CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL CCNQ
DEL 7 AGOSTO 1998 SULLE LIBERTA’ E
PREROGATIVE SINDACALI
A seguito del parere
favorevole espresso in data 18 dicembre 1998, dall’Organismo di Coordinamento
dei Comitati di Settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D. Lgs. 29/93
modificato ed integrato dal D. Lgs. 396/97 e dal D. Lgs. 80/98, sul testo del
Contratto Collettivo Nazionale Quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7
agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, siglato in data 22 ottobre
1998, preso atto della certificazione
della Corte dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo Contratto Collettivo Nazionale Quadro e sulla compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 1999, alle ore
16.00, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N)
Al termine della
riunione le parti sottoscrivono l’allegato contratto.
Per l’ARAN il presidente prof. Carlo Dell’Aringa __________________
ed i rappresentanti delle
Confederazioni sindacali:
CISL________________________________
CGIL________________________________
UIL__________________________________
CONFSAL____________________________
CISAL________________________________
CONFEDIR___________________________
CIDA________________________________
COSMED_____________________________
UGL_________________________________
RdB/CUB______________________________
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO
DEL CCNL 7 AGOSTO 1998 SULLE LIBERTA' E PREROGATIVE SINDACALI
ART.1
OGGETTO DEL CCNQ
1. Il
presente contratto è stipulato in attuazione di quanto previsto nel verbale di
sottoscrizione del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali
stipulato il 7 agosto 1998 e per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione
di alcune disposizioni in esso contenute ed apportare correzioni ad errori materiali
riscontrati dopo la sua stipulazione. Nel testo seguente il relativo contratto
è citato con la dizione "CCNQ del 7 agosto 1998".
ART. 2
CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto
collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998,
trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni
ed indicati nella tabella n.10 del citato contratto. Essi possono essere
attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti
sindacali (dipendenti delle pubbliche
amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i comparti ovvero a
favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non
rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.
2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto
collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione
degli accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto
possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.
3. I primi due periodi dell'art. 14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto sono così sostituiti:
"Nel
rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati dalle tabelle allegato
1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di
contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola
confederazione può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa
area — le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità
riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla
stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro".
4. Al fine di una corretta applicazione dell'art. 14, comma 7 del CCNQ
del 7 agosto 1998, come modificato dal comma precedente, per la verifica del
contingente dei distacchi di competenza delle autonome aree della dirigenza con
il quale è possibile effettuare la compensazione con il rispettivo comparto, a
decorrere dalla data della sua stipulazione si deve fare riferimento, nel
dettaglio, alle tabelle allegate al contratto collettivo quadro per la
ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di
contrattazione della dirigenza, stipulato il 25 novembre 1998.
5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorre
dall' 8 agosto 1998, data di efficacia del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 3
CONFEDERAZIONI AMMESSE AI
CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO
1. Dopo la
stipulazione del CCNQ del 7 agosto 1998, le parti, prendono atto che dalle
risultanze degli accertamenti della rappresentatività, le confederazioni
ammesse alle trattative degli accordi collettivi quadro relativi al personale
dei comparti, in quanto presenti in due o più di essi ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato ed integrato dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n.
80, sono indicate nella tabella allegato
21 del presente contratto.
ART. 4
CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONI
E RETTIFICA DI ERRORI
MATERIALI
1. In
conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel
verbale di sottoscrizione del CCNQ del 7 agosto 1998 per effetto delle diverse
scelte operate dalla associazione sindacale UGL, nonché della verifica di
errori materiali, le parti prendono atto che:
a) l'esatta denominazione
dell'organizzazione sindacale "Coordinamento Sindacale Autonomo"
(C.S.A.) nei comparti sottoindicati è la seguente:
Enti pubblici non Economici (tab. 3 e 14): C.S.A. di
Cisal\Fialp (Cisal\Fialp,Usppi-Cuspp,Cisas\Epne,Confail, Confill par.) ;
Sanità (tab. 6 e 17) :
C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisal(Fls/Cisal,Cisal Sanità,Dirsan
Cisal), Confill Sanità-Cusal,Confail-Failel-Unsiau,Fenspro-Fasil-Usppi) ;
Università (tab. 9 e 20):
C.S.A di Cisal Università (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confill
Un.-Cusal,Tecstat Usppi) ;
Aziende (tab. 4 e
16) : C.S.A. (Cisal V.F,
Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail,
Snala Mon. - Confsal, Ugl Aziende) ha assunto la denominazione C.S.A. (Cisal
V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill,
Confail, Snala Mon. - Confsal) ;
b) nel comparto Ricerca
(tab. 8) : vanno cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal ric., Usppi —
Fenarp —Fasil, UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL, incluse tra
le organizzazioni rappresentative per mero errore materiale;
c) nel comparto Enti pubblici non economici
(tab. 3) :la federazione CONFSAL -UGL aderisce alla UGL e non alla CONFSAL;
d) nel comparto Regioni -
Autonomie locali (tab. 5 e 15) : tra le sigle sindacali che fanno parte
della FNEL va inserita dopo la Consal -
Fednadel, la sigla sindacale SAL ; l'esatta denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc,
Sulpm) è DI.C.C.A.P. Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal);
e) nel comparto Sanità (tab.
6 e 17) :la Federazione "Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità" ha assunto la denominazione "Fials-Confsal-Sanitá" che
aderisce alla Confederazione Confsal;
f) nei comparti Enti
Pubblici non Economici (tab. 3 e 14), Ricerca (tab. 8 e 18) e Università (tab.
9 e 20), relativamente alle
organizzazioni sindacali, la UIL va correttamente denominata "UIL
P.A." e non "UIL DEP" o " UIL FURG".
g) nei comparti Ministeri
(tab. 2, ), Enti Pubblici non Economici (tab. 3), Aziende (tab. 4) e Ricerca
(tab. 8), relativamente alle Confederazioni sindacali, la sigla "RDB"
va sostituita con la sigla RDB — CUB";
nelle tabelle 2, 3, 4, 13, 14 e 16, relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta è RDB Statali, RDB
Parastato ed RDB Aziende senza la sigla "CUB".
h) nell'art. 9, comma 5 le parole "determinata ai sensi
dell'art. 6 comma 5" vanno sostituite con le parole "determinato ai
sensi dell'art. 8, comma 2".
i) nel comparto ricerca la
denominazione corretta della sigla UNIRI, all’interno della parentesi è . UNIRI
(Anpri /Epr - CIDA)
2. Le tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto
1998 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto del presente articolo, sono sostituite
da quelle allegate al presente contratto con la medesima numerazione e
decorrenza 8 agosto 1998.
ART. 5
ESTENSIONE
1. Le norme sulla rappresentatività previste dal d.lgs. 29/1993, come
modificato ed integrato dai d.lgs. 396/1997 ed 80/1998 trovano applicazione
anche per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi
di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73 del
citato decreto.
2. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali al fine suddetto e di competenza
degli enti medesimi che ne comunicano l'esito all'ARAN.
3. L'accordo
collettivo quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento
elettorale stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti si applica
anche ai predetti enti.
Le elezioni
saranno indette entro tre mesi dalla data di efficacia del presente contratto.
4. Rimangono
fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei
predetti enti, ai sensi dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse
distinti tra comparto ed area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere
comunicato all'ARAN.
ART. 6
INTEGRAZIONI
1. Le parti
concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto
collettivo quadro del 7 agosto 1998:
a) il comma 5
dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase:
"Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco
totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista
per la richiesta dei distacchi dall'art. 14".
b) l'art. 16
comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase:
"Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad
assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con
modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a
livello di amministrazione”.
2. I permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7
agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente
necessari ad assicurare la presenza dei
dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente
indicate .
3. Fermo
rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i permessi di
cui all’art. 10, comma 5 del CCNQ del
7 agosto 1998, qualora cumulati possono
essere sommati ai periodi di
distacco previsti dall’art. 7
comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - time
previste dall’art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette
prerogative nello stesso periodo non è consentita.
4. Nel comparto
scuola, in deroga a quanto previsto nell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto, i
permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n.
75 minuti per effetto dell' ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale
cumulo consente alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto di
usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente
contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle
organizzazioni Sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui
all'art. 9 commi 2 e 3 del citato contratto. Pertanto, dal 1 gennnaio 1999 il
monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti
per dipendente. Dopo la stipulazione del contratto collettivo di comparto la
quota di permessi spettante alle
predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto
massimo di n. 60 minuti alle RSU e n.
15 minuti alle medesime organizzazioni.
Qualora le
richieste di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per
il presente anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la
trasformazione delle aspettative non retribuite - già in corso di
fruizione- in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla tabella n. 22.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
L’ARAN
e le Confederazioni Sindacali si danno reciprocamente atto che i permessi ed i
distacchi previsti dall’apposito accordo aziendale ICE sono da considerarsi
aggiuntivi a quelli previsti dall’accordo quadro del 7 agosto e vanno pertanto
a sommarsi, a seguito della legge 68\1998, alle prerogative previste dal citato
accordo per il Comparto Enti Pubblici non Economici e continueranno ad essere
fruiti dalle organizzazioni cui attualmente spettano.