CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ
DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE
PREROGATIVE SINDACALI
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi
dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal
d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale
Quadro relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali nonché della certificazione
della Corte dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto
luogo l’incontro tra l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
- nella persona del
Dott. Gianfranco Rucco,
componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell’Aringa
ed i
rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
RDB/CUB
CIDA
UGL
COSMED
(con
riserva)
Prima della sottoscrizione dell’allegato Contratto
Collettivo Nazionale Quadro le parti prendono atto in relazione all’art. 20,
comma 7, del medesimo che tra la sigla dell’ipotesi di accordo avvenuta il 3
luglio 1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei soggetti
confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute
rappresentative:
1.Comparto Sanità
Dalla Federazione “FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità” è
fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la
denominazione “FIALS-CONFSAL-SANITÁ”,
che vede riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
2.
Comparto Aziende
Dal Coordinamento Sindacale
autonomo (CSA) “CISAL V.F,
SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL,
SNALA MON. - CONFSAL, UGL Aziende” è fuoriuscita la UGL Aziende. La
Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale
Autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome,
TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL.” Tale modifica non comporta conseguenze
sulle tabelle relative ai distacchi.
3.
Comparto enti pubblici non economici
La
Federazione “CONFSAL-UGL ” non è
più affiliata alla Confederazione CONFSAL ma alla Confederazione UGL.
Tale modifica comporta che il relativo distacco attribuito alla Confederazione Confsal dovrà essere invece
attribuito alla Confederazione UGL.
Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo
quanto già anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente
accordo devono tenere debito conto), le parti concordano che la correzione
definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , con la quale si
provvederà tra l’altro alla riassegnazione dei distacchi non più fruibili dalle
federazione citata al punto 1),nonché dei permessi di cui all’art. 12, sarà
apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore accordo.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ
DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE
PREROGATIVE SINDACALI
PARTE I
TITOLO
I
ART.
1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti
e dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4
novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni
pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29,
ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome
aree della dirigenza.
2.
Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all’art. 2 del D.L. 10 maggio
1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti
legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la
materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali -
contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il
presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3.
Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi
nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie
relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività
sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla
legge 300/1970.
4.
Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del
pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza” è
semplificata in “comparti ed aree”. Il decreto legislativo “3 febbraio 1993, n.
29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre
1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80” è indicato come “d.lgs 29/1993”. Il testo
unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5.
Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997
disciplinate dall’accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti contestualmente
stipulato il 7 agosto 1998 sono
indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione
“accordo stipulato il 7 agosto 1998”
6.
Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art.
47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 8 del
d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del
presente contratto vengono indicate come “associazioni sindacali
rappresentative”
7. Con il termine
“amministrazione” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni
pubbliche comunque denominate.
TITOLO II
Attività
Sindacali
ART.
2
Diritto di assemblea
1.
Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a
definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai
CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante
l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con
l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,
possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati
nell’art. 10.
3.
La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione
di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del
personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni
eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di
uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate
per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali
promotrici.
4.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno
all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e
comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5.
Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è
svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga
disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al
pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere
garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative
interessate secondo quanto previsto dai singoli
accordi di comparto.
ART.
3
Diritto di affissione
1.
I soggetti di cui all’art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi
che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto
il personale all’interno dell’unità operativa , pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando
, ove disponibili, anche sistemi di informatica
ART.4
Locali
1.
Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e
gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 10, l’uso
continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate
con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività.
2.
Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli
organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da
parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura.
PARTE II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 5
Distacchi sindacali
1. I
dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma
1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle
amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento
della retribuzione di cui all’art.17 per tutto il periodo di durata del mandato
sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle
confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre
organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità,
salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova –
ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai
fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei
confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il
distacco o l’aspettativa , potranno essere attivate le procedure di urgenza
previste dall’art. 14 per la prosecuzione o l’attivazione del distacco o
aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
ART. 6
Ripartizione del contingente
dei distacchi
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali
spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all’art. 5 comma 1, per la
durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo
dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 20 comma 1
2. Il contingente dei distacchi è ripartito
nell’ambito di ciascun comparto ed area secondo l’allegata tabella n. 1.
All’interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il
novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse
siano aderenti ai sensi dell’art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993,
garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco
sindacale per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile
con forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata
rappresentativa, ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.
3.
Le
associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui
al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata
dall’ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
4.
Con
il presente contratto , ai fini dell’accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni di categoria, si dà applicazione all’art. 11, comma 1 lett. b) e
c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato
il 2 giugno 1998, con riguardo al la collocazione dei segretari comunali dal
comparto Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle specifiche
tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici non economici e
delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - dall’area della
dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle organizzazioni
rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7,
rispettivamente per le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai
contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova
assegnazione.
5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell’art. 47
bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2
al n.9, che avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di
rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 d.lgs 80/1998.
ART. 7
Flessibilità in tema di
distacchi sindacali
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i
distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti
dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per
periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali
per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati
con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo
del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di
orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da
rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la
prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione .
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai
commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura
corrispondente, fermo rimanendo l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando
le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi
del comma 2, per la parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il
diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o
passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco
sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste
nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part -
time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale ultimo
rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali
che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e
non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via
generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i
dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo
accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere
svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto
previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale-
ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria, l’articolazione della
prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la
durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell’arco
temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato.
6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il
disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area
dirigenziale appartiene.
7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali
indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%.
8. Per il periodo in cui si applicano nei loro
confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non
possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di
urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per
l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere
recuperato nell’arco dello stesso mese.
ART.
8
Contingente dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino
all’entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il contingente
complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei
permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell’art. 23 della legge
300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di
ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente
contratto - anche per consentire la prima elezione e l’avvio del funzionamento
delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall’art. 47, comma 3 del
d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a
90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti
dall’art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti
per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono
utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori
ruolo.
3.
I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle
RSU secondo le modalità indicate nell’art. 9.
ART.
9
Modalità di ripartizione dei permessi
1.
Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi
dell’art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle
associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione
alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell’anno
precedente.
2.
Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all’accordo stipulato il
7 agosto 1998, i permessi sindacali , nella misura di n.81 minuti per
dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e
nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.
3.
I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo
di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse
ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a
raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle
RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4.
Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale
delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello
risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello
risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU
rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato, quali risultano
dal verbale riassuntivo inviato all’ARAN ai sensi dell’accordo stipulato il 7
agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste
gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5.
In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente
dei permessi sindacali determinata ai sensi dell’art. 6 comma 5 – di spettanza
delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è
effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione
del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il
comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell’art.16.
ART.
10
Titolarità e flessibilità in tema di permessi
sindacali
1.
I dirigenti sindacali
che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire
nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari,
di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:
-
i componenti delle RSU;
-
i dirigenti sindacali
rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi
dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
-
i dirigenti sindacali
dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro
nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo
stipulato il 7 agosto 1998;
-
dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
non collocati in distacco o aspettativa.
2.
Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione
i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà
sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le
eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del
comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni
sindacali rappresentative.
3.
I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi
retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative
sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed
orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale
disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei
comparti scuola e ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai
congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi
direttivi statutari.
5.
I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di
cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al
tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere
cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a
trimestre.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere
garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità
operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . A tale
scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il
dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede
decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da
parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione
sindacale di appartenenza dello stesso.
7.
Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli
di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono -
normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà
comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi
contratti collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e
modalità idonee a tal fine.
ART.
11
Permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari
1.
Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di ulteriori
permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati nell’ambito dei permessi
esistenti al 1 dicembre 1997 dall’art. 44, comma 1, lett. f) primo periodo del
d.lgs 80/1998 -.per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi
statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti
sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa.
2.
Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è
costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni
dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria
rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed
organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate
con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente
contratto.
3.
Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle
proprie organizzazioni di categoria.
4.
Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla
stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi
sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza
ovvero tra diversi comparti e/o aree.
5.
In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano
alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali
aventi titolo.
6.
In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’art. 10, comma 6.
7.
Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, comunica al
Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali
in base al presente articolo in separato conteggio.
ART.
12
Titolarità in tema di aspettative e permessi
sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1.
I dirigenti sindacali
che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di
aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’
possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 in misura non
superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma
1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura
non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
3.
I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima per il tramite della propria associazione sindacale.
4.
Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6.
ART.
13
Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
1.
Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative
sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a)
diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b)
diritto ai
permessi retribuiti nella misura prevista dall’art 9;
c)
diritto ai
permessi retribuiti di cui all’art. 11
d)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12;
2.
Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non retribuiti e retribuiti nella
misura prevista dall’art. 9.
3.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra
associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà
sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei
luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell’accordo stipulato il 7
agosto 1998.
ART.
14
Procedure per la richiesta, revoca E CONFERME dei
distacchi ed aspettative sindacali.
1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai
sensi degli artt. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma
1 ed 11 comma 1- provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla
richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti
dall’art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del
rispetto dei contingenti.
2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai
distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie
Locali" , l’amministrazione di appartenenza trasmette copia dei
provvedimenti di cui al comma 1 all’ANCI per il personale dipendente dai Comuni
e loro consorzi ed IPAB; all’UPI per il personale dipendente dalle Province;
all’UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all’UNIONCAMERE
per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per
quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non
economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3.
Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle
amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica per i
consequenziali provvedimenti.
4.
In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione
dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di
urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali - è consentito l’utilizzo provvisorio - in distacco o
aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di
ricevimento della richiesta medesima.
5.
Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale assenza
dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale
non retribuita ai sensi dell’art. 12
6.
Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative vanno comunicate alle
amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i casi
di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato
nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di
quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od
organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
7.
Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto
dalla tabella allegato 1 al presente contratto e nell’ambito di esso, ogni
singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e
relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza - le quote di
distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le
organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla
confederale. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia
all’amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli
adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la
predisposizione degli elenchi previsti dall’art.15 comma 4.
Art.15
Adempimenti
1.
Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle
vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità
Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in
legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese
tra gli enti predetti - nell’ambito degli adempimenti di cui al presente
articolo ed all’interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile
utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i
dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella allegato 5,
compensando le relative spese tra gli enti interessati.
2. Nell’ambito
dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca,
Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto
delle autonomie locali , le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi
tra le amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo
le intese intervenute nell’ambito dei rispettivi organismi previsti dall’art.
46, comma 3 del d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare
tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed
aree diverse , consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la
compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di
definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell’accordo
intervenuto all’ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non
direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere,
nell’ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei
distacchi attribuiti al comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi
previsti dall’art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi
previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della
Funzione Pubblica -
5.
La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per
l’aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali
operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve
avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti
disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni
sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente
all’invio e dovranno contenere l’indicazione dell’importo del contributo
sindacale.
ART.
16
Norme speciali per la Scuola
1.
Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14
si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A)
Art. 7 , commi 1 e 2:
-
nel caso di applicazione del comma 1 , il frazionamento del distacco non può
essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
-
ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo
il disposto del comma 1 . In tal caso il frazionamento del distacco non può
essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
-
in tutti i casi in cui possa ricorrere l’applicazione del comma 2 , la
tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella
di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una
proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate.
-
la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del comma 2 è quella
prevista dall’ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19
maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va
inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi
non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via
generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla citata
ordinanza.
B)
Art. 10:
-
per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di
spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio,
i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente
cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno
scolastico.
C) Art. 14, comma 1, 3,
4 :
-
con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di aspettativa
sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma
annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa
data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o
dell’aspettativa che non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico anche
nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente
sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile
la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in
aspettativa sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente
contratto il termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per
quanto concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall’art. 20,
comma 1.
-
con riferimento al comma 4 , la procedura d’urgenza per il distacco o
aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile
solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
2.
La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU
per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste
dall’art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei
contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad una
ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai
rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
ART.
17
Trattamento economico
1.
Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato
dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2.
Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non
avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole
previste dall’art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26
maggio 1997.
3.
In caso di distacco ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è
garantito.
- il trattamento economico complessivo nella misura
intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la
retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato
alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base
all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
-
i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno
prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.
4.
In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività
comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i
dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione
al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5.
Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996,
n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non
retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, ottavo
comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la
retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le
indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
PARTE III
Norme
finali e transitorie
ART.
18
Tutela del dirigente
sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al
termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere
trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra
sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività
sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta
ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio
ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale
vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di
provenienza , fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più
favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento
mediante attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento
economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può
essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente
sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di
interesse con la stessa.
4.
Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di
assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può essere
predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di
appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
5.
Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo
alla data di cessazione del mandato sindacale.
6.
I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti
alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
ART.
19
Disposizioni particolari
1.
Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non
dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed
aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla
organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività ,
con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni
sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo
stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 1 lett. c) del
d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe
delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente
nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate
espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno
dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso
negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto
sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si
darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall’entrata
in vigore del presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal
presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente
inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti
ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o
di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per
conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso
confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione
avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli
effetti dell’art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito del nuovo soggetto
si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato
vita ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti
soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto
dal comma 5.
5. L’ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui
all’art. 44 del d.lgs. 80/1998, procede all’accertamento della
rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di
ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo
biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i
dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio
delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego
aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione
nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezionidelle RSU.
L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione
dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di
contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro
rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo quadro
per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella
all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato
in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi
D.M. del 5 maggio 1995.
b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta
per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997,
fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11.
Dopo la stipulazione del citato contratto, con
successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e
permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1,
nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree.
7. Durante il periodo transitorio
previsto dall’art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede
decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come
rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base
alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi
concorrono all’utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle
attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto
ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste
spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in
caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle
amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo
economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti.
Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati
annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi
dell’art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti .
9.
Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull’applicazione
del DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od
aspettative a causa dell’inosservanza di procedure autorizzative preventive,
purché nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell’art.14
commi 1 e 2.
ART.
20
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
1.
Nell’attuale periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. g) del
d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di
competenza delle RSU , le associazioni sindacali rappresentative, con il
presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro
spettanti in base alla ripartizione prevista dall’art. 9, commi 1 e 2 sino ad
un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 distacchi per i
comparti e n. 20 per le aree dirigenziali.
2.
Il contingente dei permessi cumulati
per i comparti pari a n. 269, sommato al contingente dei distacchi già
attribuiti ai comparti stessi ai sensi della tab. all. n. 1 (pari a n. 2460),
per un totale complessivo di n. 2729 distacchi, è ripartito, in via
transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative alla data del
presente contratto secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al
n. 9. Nella tabella n. 10 sono indicati i distacchi che, nell’ambito del
contingente citato, residuano dopo la ripartizione e rimangono assegnati alle
confederazioni.
3.
Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le
flessibilità previste dall’art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali che
usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati all’amministrazione
di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti
dell’art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle
dei permessi di cui all’art. 11 avranno valore sino all’entrata a regime del
nuovo sistema di rappresentatività, di cui all’art. 44 del d.lgs 80/1998, agli
effetti del quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in
base ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel
1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro
entità.
5. La ripartizione dei permessi cumulati sotto forma
di distacchi delle aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà ripartita al
verificarsi delle condizioni di cui all’art. 19, comma 6, unitamente al
contingente di n.124 distacchi di cui alla tabella 1.
6. I contingenti dei permessi previsti dagli artt.8,
comma 2 e 11 comma 2, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del
presente contratto e il 31 dicembre 1998 sono utilizzati pro rata.
7. In deroga al comma 4 dell’art.19, eventuali
cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali
riconosciute rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del
presente contratto comporteranno la modifica, a cura dell’ARAN delle tabelle
allegate al presente contratto.
ART. 21
DURATA
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio
1998 - 2001. La disdetta può essere richiesta dall’ARAN o da almeno quattro
Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data
di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto
si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi
e dei permessi il presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt.
6 e 9.
3. In caso di decisione giudiziale relativa alla
ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché
all’ammissione di nuovi soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le oo.ss.
firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.
ART.
22
Disapplicazioni
1.
Il presente contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all’art.17
comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e
27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M.
25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica
in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto
.
2.
Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti
collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che -
dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente a
disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell’art. 72 del d.lgs.
29/1993.