
Indice

Testo
Art.1
Fondo Area dei professionisti
1. La vigente disciplina sulla
dotazione del Fondo dell'Area dei professionisti
prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 14/3/20P1 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un
aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui
all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
dei professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche
per remunerare attività dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di
interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di
emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni
obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale
gravosità.
4. Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lett.
d), del CCNL del 16.2.1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione
delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività
inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi
di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati
diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non
essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) e
c), del CCNL del 16.2.1999, fermo restando il contenuto delle vigenti
disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del
personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate
dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di
sinergie nella
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gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al
servizio di più enti.
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai
commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati
dello svolgimento delle specifiche attività,\ fatte salve le quote che le
disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei
costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge 449/1997.
Art.2
Fondo Area Medica
1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo
dell'Area medica prevista dall'art. 43 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4,
comma 5, del CCNL del 14.3.2001 è integrata con le disposizioni dei commi
seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti
ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei medici,
cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle
dotazioni organiche dei medici, gli enti, nell'ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997,
valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
del trattamento economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove
attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di
bilancio.
3. La disciplina di cui all'art. 4, comma 10 del CCNL
del 14/3/2001 si applica anche per remunerare attività dei medici che, nell'ambito
di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a
situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a
situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di
eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall'art. 43, comma 2, lett.
d) del CCNL del 16.02/1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione
delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività
inseriti nei programmi di
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spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto
alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non
essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) e
c), del CCNL del 16/02/1999, fermo restando il contenuto delle vigenti
disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del
personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate
dagli enti per lo
, svolgimento in comune di attività e/o per la
realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la creazione di
strutture associate al servizio di più enti
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai
commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti medici
incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote
che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura
dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge 449/1997.
Art.3
Disposizioni per il personale
dell' Area medica
1. In sede di contrattazione integrativa a livello di
ente, possono essere definite le forme e le modalità per l'esercizio
dell'attività libero-professionale prevista dall'art. 8 del CCNL del 14/4/1997
relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/1 0/1996.
2. Gli importi delle indennità previste per i medici
previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma 1, lett.
c) e d), dall'art. 34, comma 1, lett.a) e b) e dall'art. 35, comma 1, lett. b)
del ccnl del 10.7.1997, possono essere rivalutate, in sede di contrattazione
integrativa, anche in relazione alla nota congiunta all'accordo attuativo
dell'art. 94 del CCNL-Area della dirigenza e dei professionisti del 14 aprile
1997, qualora le risorse complessive del Fondo dell'Area medica di cui all'art.
2 aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le
disponibilità necessarie. Le
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iniziative di applicazione del
presente comma devono tendere alla prioritaria rivalutazione delle indennità
che presentano maggiori differenze.
3. In sede di contrattazione integrativa e
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 2, con priorità per quelle
derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, gli enti
definiscono le ulteriori iniziative egli interventi, anche correlati ad
incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del
personale dell'area medica, avendo a riferimento la disciplina dell'area medica
del comparto sanità, come previsto dall'art. 94 del CCNL del 14 aprile 1997.
4. l valori della retribuzione di posizione dei
medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all'art. 31 dello
stesso CCNL del 10/07/1997, possono essere rivalutati negli importi massimi in
sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle effettive disponibilità,
nel fondo di cui all'art. 2, di risorse aventi carattere di stabilità e di
continuità nel tempo.
5. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi
al personale dell'area medica, secondo i principi di cui agli artt. 16 e 16-bis
del d. Igs. n. 502/1992, come integrato dal d. Igs. n. 229/1999 che ha recepito
l'istituto della educazione continua in medicina (E.C.M).
6. La disciplina dell'art. 37 del CCNL del 16.2.1999
si applica anche al personale dell'area medica, utilizzando le risorse del
fondo di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle ulteriori
disponibilità accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del
presente comma trova applicazione sino alla ridefinizione organica della
materia da parte del CCNL relativo al quadriennio 2002-2005.
I
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.
Art.4
Disposizioni per i
professionisti ,
1. In sede di contrattazione integrativa, la misura
percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti di cui all'art.
19, comma 5, del CCNL del 10.7.1997, può essere rideterminata, tenendo conto
della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le risorse complessive del
Fondo area dei professionisti di cui all'art. 1, aventi carattere di stabilità
e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie.
2. Resta confermata la disciplina dell'art. 30, comma
3, del DPR n. 411 del 1976 relativa alla corresponsione delle competenze
professionali giudizialmente liquidate.
Art.5
Turnazione del personale della
CRI
1. In sede di contrattazione integrativa, viene
valutata la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei Fondi dell'Area
dei professionisti e dell'Area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, con
particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione della
disciplina dell'art. 1 , commi 2 e 3, e dell'art. 2, commi 2 e 3, per un
adeguato finanziamento del sistema di turnazione.
2. Restano, in ogni caso, confermate le finalità di
destinazione dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.
Art.6
Disposizioni per l' Avvocatura
1. Gli enti disciplinano su base nazionale la
corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione
agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione,
secondo i principi di cui
Pag.5 .
al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli
analoghi criteri vigenti per l'Awocatura dello Stato. Restano comunque
garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione
dell'art. 30, comma 2, del DPR n.411 del 1976, la cui disciplina è confermata
sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro
60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
2. Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai
sensi dell’art.69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per
le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti
privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del
Fondo di cui all'art. 1 gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni,
secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte
salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed
alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi
realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la
creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 5. Le nuove risorse sono
destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati e
possono essere distribuite con le medesime modalità definite ai sensi del comma
1. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i
medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate,
in caso di sentenza favorevole per l'ente.
Dichiarazione congiunta n. 1
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Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 87
del CCNL 11/10/1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio
2002-2005 dovrà essere prioritariamente perseguito l'obiettivo della
ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con una
equilibrata distribuzione del personale sugli stessi livelli.