Ipotesi
di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di
conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 59 bis e 69 bis del D.lgs
n.29/1993 (ora artt.56 e 66 del D.lgs n.165/2001) nonché dell’art.412-ter
c.p.c., stipulato il 23/01/2001
Il
giorno 19 marzo 2003,alle ore 11 presso la sede dell’Aran ha avuto luogo
l’incontro tra:
-
l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Amministrazioni nella persona
del prof.Mario Ricciardi; firmato
-
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL
firmato
CISL
firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CIDA
firmato
CISAL
firmato
CONFEDIR firmato
COSMED
RDB/CUB non firmato
UGL firmato
USAE fimato
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di
contratto collettivo nazionale quadro
in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato:
Art.1
1: Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro
in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio
2001 è prorogato integralmente.
2:
Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla
stipula di un nuovo accordo quadro in materia.
Art.
2 Le richieste di ricorso all’arbitro
unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si
ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni inviate da o alle
amministrazioni di volersi avvalere dell’arbitro unico per la risoluzione della
controversia insorta.
Art.3
1: Tutte le
procedure di cui all’art.2 sono
rimesse nei termini dal momento della
comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della
camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
2:
Sono ugualmente valide le richieste rivolte ai sensi dell’art.6 del CCNQ
del 23gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti alla
data di stipula del contratto stesso.
Art.4 Le procedure instaurate prima del
31/01/03 e terminate successivamente a
questa data, conservano a pieno la loro validità ed efficacia.
Art.5 L’art.6 del CCNQ del 23/1/2001 non modifica
il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle
procedura arbitrali, sia di fronte all’arbitro unico che di fronte ai collegi
arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art.55 d.lgs n.165/2001. Tale termine rimane
pertanto di 20 giorni dall’applicazione della sanzione così come previsto
dall’art.55 comma 7 del d.lgs n.165/2001 e dall’art.7 comma 6 della legge
300/1970