CCNL per il quadriennio 1998-2001 ed il primo biennio
economico 1998-1999 del personale dirigente dell’AREA 1
A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2001 dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di settore sull’ipotesi di accordo relativo al CCNL per il quadriennio 1998-2001 e per il primo biennio economico 1998-1999 del personale dirigente dell’AREA 1, nonché della certificazione della Corte dei Conti in data 3 aprile 2001 sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 5 aprile 2001 alle ore 16 ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni ……firmato…………………..
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali
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Ministeri |
Cgil fp ministeri dirigenti… firmato |
Cgil…… firmato
…….. |
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Enti pubblici non economici |
Cgil fp………….… firmato ……. |
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Aziende |
Cgil aziende dirigenti…… firmato … |
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Università |
Cgil snur……… firmato ………. |
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Ricerca |
Cgil snur……… firmato ……………. |
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Ministeri |
Cisl fps..…… firmato ……… |
Cisl…… firmato
…….. |
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Enti pubblici non economici |
Cisl fps..…… firmato …………… |
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Aziende |
Cisl aziende dirigenti...… firmato … |
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Università |
Cisl università dirigenti…… firmato |
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Ricerca |
Cisl ricerca……… firmato ………. |
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Ministeri |
Uil pa dirigenti…… firmato ………. |
Uil……… firmato
…… |
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Enti pubblici non economici |
Uil pa dirigenti…… firmato ………… |
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Aziende |
Uil aziende dirigenti… firmato ……… |
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Università |
Uil pa dirigenti……… firmato …… |
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Ricerca |
Uil pa dirigenti……… firmato ……… |
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Ministeri |
Confsal/Unsa……… firmato …….. |
Confsal…… firmato
…… |
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Università |
Confsal/snals univ/cisapuni… firmato. |
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Ministeri |
Dirstat…… firmato ………………. |
Confedir…… firmato … |
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Aziende |
Dirstat…… firmato ………………… |
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Università |
Confedir univ………. firmato … |
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Ministeri |
Cida/ unadis ministeri…… firmato.. |
Cida……… firmato
……. |
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Enti pubblici non economici |
Cida/fendep……… firmato ………… |
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Aziende |
Cida/fendep aziende…… firmato …….. |
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Università |
Cida/fendep università…… firmato … |
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Ricerca |
Uniri (anpri/epr/cida ricerca)…… firmato.. |
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Ministeri |
Assomed-sivemp………
firmato …… |
Cosmed…… firmato …… |
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Al termine tutte le parti sopraelencate sottoscrivono il seguente CCNL del personale dirigente dell’AREA 1.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE
Dirigenza area I
Capo I - Disposizioni generali pag.2
Capo II - Relazioni sindacali
Sezione I – Disposizioni generali pag.5
Sezione II – I soggetti sindacali pag.14
Capo III - Norme comuni pag.17
Capo IV -Aspetti economico-retributivi pag.47
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente all’area di cui all'art. 2, punto I, del contratto collettivo
nazionale quadro sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione delle aree
autonome della dirigenza.
2. La
dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs.
n. 29/1993. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto
nel presente contratto.
3. Il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.
29/1993. La dizione “amministrazione” deve intendersi riferita anche ad enti,
aziende e università.
4. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1
gennaio 1998 – 31 dicembre 1999 per la parte economica.
5. Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse
decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti
negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 51 e 52
del decreto legislativo n. 29/1993.
6. Le
amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
7. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
8. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con
anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni
conflittuali.
9. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dirigenti di cui al presente
contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per
l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’art. 52, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In
attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,
integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla
data del primo incontro.
2. Al
fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale
accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
Sezione I
Disposizioni Generali
ART.
3
OBIETTIVI
E STRUMENTI
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, è
definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di
incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei
servizi erogati alla collettività con quella di valorizzare la centralità della
funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel
governo degli enti e amministrazioni, assecondando l’interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di
prima che di seconda fascia.
2.
La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a
ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali,
nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla
correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei
conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della
dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai
contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3.
Il sistema di
relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione
collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione
collettiva integrativa e decentrata, che si svolge a livello di
amministrazione, sulle materie e con le modalità indicate dal presente
contratto;
c) contrattazione
collettiva integrativa decentrata, ove prevista nelle sezioni specifiche del
presente CCNL;
d) concertazione,
consultazione ed informazione, nonché gli istituti della partecipazione ;
e) interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A LIVELLO DI
MINISTERO, AZIENDA, UNIVERSITÀ O ENTE
1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del CCNL;
B) criteri generali per :
a)
la verifica
della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie
da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi;
b)
le modalità di
determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al
raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici
progetti;
c)
l’attuazione
della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai
risultati e alla realizzazione di specifici progetti;
C)
pari
opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 anche per le finalità della
legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
D) implicazioni
derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei
processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e
riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e
mobilità dei dirigenti;
E) linee
generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi restando i
principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi
trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie
indicate nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi
integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale dei bilanci dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO.
1.
I contratti
collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2.
L’ente provvede
a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui
al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10 per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3.
L’ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo, corredato da apposita relazione
illustrativa tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, al collegio
dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, ai
servizi di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999, ai fini del controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 29/1993.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’amministrazione
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
4.
Qualora il
contratto collettivo integrativo riguardi Ministeri o Aziende ad ordinamento
autonomo, ovvero Enti pubblici non economici con organico superiore a 200
unità, a seguito della certificazione effettuata senza rilievi, o allo scadere
del termine di 15 giorni, è inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con la prescritta relazione tecnica,
i quali, entro i 30 giorni successivi ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economica ai sensi dell’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993.
Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può essere autorizzata
alla sottoscrizione ai sensi del comma precedente. Qualora il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
5.
I contratti
collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi, a meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo
quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
6.
Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
7.
I contratti
integrativi stipulati in base ai previgenti CCNL conservano la loro efficacia
sino alla sottoscrizione presso ciascuna Amministrazione del contratto
collettivo integrativo di cui al presente articolo.
ART. 6
INFORMAZIONE
1.
L’amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, sugli
atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti sia di prima che di seconda
fascia, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse
umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2.
Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui
l’informazione dovrà essere preventiva o successiva.
3.
Ai fini di una più compiuta
informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno
annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione tecnologica
nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione
è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative,
delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di
posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso
alla risoluzione consensuale;
e) gestione delle iniziative socio-assistenziali
a favore dei dirigenti.
5. L’articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e
delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei
dirigenti, di cui al punto b) del precedente comma 4, è effettuato dalle
Amministrazioni, con l’obiettivo di evitare il criterio gerarchico come titolo esclusivo, in base ai seguenti
criteri generali:
a) ampiezza della struttura;
b) collocazione della posizione nell’ambito
dell’organizzazione dell’Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento
dell’attività di competenza.
Tenuto conto della facoltà della singola
Amministrazione di rivedere periodicamente
le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in
relazione ai processi di riorganizzazione strutturale ed ai programmi di
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi, trova applicazione
l’art. 19 comma 1 secondo periodo del D. lgs. 29/1993.
ART 7
ConCERTAZIONE
1. E’ comunque attivata la concertazione sui criteri generali
relativamente alle seguenti materie:
a) sistemi
di valutazione dell’attività dei dirigenti;
b) articolazione
delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità
ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela
in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni,
requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
quarto giorno dalla richiesta; durante
la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni
dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti.
Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
ART. 8
Consultazione
1.
La consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 10, prima dell’adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione
e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e
distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi
di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
1.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell’amministrazione od azienda, è prevista la possibilità di
costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e
senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori
per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle
amministrazioni stesse nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l’azienda è tenuta a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Sezione II
I soggetti sindacali
ART. 10
SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI
RIFERIMENTO
1. I
soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono le
rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l’area della
dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 47
bis del D.Lgs.n.29/1993.
2. La
disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla
costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell’art.
47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.
3. Fino
alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte
dei permessi sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è
interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell’art. 10, comma 1 del
CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della
ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del
presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito dello stesso ente.
ART.
11
COMPOSIZIONE
DELLE DELEGAZIONI
1. Ai
fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna amministrazione
individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte
pubblica.
2. Per
le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze di cui all’art. 10 e in attesa della definizione delle sezioni
di cui all’art. 36, restano in vigore le norme sulla materia previste dagli
specifici CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali
di cui all’art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome
dell’ente per l’area della dirigenza.
ART.
12
CONTRIBUTI
SINDACALI
1.
I dirigenti sia
di prima che di seconda fascia hanno facoltà di rilasciare delega a favore
dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella
misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per
scritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dirigente o
dell’organizzazione sindacale
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il
dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del
comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di
appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le
Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
CAPO
III - NORME COMUNI
ART. 13
CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
1. Tutti i dirigenti
hanno diritto ad un incarico.
Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l’affidamento e l’avvicendamento
degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall’art.19, c.1,
del d. lgs. n.29/1993, in base ai
seguenti criteri generali:
§ natura e
caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
§ attitudini e
capacità professionale del singolo dirigente;
§ risultati
conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente
assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
§ rotazione degli
incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed
efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti
funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità
dei dirigenti.
2. L’atto bilaterale
di natura privatistica di definizione dell’incarico deve precisare,
contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall’organo di
vertice, la natura, l’oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da
conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi
di loro attuazione, la durata dell’incarico ed il trattamento economico
complessivo.
3. La durata
dell’incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e
può essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale può essere di durata inferiore
a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente
ai predetti due anni; nei casi previsti dall’art. 6, commi 1 e 2, del DPR n.
150\1999 la durata è correlata al programma di lavoro ed all’obiettivo
assegnato. E’ fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla
scadenza dell’incarico nei casi previsti dall’art. 21 del d.lgs. n. 29/1993.
4. Le singole
amministrazioni effettueranno con le procedure di cui all’art. 35, entro tre
mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione
complessiva dell’incarico svolto; qualora non intendano confermare lo stesso
incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione
negativa ai sensi del citato art. 35, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
Per incarico
equivalente si intende l’incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione
complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a
quello precedentemente percepito.
Nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la
soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa
valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico,
assicurando al dirigente l’attribuzione di un incarico equivalente.
5.
Gli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con
contratto individuale a tempo determinato dai soggetti, di cui all’art 19,
comma 4, del d.lgs. n. 29\1993 fatto salvo quanto diversamente previsto dai
regolamenti di enti ed amministrazioni autonome. Gli incarichi di dirigente di ufficio di
livello dirigenziale generale sono conferibili a dirigenti di prima e seconda
fascia, nei limiti delle disponibilità organiche esistenti.
6. Ai sensi dell’art.
19, comma 5, del d.lgs. n. 29/1993, l’incarico di direzione di uffici
dirigenziali non di livello generale ai dirigenti di seconda fascia è conferito
dal dirigente dell’ufficio di livello generale a dirigenti dell’amministrazione
di appartenenza, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di
enti e amministrazioni autonome.
7. I criteri generali
relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di
direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell’informazione preventiva di
cui al precedente articolo 6; deve essere, altresì, assicurata, da ciascuna
Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire
agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per
l’accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
ART.14
INCARICHI AGGIUNTIVI
1.
Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso
obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei
cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva
strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa
dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo
della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2.
In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento professionale dei dirigente sono assunti dalle amministrazioni
e dagli enti come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento
delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico
e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di
gestione orientata al risultato e all'innovazione.
3.
Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti
di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria
rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di
inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione
dei processi di trasformazione.
4.
L’aggiornamento e la formazione continui costituiscono l’elemento
caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da consolidare in una
prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed
internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli
interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare
il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle
responsabilità attribuitegli, per l'ottimale
utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e
di controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della
struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
5.
Ciascun ente o amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di
bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed
operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai
programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle
direttive governative in materia di formazione e delle finalità e delle
politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate
alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione del 22-12-1998.
6.
Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun ente o
amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di
sviluppo. Le iniziative formative sono
realizzate, singolarmente o d’intesa con altri enti, anche in collaborazione
con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o società private
specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro
attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le
strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7.
La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione
con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli
effetti.
8.
Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per
l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che
siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che
precedono. A tal fine al dirigente può
essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio
della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9.
Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del
comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con
un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
ART. 16
IMPEGNO DI LAVORO
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di
appartenenza, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della
struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale
o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque
garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero
del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
ART. 17
FERIE E FESTIVITÀ
1.
Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche
la retribuzione di posizione.
2.
I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo
la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma I. Dopo tre anni di
servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma I.
3.
Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il
dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque
giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative,
ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le
fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4.
Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi
previste.
5.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta
servizio è considerata giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente
lavorativo.
6.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione
dei dodicesimi di anno maturati. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7.
Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del
successivo art.18 conserva il diritto alle ferie.
8.
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto
al comma 13, non sono monetizzabili.
Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e
organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui
affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza,
provvedendo affinchè sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità
delle attività ordinarie e straordinarie.
9.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di
servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per
il periodo di ferie non goduto.
10.
Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni
o diano luogo a ricovero ospedaliero.
E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione,
producendo la relativa documentazione sanitaria.
11.
In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze
di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino
alla fine dell'anno successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle
ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1l.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal
dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del
pagamento sostitutivo.
2.
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi
in occasione del matrimonio.
3.
Le assenze di cui ai commi 1 e 2
possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli
effetti dell'anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera
retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.
5.
Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, come
modificato ed integrato dagli articoli 18 e 20 della legge n. 53/2000, non sono
computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e
non riducono le ferie.
6.
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche
disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la
concessione di permessi o congedi comunque denominati.
ART. 19
CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni
contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a
sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno
dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad
eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente
articolo, in conseguenza dell’entrata in vigore del T.U. di cui all’articolo 15
della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell’accordo di cui al presente
comma sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli dei CCNL
precedenti, ferma restando l’alternatività per
la lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000,
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento
economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri
e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n.
53/2000.
4. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate
ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
5. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 53/2000.
ART. 20
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1.
Il dipendente
può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2.
I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli articoli 18 e 21.
3.
Trovano applicazione l’ articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e
6 della legge n. 53/2000; in apposita
sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei
mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, in relazione anche a quanto
ivi previsto dall’articolo 46, saranno
definite le modalità applicative, anche per quanto concerne le percentuali
massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.
1.
In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da causa
di servizio, il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale
gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo
del predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo
verificatesi negli ultimi tre anni.
2.
Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente che ne
abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso,
in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di
diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà
l'anzianità agli effetti del preavviso.
In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione
ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,
all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3.
Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e
2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma
2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
5.
Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6.
Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di
conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a)
retribuzione intera, comprese le retribuzioni di posizione, per i primi 9
mesi di assenza;
b)
90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c)
50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. Il dirigente si attiene, in occasione delle
proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la
materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla
struttura di riferimento dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla
produzione della certificazione eventualmente necessaria.
8. Nel caso in cui l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il
dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza
all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il
terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi
relativi.
9. In
caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o
di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi compresa quella
accessoria. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al
carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente
struttura sanitaria pubblica ovvero da servizio sanitario dell’amministrazione
interessata.
10. Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per
malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di
riferimento di cui al comma l.
ART. 22
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A
CAUSA DI SERVIZIO
1.
In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul
lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica. Per l'intero
periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione fissa e variabile.
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l'intera
retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile,
fino alla guarigione clinica.
3.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 21,
commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art.21, comma
3. Nel caso in cui l'amministrazione
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da
tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta
alcuna retribuzione.
4.
Il procedimento per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in
materia nei singoli ordinamenti.
ART. 23
MOBILITÀ
1.
Ai dirigenti destinatari del presente contratto, si applicano gli artt.33, 33 bis, 34, 35 e 35 bis del
D.Lgs.29/199. Le disposizioni di cui agli artt. 35 e 35 bis si applicano ai
dirigenti del ruolo unico, in quanto compatibili.
2.
I dirigenti destinatari del presente contratto possono ottenere incarichi
presso le amministrazioni e gli enti compresi nell’Area 1 anche per consentire
l’acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.
ART.24
DIRIGENTI A DISPOSIZIONE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
1.
Dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, al dirigente posto a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine
dell'incarico, nonché a quelli di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.R. 26.2.1999
n. 150, spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei valori
fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza. Per il
semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del
50%. In caso di valutazione complessiva negativa sull’espletamento
dell’incarico non è dovuta alcuna retribuzione di posizione per il periodo di
permanenza nel ruolo unico. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno
due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non è del pari dovuta alcuna
retribuzione di posizione. Le stesse
norme si applicano al dirigente posto a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al termine dell’incarico.
2.
I dirigenti di cui al primo comma possono essere utilizzati nell’ambito
di progetti specifici, di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. 150/1999, anche
da altre amministrazioni non ricomprese nel ruolo unico.
3.
Per i dirigenti di cui al presente articolo possono essere organizzate
specifiche iniziative di aggiornamento professionale mirate ad assicurare le
condizioni per il migliore e più efficace espletamento del nuovo incarico.
ART.
25
CAUSE
DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1.
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di
cui ai precedenti art.21 e 22 ha luogo:
a)
al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell'anzianità massima dì servizio previsti dalle norme di legge applicabili
nell'amministrazione;
b)
per recesso del dirigente;
c)
per recesso dell'amministrazione;
d)
per risoluzione consensuale.
1.
La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera
dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è comunque
comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento
dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di età,
l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda
dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da
presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del
dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione
rispettando i termini di preavviso.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda
servizio alla scadenza del periodo di congedo.
ART. 27
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’amministrazione
o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro.
2. Ai
fini di cui al comma 1, le amministrazioni, previa disciplina delle condizioni,
dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare
nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura
dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive
della quota della retribuzione di posizione in godimento. L’indennità di cui
trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che della
buonuscita.
3. Per
il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad
altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del
dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
4. I
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti in relazione alle esigenze dell’amministrazione o ente per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva
adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art.7.
ART. 28
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
1. Il
licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal
codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e
in particolare:
a)
se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti
la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b)
se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall'art. 2110 del codice civile e come regolamentati dagli articoli
19, 20 e 21 del presente CCNL.
2. In tutti i
casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera
a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
ART. 29
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO
DI LAVORO
1.
Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 2, la
sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i
suoi effetti.
2.
Il dirigente rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità
direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura
restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può
essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla
sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti
negativi che conseguirebbero - nella
comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della
dignità professionale dello stesso dirigente – dalla sua ulteriore permanenza
nell’incarico ricoperto.
3.
La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è
riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di
recedere con le specifiche procedure.
4.
Al dirigente sospeso dal servizio al sensi del presente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di
cui all’art.37 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
5.
In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione
reintegra il dirigente nella medesima posizione rivestita prima della
sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con
quanto dovuto al dirigente a titolo di retribuzione complessiva per lo stesso
periodo, se fosse rimasto in servizio.
ART.
30
TERMINI
DI PREAVVISO
1.
Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica
del rapporto di lavoro prevista all’art.27, comma 1 e del recesso per giusta
causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a)
8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un
massimo di altri 4 mesi di preavviso. A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al
semestre.
2.
In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono
ridotti ad un quarto.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese, e le eventuali assenze per malattia o per aspettative, che
intervengano nel periodo di preavviso, non procrastinano i termini stessi.
4.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini
di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un' indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L' amministrazione ha
diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non
osservato.
5.
E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di
preavviso, con il consenso dell' altra parte.
6.
Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si
dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7.
Il periodo di preavviso è computato nell' anzianità lavorativa a tutti
gli effetti.
8.
In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall' art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie
maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la
retribuzione di cui all'art.37.
ART. 31
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO LEGALE
1.
E’ attivata per tutti i dirigenti dell’area 1, ove non già operante,
un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili,
senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali
dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio.
2.
A tal fine è destinata la somma
di Lire 500.000 annue per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3.
La società di assicurazione sarà scelta, sentite le OO.SS. legittimate
– entro 4 mesi dalla sottoscrizione del
presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle
Amministrazioni - con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità
per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con
versamento di una quota individuale.
4.
In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3,
l’Amministrazione provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate
dai dirigenti.
ART. 32
PARI OPPORTUNITÀ
1.
Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il
Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a
creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da
una persona per ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie
del presente CCNL da queste designata, nonché da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il
presidente del Comitato è nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e
designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa;
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare
azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;
d)
analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda
fascia nella pubblica amministrazione.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le
proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
-
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo
allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
-
azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso
al corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o
funzioni più qualificate;
-
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché
pratiche discriminatorie in generale;
-
flessibilità degli orari di lavoro;
-
fruizione del part-time;
-
processi di mobilità.
4.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura l'operatività del Comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387. In particolare, valorizza
e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dallo stesso. Il Comitato è
tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di
cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono
essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello
di singola Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi
comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
ART.
33
ATTIVITÀ
DIDATTICA DI DIRIGENTI PRESSO
UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
1. Per
favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze
lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di Università ed Istituti
di alta formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con le
problematiche dell’amministrazione e della contrattazione i dirigenti dell’area
1 possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
Nelle
ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati potranno porsi o in
aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attività in
aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Ministro
o dell’organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale
generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.
ART. 34
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI
STUDIO
1. Il
dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 oppure che
usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo è
considerato utile ad ogni altro effetto.
ART.
35
VERIFICA
E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI
1. Le
amministrazioni, in base ai propri ordinamenti, con gli atti da questi
previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall’art.1
del D.lgs.n.286/1999, definiscono - privilegiando nella misura massima
possibile, soprattutto relativamente agli uffici periferici - l’utilizzazione
di dati oggettivi, meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in
relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le
prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti
dagli ordinamenti degli enti e amministrazioni per i dirigenti che rispondano
direttamente all’organo di direzione politica.
3. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze
organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali
criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle
direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane,
finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi
dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da
concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima
dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di
trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il
principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del
valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima
istanza ai sensi del D.lgs. n. 286/1999; essa non può essere svolta dagli
organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità
amministrativa.
7. Le
procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto
legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 29/1993.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può
avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in
seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del dlgs.n. 29 del
1993. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo
quanto previsto dall’art. 13, comma 4, ultimo capoverso del presente CCNL.
9. La
valutazione può essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente
interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della
gestione che si verifichi prima della scadenza annuale
ART. 36
NORME DI RACCORDO
1. Successivamente
alla sottoscrizione del presente CCNL, proseguirà la trattativa per la
definizione delle apposite sezioni riferite al personale dirigente dei
Ministeri, delle Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti pubblici non
economici e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando, comunque,
i trattamenti normativi ed economici in vigore previsti in disposizioni
contenute nei CCNL relativi al predetto personale per il quadriennio 1994 –
1997, ove non modificati dal presente CCNL ovvero di maggior favore.
2. Resta,
comunque, fermo l’art. 3, comma 3 del CCNL per i dirigenti degli Enti di
ricerca, sottoscritto il 5.3.1998 (secondo biennio, Sezione I).
3. Continua
a trovare applicazione l’art. 4, comma 2, del D.L. 27.9.1982, n. 681,
convertito nella legge 20.11.1982, n. 869.
4. Per
il Corpo Nazionale dei VV.F., continuano a trovare applicazione i seguenti
articoli:
18,
comma 3; 20, comma 4; 44 del CCNL sottoscritto il 10.11.1997.
5. L’art.
41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari
dirigenti di cui all’art. 40 della legge n. 395/1990, si interpreta nel senso
che esso trova applicazione con l’entrata in vigore di norme di raccordo da
realizzarsi tra l’Amministrazione interessata e le OO.SS. rappresentative entro
sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
CAPO
IV
(biennio
economico 1998 – 1999)
ART.
37
STRUTTURA
DELLA RETRIBUZIONE
1. Le clausole contrattuali che fanno riferimento al trattamento
economico dei dirigenti si applicano ai dirigenti incaricati di uffici
dirigenziali di livello generale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.19 del
d.lg.vo 29/93, nei limiti stabiliti dall’art.24, comma 2 del medesimo decreto e
nel rispetto del principio dell’art.24, comma 3 che ha applicazione generale
per il personale di tutta l’area. Nei limiti suddetti tali clausole vanno
intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà, in
attuazione del principio dell’art.24 comma 3, del citato decreto “gli istituti
del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità
attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività
amministrativa di gestione e i relativi importi”.
2. La struttura della
retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
1) stipendio
tabellare;
2) indennità
integrativa speciale per i dirigenti di seconda fascia;
3) retribuzione
individuale di anzianità, maturato
economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione
dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
4) retribuzione
di posizione parte fissa;
5) retribuzione
di posizione parte variabile;
6) retribuzione
di risultato.
3. Il
trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i
compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
ART. 38
TRATTAMENTO
ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. A
decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di essere
corrisposti le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore
degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica
dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la
retribuzione individuale di anzianità.
2. Per
la modalità di calcolo e del riutilizzo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio si fa riferimento a quanto
previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia
dall’art. 41 del CCNL 9.1.1997.
3. A
decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto degli
incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione dei
principi dell’accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente
trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:
a) stipendio
tabellare lire 89.570.000;
b) retribuzione
individuale di anzianità nella misura individuata ai sensi del comma 2;
c) retribuzione
di posizione – parte fissa lire 40.000.000.
4. Il
trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe le misure
dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in
servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 344/1997.
5. La
composizione del trattamento fisso tra le componenti retributive di cui al
comma 3, punti a) e c), non determina modifiche rispetto agli effetti sulla
retribuzione dei dirigenti di prima fascia derivanti dalla applicazione della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, che, al
contempo, costituisce lo strumento di copertura finanziaria del trattamento
economico definito ai sensi del presente articolo.
6. Lo
stesso trattamento economico di cui al comma 3 compete ai dirigenti di prima
fascia incaricati di funzioni di cui all’art. 6, comma 1, del DPR n. 150/1999.
7. Dalla
data di sottoscrizione del presente contratto ai dirigenti di prima fascia ai
quali verranno conferiti incarichi ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DPR n.
150/1999 compete il medesimo trattamento economico di cui al precedente comma
solo qualora espletino funzioni specificamente riservate dagli ordinamenti
delle singole amministrazioni a dirigenti generali.
ART. 39
INCREMENTI
TABELLARI E TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia,
stabilito dai rispettivi CC.CC.NN.LL del quadriennio 1994-1997, è incrementato
nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
- dal
1.11.1998 lire 140.000
- dal 1.7.1999
lire 117.000
- dal
31.12.1999 lire 62.000
ART. 40
EFFETTI DEI
NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni
risultanti dall'applicazione degli articoli 38 e 39 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del
comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e
variabile in godimento.
3. I benefici
economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi
previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero
dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto
dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di
livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di
anzianità in godimento.
ART. 41
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1.
Presso ciascuna
amministrazione è istituito un fondo
per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti
di prima fascia.
2. Il
fondo è alimentato dalle seguenti voci:
a.
l’insieme delle
risorse già destinate al finanziamento della retribuzione accessoria ivi
compresi i compensi per lavoro straordinario;
b.
i compensi
derivanti da incarichi aggiuntivi previsti dall’art. 24, comma 3, del d.lg.vo
29/93 e dall’art. 14, comma 1;
c.
le quote di retribuzione individuale di anzianità
dei dirigenti cessati dal servizio;
d.
eventuali risorse aggiuntive derivanti
dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/97
3. Concorre
a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l’importo pro-capite
corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di posizione in modo
da garantirne il relativo finanziamento.
ART. 42
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. I
fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda
fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL di categoria sono
integrati come segue:
a) ulteriori
risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente
all’accertamento delle effettive disponibilità;
b) incrementi
economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o da atti
amministrativi;
c) per
gli enti destinatari della legge n. 88/89, le somme derivanti dall’applicazione
degli articoli 13 e 18 della stessa legge, ferme restando le specifiche e
distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli Enti.
2. Il premio di eccellenza e il
premio per la qualità della prestazione individuale di cui alle specifiche
disposizioni dei previgenti contratti di categoria sono soppressi e le risorse
corrispondenti permangono nella disponibilità dei fondi per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato.
ART. 43
RETRIBUZIONE
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
GENERALI.
1. Ai
dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
compete, limitatamente alla durata dell’incarico , la retribuzione stabilita
per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 38, fermo restando quanto
previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 29/1993.
ART. 44
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI
SECONDA FASCIA
1. Al
fine di sviluppare, all’interno delle amministrazioni, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per
tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse
complessive di cui all’art. 42, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate
nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non
spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato
nell’anno successivo.
3. Le
amministrazioni e gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della
retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso
apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente. Nella
definizione dei criteri di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti devono
prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito
di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.29/93, e della positiva
verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con
detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui
all’art.35.
4. L’importo
annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non
può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione
di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi
comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio
dell’onnicom-prensività.
ART. 45
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
1. Trovano
applicazione per tutto il personale compreso nell’Area 1 della dirigenza l’art.
18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi,
nonché l’art. 39, comma 7 del CCNL 9.1.1997 relativo alla dirigenza dei
Ministeri per il quadriennio 1994-97; a detto personale compete anche la
retribuzione di risultato nella misura media prevista dalla singola
amministrazione.
ART. 46
SEQUENZA CONTRATTUALE
1. In apposita
sequenza contrattuale saranno meglio definiti, anche in relazione alla
sottoscrizione in data 23.1.2001 dell’accordo quadro su arbitrato e
conciliazione, gli istituti relativi al recesso dell’amministrazione, al
Collegio di conciliazione ed al Comitato dei Garanti.
2. Il dirigente, ove
non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca
dell’amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della controversia
ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ in materia di procedura di
conciliazione ed arbitrato citato al comma precedente.
3. In attesa
dell’attuazione della sequenza di cui al comma 1 restano ferme le disposizioni
contrattuali in materia.
4. Nella sequenza
contrattuale di cui al primo comma, saranno prese in esame le modalità di
applicazione dell’art. 41, comma 5,
della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari dirigenti di cui
all’art. 40 della legge n. 395/1990.
5. Nella sequenza
contrattuale di cui al presente articolo sarà oggetto di definizione la
disciplina relativa al TFR ed ai fondi pensioni integrative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti dichiarano che i criteri generali di cui al
comma 7 dell’art. 13 sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Le parti dichiarano, altresì, che con il termine
“pubblicita” di cui all’art. 13 comma 7
hanno inteso riferirsi, oltrechè al continuo aggiornamento degli
incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, anche all’attività di
informazione sulle scelte autonomamente effettuate dalle Amministrazioni
sull’affidamento, mutamento e revoca degli incarichi, da darsi alle organizzazioni
Sindacali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti dichiarano che le ipotesi di accordo sottoscritte in data 20.2.2001 ed integrata in data 6.3.2001 per i dirigenti dell’Area 1 fanno salve le disposizioni non esplicitamente modificate – che restano, quindi, in vigore – dei contratti relativi ai dirigenti dei Ministeri ed Aziende, degli Enti pubblici non economici, delle Università e degli Enti di Ricerca e per i quali è comunque prevista una sequenza contrattuale con sezioni specifiche.
In tale quadro, resta fermo, a titolo
esemplificativo, oltre a quanto previsto nelle ipotesi di accordo predette
l’art. 36 del CCNL 5.2.1997 per i dirigenti delle Università relativo al
quadriennio 1994-1997.
DICHIARAZIONE A
VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 1
La DIRSTAT auspica che nei confronti dei dirigenti generali di cui
all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, a decorrere dall'1 gennaio
1996 trovi piena applicazione l'articolo 41 del contratto collettivo nazionale
di lavoro, stipulato il 20 febbraio 2001 per il personale dirigenziale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente
alla macroarea 1.a come individuata dall'articolo 2, punto n. 1, del contratto
collettivo nazionale-quadro sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione
delle aree autonome della dirigenza.
La DIRSTAT auspica inoltre che venga affrontato il ben noto e non
più differibile problema delle "pensioni d'annata", anche prevedendo
meccanismi che comunque estendano al personale già collocato a riposo una
rilevante quota dei benefici contrattuali almeno di natura economica,
conseguiti dai dirigenti della macroarea 1.a attraverso il presente contratto
collettivo nazionale.
DICHIARAZIONE A
VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 2
La natura stipendiale - anche ai fini e per gli effetti degli
art.15 e 16 della legge 177/1976 e art.13 del decreto legislativo 30.12.1992,
n. 503 - della retribuzione di
posizione fissa e variabile, di cui all'articolo 37 del CCNL 1994/1997, viene
confermata dal presente C.C.N.L sia per il biennio economico 1998-1999
dall'articolo 43 - commi 1, 2 e 3 - e
sia 2001dall'art. 2 - commi 1, 2 e 3 - per il biennio economico 2000/2001.
Pertanto, la presente dichiarazione - relativa all'inclusione
della retribuzione di posizione fissa e variabile tra le voci per le quali si
applica la maggiorazione del 18% ai fini calcolo del trattamento di quiescenza
- si intende apposta, allo scopo di ricercare una formula che attesti in modo
chiaro la suddetta natura stipendiale della retribuzione di posizione fissa e
variabile ed eviti un'eventuale, ingiustificata, controversa interpretazione,
da parte delle varie Amministrazioni.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 3
"In merito all'ultima parte del comma 7 dell'art.13 appare
labile l'affermazione circa il dovere di ciascuna amministrazione di assicurare
la pubblicità dei posti disponibili vacanti.
Pertanto, nella considerazione che al primo comma viene affermato
il diritto all'incarico, l'ultima parte del richiamato comma 7 dovrebbe essere
articolata più precisamente: "i posti disponibili devono essere ricoperti
entro 3 mesi dalla loro vacanza, diversamente devono essere messi nella
disponibilità della Presidenza del Consiglio. Il ruolo unico assicura la
pubblicità dei posti disponibili, costruendo una mappa su base regionale, al
fine di organizzare un ordine di preferenza rispetto alle aspirazioni degli
eventuali destinatari di cui all'articolo 24, tenendo conto della
professionalità nonché delle sedi di provenienza dei dirigenti concorrenti e
delle situazioni familiari.
Si ritiene poi che l'istituto del
"rifiuto dell'incarico" andrebbe disciplinato o meglio "procedimentalizzato" al fine di
individuarne la valenza ed il merito per la sua esatta e precisa
formazione. Infatti non può accettarsi
una formazione del rifiuto sic et simpliciter che passi attraverso un
"no" obbligato a fronte di proposte di sedi, scelte senza alcun
criterio, lontanissime e disagiate per un personale che ha costruito la sua
vita con famiglia, figli e casa di abitazione, in decenni di permanenza in sedi
fisse e stabili.
Questa O.S. si riserva di poter riprendere le questioni sopra
richiamate nella apposita sezione che riguarderà il personale dirigente dei
ministeri, così come previsto dalle norme di raccordo."
DICHIARAZIONE A VERBALE
DIRSTAT/CONFEDIR N. 4
Si prende atto che la
retroattività delle disposizioni normative, applicabili dal 1° gennaio 1998,
relativa ai dirigenti posti a disposizione del Ruolo Unico senza peraltro
provvedimenti motivati suffragati da valutazioni negative sull'operato dei
medesimi, rende difficoltoso se non impossibile applicare le disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 1 sul diritto del dirigente ad un incarico.
La DIRSTAT chiede un impegno per dare soluzione alle problematiche
derivanti da situazioni di collocazione in disponibilità non risultanti
compatibili con le disposizioni del CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
DIRSTAT/CONFEDIR N. 5
La DIRSTAT evidenzia che, nonostante le reiterate
richieste, l’ARAN non ha ritenuto di dover riconoscere, anche al personale
dirigente posto in quiescenza durante la vigenza del passato contratto
(1994-1997), l’inclusione della retribuzione di posizione nel calcolo per la
determinazione del trattamento di fine rapporto.
Tale questione, di rilevanza morale ancor prima che
economica, non può essere trascurata dalla DIRSTAT, che opererà con tutti gli
strumenti a disposizione, compresi quelli legali, sindacali e politici, per
restituire dignità di trattamento all’intera categoria.
DICHIARAZIONE A
VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 6
La DIRSTAT conferma, come già evidenziato dalla CONFEDIR in
occasione della definizione delle aree dirigenziali, la illegittimità di non
ricomprendere nel presente contratto il personale con qualifica di ricercatore
e tecnologo operante nelle istituzioni ed enti di ricerca che, a norma del
decreto legislativo 29/93 rientra in tipologie professionali di natura
dirigenziale.
DICHIARAZIONE A
VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 7
La CONFEDIR rileva come indispensabile l’immediata
realizzazione di un contratto collettivo integrativo relativo, oltre al
personale dirigenziale dei cinque settori componenti l’area I, anche al
personale sanitario con qualifica dirigenziale, dipendente dal Ministero della
Sanità, destinatario del DPCM 13 dicembre 1995.
Il rapporto di lavoro di tale personale, infatti, è
attualmente regolato da uno specifico contratto collettivo, integrativo di
quello del 9 gennaio 1997 relativo alla separata area dirigenziale del comparto
ministeri, che necessita non solo di un aggiornamento ma, probabilmente, di una
radicale revisione.
La UIL e la UIL-PA, nel sottoscrivere anche le
osservazioni e le precisazioni proposte dall'A.Ra.N all' ipotesi di Ccnl
dell'Area 1 della dirigenza, su mandato dell' Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore del
28/2/2001, che ha recepito le proposte
formulate dal Consiglio dei Ministri del 27/2/2001, dichiarano di
ritenere questo metodo non consono a procedure corrette di relazioni sindacali.
Tale metodo, che modifica la precedente ipotesi di
accordo in modo unilaterale, a parere
della Uil e della Uil-Pa., lede l'autonomia delle parti nella contrattazione.
Pertanto solo il senso di responsabilità nei
confronti di una area che ha già atteso per quattro anni induce la Uil e la
Uil-Pa a siglare un contratto che avrà scadenza fra 10 mesi.