché quanto previsto in materia dall’art. 63
del DPR 509/79, le parti, con apposita sessione, riesamineranno l’istituto
tenendo conto della peculiarità del comparto.
CISAL /FIALP
FEDERAZIONE
ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI
DICHIARAZIONE A
VERBALE
In
merito al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per
il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, il CSA di CISAL-
FIALP si dichiara disponibile a siglare l’accordo, esprimendo comunque,
riguardo alla situazione che si è determinata sul tavolo contrattuale, le
seguenti contestazioni:
Art. 25 Servizio mensa. Punto 4)
La
scrivente O. S. è contraria alla formulazione dell’enunciato di cui al punto 4)
che giudica inopportuno.
Escludere
esplicitamente ogni forma di monetizzazione indennizzante costituisce un limite
alla possibilità di fruizione del sistema sostitutivo del servizio di mensa in
quelle situazioni territoriali e/o operative in cui la disponibilità del
servizio di tickets- mensa si manifesta pressoché nullo.
Art. 31 Indennità guardaparco
L’inciso
che recita “in possesso del decreto di nomina di guadia particolare giurata” –
è in contrasto con il trattamento di miglior favore in atto. Tale trattamento è
già recepito e formalizzato negli accordi integrativi sottoscritti alla luce
delle esigenze organizzative e funzionali attestate dall’Ente sottoscrittore.
Art. 41 – Assegnazione temporanea a domanda
L’intero
articolo deve essere stralciato dal testo dell’accordo in quanto a materia di
cui trattasi è rimessa alla contrattazione integrativa come previsto al Capo II
– punto 3 – lettera A) del vigente CCNL 1998 – 2001.
Rimane
comunque significativamente eloquente il mancato riferimento ad un qualsiasi
intervento delle rappresentanze sindacali dell’Ente.
In relazione alle contestazioni enunciate, la scrivente
O.S. tiene a stigmatizzare il latente tentativo di voler omologare contenuti
contrattuali del comparto EPNE con quello di altri Comparti, le cui specificità
funzionali risultano difformi alla luce della realtà operativa e dei processi
di riprogettazione dei sistemi di lavoro del parastato.
Per
quanto sopra, il CSA di CISAL – FIALP rivendica il principio della piena
autonomia amministrativa, operativa e contrattuale degli Enti pubblici non
economici
RDB/PARASTATO
DICHIARAZIONE A
VERBALE
La
RdB non sottoscrive il presente accordo integrativo del CCNL per il personale
degli Enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999 ritenendolo
complessivamente peggiorativo delle norme attualmente in vigore.
In
particolare la RdB non condivide il contenuto dell’intero TITOLO IV,
riguardante la “flessibilità del rapporto di lavoro”, che introduce anche nella
Pubblica Amministrazione un sistema di precarizzazione della continuità del
rapporto di dipendenza che rischia di sconvolgere l’organizzazione del lavoro e
la funzionalità del servizio pubblico.
La
RdB è comunque determinata a mettere in atto le iniziative sindacali che si
riterranno necessarie nella fase di applicazione per far emergere tutte le
contraddizioni che sicuramente comporterà l’introduzione delle forme di lavoro
atipico.