LEGGE 11 aprile 2000 n.
83.
( pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 aprile 2000 n. 85 )
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 12
GIUGNO 1990, N. 146, IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA
COSTITUZIONALMENTE TUTELATI.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione della
durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: ".I soggetti che proclamano lo sciopero hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le
modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal
lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese
che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la
immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo
12".
2. All'articolo 2, comma 2, primo
periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite
le seguenti: ", nonché alla salvaguardia dell'integrità degli
impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo
periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "sentite le organizzazioni degli
utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei
regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze
del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "possono
disporre forme di erogazione periodica" sono aggiunte le seguenti: "e
devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di
uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitarle
che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali
diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di
utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di
cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere
in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello
sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste
da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo
preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso
la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di
competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia
parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni
indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste
dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se
previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle
forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25 della medesima
legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di
servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di
cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei
codici di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente
legge".
6. All'articolo 2, comma 6, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal
lavoro sia terminata." è inserito il seguente periodo: "Salvo che sia
intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte
della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza
di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che
è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce
forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia
ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti:
"Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di
fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le
informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni,
nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4,
comma 4-sexies".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. L'astensione
collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di
categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A
tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino,
in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2
dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle
forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria
regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso
prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5
dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione
collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile
con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei
codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le
sanzioni di cui all'articolo 4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n.
146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati
adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del
1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera
la provvisoria regolamentazione.
Art. 3.
1. All'articolo 4, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ", primo periodo," sono
soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: ", per la durata dell'azione
stessa" fino a: "pubblici dipendenti" sono sostituite dalle
seguenti: "i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata
dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non
inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse
dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla
cessazione del comportamento".
3. All'articolo 4 della legge 12
giugno 1990, n. 146, il comma 3 è abrogato.
4. All'articolo 4 della legge 12
giugno 1990, n. 146, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I dirigenti responsabili
delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli
enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non
osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi
loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo
2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o
che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo
2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli
utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi
rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o
della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro
caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
5. All'articolo 4 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora le sanzioni
previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni
sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei
benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle
trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per
l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché
della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo
di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al
presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene
effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia
emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti
interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della
legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano
interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il
procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali
che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle
imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura
del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per
presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine
e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la
Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il
comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro
il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta
esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei
trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti
interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette
trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla
devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili
delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle
imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della
Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo,
ovvero Che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo
ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla
Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per
territorio".
Art. 4.
1. - I commi sesto e settimo
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo
6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Art. 5.
1. All'articolo 7, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis - 1. Le
associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n.
281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della
citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello
stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del
responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli
utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle
organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato
dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2,
comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli
utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui
all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti
ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza".
Art. 7.
1. L'articolo 8 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Quando sussista
il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento
dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello
sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di
garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa,
informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio
dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le
parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure
necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il
differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando
astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero
prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli
che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di
misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico
compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in
ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il
pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto.
L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo, di
conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di
tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a
conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura
dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle
amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche
i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante
affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o
dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante
adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o
mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai
sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà
comunicazione alle Camere".
Art. 8.
1. All'articolo 9, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro
subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli
prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad
un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un
minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei
lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano
all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata
ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione,
associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze
dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità
che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Art. 9.
1. All'articolo 12, comma 2, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti
dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti
dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori
ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria
deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo
di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di
comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli
altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5".
2. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108
milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. L'articolo 13 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria
iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che
siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono
esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima,
l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento
e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee
sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione
entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione,
dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il
termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un
accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti
interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma
3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la
Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis,
e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente
lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla
presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli
accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria
regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in
modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le
esigenze fondamentali di cui all'articolo l; salvo casi particolari, devono
essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle
prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di
personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo
sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve
comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da
imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1 è necessario
assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere
garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano
nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con
specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di
sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non
compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi
criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini
della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per
la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali
e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi
della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle
Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle
questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per
la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può
inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il
servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed
imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese
interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o
collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti
interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al
comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua
globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in
apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di
conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della
controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può
invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a
differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a
consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti
interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla
durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e
di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra
successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase
precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i
soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e
agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro
ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza
tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano
il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate
da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione
sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire
l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente
le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare
un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte
in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per
prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle
amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1,
che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione
delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati
ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati;
nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle
medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini
economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per
accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma
6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti può acquisire
dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati
analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle
amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in
evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi
o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano
determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con
apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal
comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o
contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista
dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva
eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente
legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e
2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari;
l) assicura forme adeguate e
tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle
delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i
codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le
eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di
accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi
hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli
accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante
affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle
Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di
propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici
essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti
collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di
autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce
di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura
la divulgazione tramite i mezzi di informazione".
Art. 11.
1. All'articolo 14 comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite
dalla seguente: "indice".
Art. 12.
1. L'articolo 17 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è abrogato.
Art. 13.
1. All'articolo 20, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto
previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonché".
Art. 14.
1. All'articolo 20 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto, il seguente:
"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i
soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 20 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. Contro le
deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso
ricorso al giudice del lavoro".
Art. 16.
1. Le sanzioni previste dagli
articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle
violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999,
2. Le sanzioni comminate,
anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono
estinte.
3. I giudizi di opposizione agli
atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al
comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi
stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al
rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1
- Si riporta il testo dell'art. 2
della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Nell'ambito dei
servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero è
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2
dell'art. 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma
5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo
di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità
di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La
comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano
il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente
ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12.
2. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità
indicate dal comma 2, dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed
alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli
impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad
assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le
procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti
di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre
l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori
tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per
l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di
erogazione periodica, e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare
tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando
ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la
continuità dei servizi pubblici di cui all'art. 1. Nei predetti contratti o
accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non
intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le
parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si
svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il
comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha
rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre
misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano
valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione
compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici
dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente
alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come
risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo
sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che
vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti
all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle
modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma
2.
4. La Commissione di cui all'art. 12
valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale
scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici
di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati
tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire
all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento dei
eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere
inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'art.
2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese
erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli
utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello
sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando
l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra
le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di
garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8,
la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale
di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini
previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo
è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni
complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello
sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre
tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti
radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di
agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali prevista da leggi dello Stato. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le
informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni,
nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'art. 4, comma
4-sexies.
7. Le disposizioni del presente
articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si
applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori". - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 47 (Diritti e prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la
libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni,
le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente
o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che,
in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le
garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio
1970, n. 300 e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché
dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 e dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente
o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con
le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria
del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di
tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti
collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, sono definite la composizione
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche
modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve
essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano
costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli
accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte
le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con
diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e
del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti
collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o
enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità
di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza
unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono
disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 10 e successive
modificazioni o da altre disposizioni della legge e delle contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale
sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi
non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri
dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono
essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti
nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in
coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le
quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina
distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del
numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e
le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 430".
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 1 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146:
"Art. 1. - 1. Ai fini della
presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di
concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute,
alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e
previdenza sociale all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare
l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le
regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle
prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2:
a) per quanto concerne la tutela
della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica;
la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di
quelli speciali, tossici e nocivi: le dogane, limitatamente al controllo su
animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti
energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla
sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione;
i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela
della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente
al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza
e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto
economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita
attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione:
l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare
la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi
dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di
comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva
pubblica".
Note all'art. 3
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 4 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. - 1. I lavoratori che
si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
dell'art. 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono
soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione,
con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino
mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di
carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle
organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono
in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono sospesi, i permessi
sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla
retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque
per un ammontare economico complessivo non inferiore a L. 5.000.000 e non
superiore a L. 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni
sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali
partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I
contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
3. (Abrogato).
4. I dirigenti responsabili delle
amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti
che erogano i servizi pubblici di cui all'art. 1, comma 1, che non osservino le
disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 2 o gli obblighi loro derivanti
dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso art. 2, comma 2, o
dalla regolazione provvisoria della commissione di garanzia, o che no prestino
correttamente l'informazione agli utenti di cui all'art. 2, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L.
50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis, o della
regolazione provvisoria della commissione di garanzia e in ogni altro caso di
violazione dell'art. 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene
applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro
sezione - ispettorato del lavoro.
4-bis. Qualora le sanzioni previste
ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali
che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di
ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione
sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di L. 5.000.000 ad
un massimo di L. 50.000.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro - sezione
ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui la
presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene
effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti
interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della
legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che via abbiano
interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il
procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali
che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle
imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza
dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di
astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del
procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per
presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine
e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la
Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il
comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro
il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta
esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei
trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti
interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'I.N.P.S. trasmette
trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla
devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le
sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi
trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.000.000 per ogni
giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene
deliberata della Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio".
- La legge 30 luglio 1998, n. 281,
reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".
Note all'art. 4
- Si riporta il testo dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento) già modificato dell'art. 6, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146 ed ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 28 (Repressione della
condotta antisindacale). - Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della
attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che via abbiano interesse, il
pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due
giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di
lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva
del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in
funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al
decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice penale. Se il comportamento di cui al primo
comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente
pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore
competente per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo
anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le
organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la
rimozione dei provvedimenti lesivi della predette situazioni, propongono il
ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso
tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
(Abrogato).
(Abrogato).
Nota all'art. 5
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 7 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. - 1. La disciplina di
cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche in caso di
violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato
contenute negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro, che
disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente
legge".
Note all'art. 6
- Si riporta il testo dell'art. 3
della citata legge 30 luglio 1998, n. 281:
"Art. 3. (Legittimazione ad
agire). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i
comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del
provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei
casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1
possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di
conciliazione, sottoscritto delle parti e dal rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si svolto il
procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la
regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al
comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli
utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti
motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedure civile.
7. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla contingenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni".
- Per il testo dell'art. 2, comma 6,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
Note all'art. 7
- Per il testo dell'art. 1 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
Note all'art. 8
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 9 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. - 1. L'inosservanza da
parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori
delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 è assoggettata
alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L.
1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'art. 8 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per ogni giorno di
mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità
delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della
stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle
disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 i preposti al settore
nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di
servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione
dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (4), per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore
a un anno.
3. Le somme percepite i sensi del
comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con
decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è
proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689".
Note all'art. 9
- Si riporta il testo dell'art. 12
della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 12. - 1. è istituita una
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare
l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. La Commissione è composta da nove
membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di
diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del
Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto,
nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli
utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori
ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici
si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i
contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità.
Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori
ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso
personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché gli altri trattamenti
economici accessori previsti dai contrasti collettivi nazionali di lavoro. I
trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono far
parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche
pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni
sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano
comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di
erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo
seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le
modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati
e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali
e delle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici
essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del
mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti
degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituto a tale scopo nel
bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione.
6. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno
degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a garantire il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del
diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali
nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 13
dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione di
controllo):
"13. Al comma 2 dell'art. 12
della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un
contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
- Si riporta il testo del comma 14
dell'art. 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
"14. Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori
ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare
il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".
Note all'art. 10
- Per il titolo della legge 30
luglio 1998, n. 281, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 4 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 3.
Note all'art. 11
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 14 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. - 1. Nell'ipotesi di
dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche
concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni
indispensabili di cui al comma 2 dell'art. 2, la Commissione di cui all'art.
12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni
sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei
prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del
servizio, indìce sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'art.
1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e
particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta,
una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce
il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la
valutazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge
entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di
lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende
allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità
che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di
prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro,
la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della
consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in
cui valuti non adeguate le misura individuate nel contratto od accordo
eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa".
Note all'art. 13
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 20 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. - 1. Resta in ogni
caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto
in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto
dall'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382,
e dalla legge 1o aprile 1981, n. 121. 1-bis. Ai fini della presente legge si
considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'art. 2083 del codice
civile".
- Si riporta il testo dell'art. 2
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 2 (Art. 2 T.U. 1926). -
Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di
adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto che vi ha
interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 38
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 38. (Attribuzioni del
sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale
del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che
gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto
possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei
relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della
forza pubblica.
2-bis. In casi di emergenza,
connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi
del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco
esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al
presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle
lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'art. 10, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate
al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli
organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle
frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita
le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario
provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i
provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria
ordinanza".
Note all'art. 14
- Si riporta il testo dell'art. 2083
del codice civile: "Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
- Per il testo dell'art. 20 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'art. 15
- Per il testo dell'art. 20 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'art. 16
- Per il testo dell'art. 4 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 9 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nella nota all'art. 8.
COMMENTO ALLA LEGGE N°83/2000
RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.146/90 SUL DIRITTO ALLO SCIOPERO.
Autorevoli
esponenti del mondo del diritto e della politica hanno sostenuto che qualunque
legge in materia di sciopero, è una legge difficile e da sottoporre a equlibrate
interpretazioni se si vuole evitare l’insuccesso. Non a caso l’esperienza
offerta dal diritto comparato, dalla legislazione degli altri paesi democratici
indica che il più delle volte, le leggi in materia di sciopero vengono
disapplicate. Un esempio classico è quello della Francia dove pure la legge De
Gaulle del 1963 fece scuola ma che recentemente è stata disapplicata. L’unico
tipo di intervento legislativo che in uno Stato Democratico può portare a
risultati positivi nel conflitto è quello che agisce in funzione preventiva
cercando appunto di prevenire più le cause che gli effetti del conflitto
sociale. Tale funzione prevenzionale era pressochè assente nella L.146/90 che
non prevedeva in capo alla Commissione di Garanzia che poteri di consultivi e
collaborativi , che ora invece gli vengono dalla L.n°83/2000.
La
“ratio” dichiarata della L.146/90 che recava appunto il titolo ”norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, era il
contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia nel
loro” contenuto essenziale” di altri diritti della persona, parimenti garantiti
dalla Costituzione.
Ciò non
era stata certo una novità per il nostro ordinamento ,atteso che già da tempo
si era affermata nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria l’affermazione
di un limite “esterno” allo stesso riconoscimento dello sciopero come “diritto”
riconosciuto dall’art.40 della Costituzione. Ebbene a 10 anni di distanza ecco
le modifiche alla legge n. 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero
che hanno profondamente inciso sulla disciplina in materia sia per quanto
concerne le modalità di proclamazione dello sciopero ,sia in merito ai poteri
della Commissione di Garanzia che alle sanzioni inasprite nei confronti delle
O.O.S.S. che dei lavoratori ed estesa anche ai professionisti e ai piccoli
imprenditori.
Questo
articolo che fissa i principi e le regole di fondo da osservare per un corretto
esercizio dello sciopero nei servizi essenziali, modifica incisivamente l’art.2
del testo previgente della L.146/90 che conteneva in merito alle modalità la
sola indicazione della durata della astensione dal lavoro, nonché per quanto
concerneva i codici di autoregolamentazione la sola indicazione preventiva
della durata delle singole astensioni. La nuova legge introduce invece in capo
alle O.O.S.S. che proclamano lo sciopero l’obbligo di comunicare per
iscritto, nei termini di preavviso(almeno 10 gg) la durata e le modalità di
attuazione, nonchè le motivazioni della astensione collettiva dal lavoro.
Dunque si
profila un sistema che porterà immancabilmente la Commissione alla valutazione anche in termini di
congruità, della sufficienza tra la motivazione espressa nella proclamazione e
la astensione con possibili valutazioni di pertinenza, di irrilevanza della
motivazione e dunque di illegittimità della astensione ritenuta “generica” o con finalità “lato
sensu” politiche.
Inoltre
la legge stabilisce che la comunicazione dev’essere data sia alle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio sia presso l’apposito ufficio costituito presso
l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di due articolo in fuga
l’immediata trasmissione alla Commissione di Garanzia;
LA
CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI E LA RIFORMULAZIONE DELLO
SCIOPERO
Tra i
poteri ampiamente innovativi della Commissione di Garanzia quello previsto
dall’art.13 lett.d: detta disposizione prevede che” la Commissione indichi
immediatamente alle O.O.S.S. eventuali violazioni delle disposizioni relative
al preavviso, alla durata massima, all’esperimento delle procedure preventive
di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli
minimi tra successive proclamazioni, ed ogni altra prescrizione riguardante la
fase precedente la astensione, invitando appunto alla riformulazione della
proclamazione secondo legge o in ottemperanza agli accordi.
E’
evidente che la genericità del termine “immediatamente” non può far altro che
rendere discrezionale e censurabile
l’esercizio della Commissione in ordine ai tempi di istruttoria nel caso
conducano alla contestazione della eventuale illegittimità dell’azione di
sciopero, obbligando le O.O.S.S. ad una ingiusta quanto difficile
riformulazione della proclamazione, qualora ciò sia possibile rispetto alle
azioni già proclamate anche per ciò che riguarda i previsti effetti
dell’azione..
LA
REVOCA DELLO SCIOPERO DOPO L’INFORMAZIONE ALL’UTENZA: AZIONE SLEALE SINDACALE
La norma
prevede al c.6 dell’art.2 che, salvo il caso di un accordo tra le parti o
quando vi sia stato una richiesta da parte della Commissione di Garanzia o
dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’art.8,la revoca
spontanea dello sciopero proclamato dopo che è stata data l’informazione
all’utenza, costituisce forma sleale di azione sindacale e come tale valutata
dalla Commissione di Garanzia per l’irrogazione delle sanzioni di cui
all’art.4.
La
disposizione appare alquanto severa nel non escludere comunque
dall’applicazione del sistema sanzionatorio, i fatti e gli eventi imprevedibili
sopraggiunti non di carattere politico o sindacale, che potrebbero portare ad
un ripensamento da parte delle O.O.S.S. in ordine alla revoca della astensione.
La nuova
legge aggiunge alla L.n°146/90 l’art.7 bis che prevede che le associazioni
degli utenti riconosciute ai sensi della L.n°281/98 siano legittimate ad agire
in taluni casi in giudizio anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a
spese del responsabile della sentenza che accerti la violazione dei diritti
degli utenti; anche in questo aspetto appare innovativa la legge in quanto
istituzionalizza sostanzialmente un procedimento complesso che riguarda più
soggetti che interagiscono nel diritto allo sciopero, prima riservata
sostanzialmente alle due parti tradizionali in conflitto. Sicuramente
assistiamo ad uno spostamento degli equilibri in gioco atteso che ,è
prevedibile che le associazioni dei consumatori svolgeranno un ruolo
“sostanzialmente di controparte” e non ad adiuvandum delle O.O.S.S.
Neanche è
da trascurare sempre negli equilibri generali tra i soggetti coinvolti nello sciopero,
la funzione consultiva preventiva che la legge ha riconosciuto all’art.13 c.1
lett.a, alle predette associazioni dei consumatori e degli utenti :essi infatti
sono sentite dalla Commissione di Garanzia in ordine alla valutazione di
idoneità delle prestazioni indispensabili, di raffreddamento e di conciliazione
e delle altre misure atte a realizzare il contemperamento dei diritti
costituzionali “contrapposti”.
LA
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
OBBLIGATORIE PRIMA DELLO SCIOPERO
Lo stesso
comma 2 dell’art.2 della L.146/90 modificato, prevede altresì che nei contratti
ed accordi collettivi debbano essere previste necessariamente delle procedure
di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambi le parti da esperire
prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del c.1.
Da una
prima lettura della norma si ricava che
trattasi di procedure specifiche e riservate ai soli soggetti rappresentativi
ai sensi del D.L.vo n°29/93 art.47 bis e C.C.N.Q. 7/8/98 atteso che la nozione
di raffreddamento riguarda conflitti relativi a fasi contrattuali in corso e
comunque previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, cui sono
legittimati i soli soggetti rappresentativi sulla base delle leggi succitate;
resta dubbia la questione relativa alle altre sigle che sulla base di tale
disposizione normativa non possono che fare ricorso alle procedure alternative
conciliative di cui al successivo titolo.
L’art.2
c.2 prevede altresì che se le parti non intendano adottare le procedure
previste da accordi o da contratti collettivi, possono richiedere il tentativo
preventivo di conciliazione “cd. non contrattuale ed istituzionale”; questo
strumento per le O.O.S.S. rappresentative rappresenta appunto un’alternativa
mentre per le altre O.O.S.S. come detto, non essendo firmatarie di contratti ed
accordi collettivi l’unico “iter” cui ricorrere che si può svolgere a seconda
del rilievo dello sciopero:
a livello locale presso la Prefettura o Comune
a livello nazionale presso Ministero del Lavoro e Previdenza sociale.
Tale
disposizione detta precisamente, l’indicazione delle misure onde consentire
l’erogazione delle prestazioni indispensabili da concordare negli accordi di
cui ai contratti collettivi o negli accordi di cui al D.L.vo n°29/93 nonché nei
regolamenti di servizio: tali misure secondo la norma, possono prevedere la
astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti
alle prestazioni ed indicare in tal caso, le modalità per la individuazione dei
lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica
, e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione
dello sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario per
evitare che per effetto di uno sciopero e la proclamazione del successivo ,
quando ciò sia necessario ad evitare che per effetto di scioperi proclamati in
successione da soggetti sindacali diversi e che incidano sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la
continuità dei servizi pubblici di cui all’art 1; evidentemente
la norma introduce istituzionalizzandolo, ulteriore limitazione alla libertà
delle O.O.S.S. in ordine alle modalità dello sciopero prevedendo determinate
condizioni anche in ordine al periodo di effettuazione e agli intervalli di
tempo tra astensioni; generico appare il riferimento al pericolo che dette astensioni
possano incidere sullo stesso bacino di utenza o addirittura allo stesso
servizio finale che se “interpretato con superficialità” non consentirebbe
alcuna azione di sciopero alle O.O.S.S.
I
POTERI DELLA NUOVA COMMISSSIONE DI GARANZIA ALLA LUCE DEL NUOVO ART.13
L.146/90.
La legge
146/90 all’art.12 aveva istituito una Commissione appunto di Garanzia e cioè
con poteri “super partes”, una sorta di collegio arbitrale sui generis con
poteri più ampi di quelli di un comune collegio arbitrale che consentiva oltre
al potere di emanare un lodo sul conflitto, anche quello di indire una
consultazione tra i lavoratori interessati nel caso di dissenso sulle modalità
concordate di sciopero;
inoltre
si prevedeva la segnalazione della Commissione in ordine alle eventuali inadempienze solo per
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art .4 ora modificato;
La
lettera “a” di tale
disposizione prevede ora come detto che la
Commissione nel caso in cui
valuti inidonee le misure, con adeguata motivazione sottoponga alle
parti una proposta sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure da
considerare indispensabili con invito alle O.O.S.S. ad esprimersi entro 15gg;
se non si pronunciano le O.S. nei tempi indicati, la Commissione da luogo ad
audizioni in cui valuta l’indisponibilità all’accordo; la complessa procedura
culmina poi con l’ adozione della delibera di provvisoria regolamentazione
delle misure indispensabili, delle procedure di raffreddamento e delle altre
misure, con comunicazione alle parti che hanno l’obbligo di
conformarvisi.(cfr.art.13 lett.a ). La nuova formulazione dell’art.13 ha
riconosciuto in capo alla predetta Commissione di Garanzia poteri che vanno ben
aldilà della semplice valutazione di idoneità sulle prestazioni indispensabili,
sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ex lege;
infatti nel caso che dette misure proposte dalle O.O.S.S siano considerate
inidonee., si è prevista l’adozione di una delibera di provvisoria regolamentazione delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle
altre misure di contemperamento ;dunque la Commissione non rileva solo le
inadempienze ma entra in merito alla materia delle prestazioni indispensabili,
emanando una propria provvisoria regolamentazione e sostituendosi alle parti ed
esprimendo un potere dispositivo in materia senza precedenti e molto simile ai
poteri in materia di volontaria giurisdizione ;nessuna novità per ciò che
concerne il giudizio della stessa in ordine alle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui
al c.2 dell’art.2 e 2 bis ,nuova
formulazione che prevede l’emanazione di un lodo sul merito della
controversia(cfr.art.13 c.1 lett.b);
la
successiva lettera” c” prevede anche un differimento preventivo della
data di astensione previa delibera, che è però emanato sottoforma di invito,
per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione.
La
successiva lettera”f” riguarda la
segnalazione che rappresenta altro potere diverso dalla valutazione di idoneità
delle misure; infatti tale potere non era previsto dal previgente art .13 che attribuisce alla Commissione il
potere di segnalare le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione
collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati, potendo formulare proposte
in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza di cui all’art.8 per
prevenire il predetto pregiudizio; va rilevato in primo luogo come nella disposizione normativa non sia
ripetuto il concetto di gravità di cui all’art.8 e che consente alla
Commissione di Garanzia l’emanazione della ordinanza; ciò vuol dire che la
Commissione dispone del suddetto potere di” segnalazione” anche nei casi non
necessariamente gravi; resta ovviamente da comprendere se sia legittima una
eventuale ordinanza che venisse emanata sulla base di tale segnalazione
riferita ad un pregiudizio imminente ma non grave come previsto dall’art.8 della
legge; altra questione non irrilevante è quella riguardante i rapporti tra l’organo competente ad emanare l’ordinanza
in relazione ad un eventuale aggiunta di elementi ulteriori rispetto alla
segnalazione della Commissione di Garanzia ; difatti il disposto normativo di
cui all’art.8 non sembra consentire un aggiunta di elementi di contestazione in
capo alla .Presidenza del Consiglio dei Ministri ,al Prefetto o al Sindaco che,
nel caso in cui decide di agire per necessità ed urgenza, può solo contestare autonomamente
le violazioni delle disposizioni relative alla legge sullo sciopero;
Alla luce
di tale disamina appare evidente che le teorie sui poteri della Commissione di
Garanzia vadano riviste rispetto a quelle moltiplicatesi alla luce della
L.146/90; infatti autorevole dottrina aveva sostenuto in primo luogo la
assoluta atipicità del termine “segnalazione” completamente estraneo alle
figure tipiche del diritto amministrativo: si è però cercato di dare una
interpretazione al termine atecnico che indicherebbe il denunciare, informare
altri organi dunque emanare pareri ;si è poi ritenuto ad esempio che la
Commissione non è un organo d’inchiesta
non avendo poteri di polizia né altri poteri tipici di Commissioni
statali con poteri d’inchiesta anche se può invitare o riferire ,trasmettere ai
Presidenti delle Camere e al Governo (cfr. lett m e n dell’art 13 nuova formulazione) ; la dottrina ha parlato poi di
atti provvedimentali che sembra la categoria che meglio descriva gli atti
ablativi con effetti giuridici definitivi: ciò anche alla luce dell’art.20 bis
inserito dalla L.n° 83/2000 dopo l’art. 20 che stabilisce che ”contro le
deliberazioni della Commissione di Garanzia in materia di sanzioni è ammesso
ricorso al giudice del lavoro, ” sta ad indicare che detti provvedimenti sono
ritenuti decisori e dunque lesivi delle posizioni giuridiche soggettive delle
O.O.S.S.
LA
COMMISSIONE DI GARANZIA E LA PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI DI CUI ALL’ART 2C.2:
Ebbene la
nuova legge conferisce alla Commissione di Garanzia,, a differenza della
146/90, il potere di adottare con delibera ai sensi dell’art.13 c.1 lett.a, e
cioè sulla base del suo potere di valutazione, una regolamentazione provvisoria
compatibile con le finalità del c.3 nei seguenti casi:
·
mancata previsione delle prestazioni indispensabili nei
contratti collettivi e negli accordi;
·
inidoneità delle misure comunque previste dalle O.O.S.S.
negli accordi;
E’
evidente che la legge con la previsione di poteri “sostanziali” consistenti
nella indicazione in sostituzione degli accordi, di misure prescrittive in
ordine alle prestazioni indispensabili da rispettare dalle parti , attribuisce
poteri decisionali e non più consultivi in capo alla Commissione di Garanzia
costituendo ciò senz’altro una novità che però pone seri dubbi in ordine
all’attuale ruolo uno dell’organo “super partes” rispetto alla previgente
L.146/90;
Va
precisato che proprio per consentire la valutazione alla Commissione circa la
idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del c.2 dell’art.2 ,le
determinazioni pattizie, i codici di autoregolamentazione e le regole di
condotta, devono essere tempestivamente comunicate alla medesima .
I
CONTENUTI DELLA PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE COME PREVISTI DALLA ART.13 C.1
DELLA L.146/90 MODIFICATA
È
evidente come i contenuti precettivi che la Commissione può stabilire nella
provvisoria esecuzione vengano disposti sulla base della legge che per tale
aspetto opera come una vera e propria norma quadro; essa infatti reca
testualmente che ”le prestazioni indispensabili devono essere individuate in
modo da non compromettere per la durata della regolamentazione stessa, le
esigenze fondamentali di cui all’art.1; si fissa inoltre un limite del 50%
rispetto alle prestazioni normalmente erogate e il limite di 1/3 del personale
normalmente impiegato per la piena erogazione del servizio.
IL
GIUDIZIO DI INIDONEITA’ SULLE PRESTAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI
GARANZIA.
Se la
Commissione valuta inidonee le misure, con adeguata motivazione sottopone alle
parti una proposta globale con invito alle O.O.S.S. ad esprimersi entro 15gg;
se non si pronunciano le O.S. da luogo ad audizioni in cui valuta
l’indisponibilità all’accordo; dunque poi adotta la delibera di provvisoria
regolamentazione delle misure indispensabili, delle procedure di raffreddamento
e delle altre misure comunicando alle parti che hanno l’obbligo di
conformarvisi.(cfr.art.13 lett.a ).
Dalla
norma si rileva l’esistenza di un meccanismo complesso di consultazione delle
parti, che non possono che disporre della materia se non limitatamente, atteso
che l’accordo non può escludere i
contenuti previsti dalla legge e che in caso di ulteriore dichiarazione di
indisponibilità , conduce comunque alla emanazione della delibera di
provvisoria esecuzione che è espressione del potere decisorio, seppure
provvisorio riconosciuto alla Commissione non più arbitro imparziale del
conflitto in atto tra le parti come nel vecchio testo .
IL
COMPLESSO SANZIONATORIO IN RELAZIONE ALLA INOSSERVANZA DEI PRINCIPI REGOLATORI
DELLO SCIOPERO.
I
principali problemi della tutela giurisdizionale posti dalla L.146/90 e
modifiche disposte dalla recente L. n°83/2000 sono legati ai numerosi
meccanismi sanzionatori previsti a garanzia del funzionamento dei suoi
precetti. Da un punto di vista procedurale si coglie la possibilità di poter
attivare distinte azioni giurisdizionali innanzi a diversi organi
giurisdizionali, in palese controtendenza rispetto ad una logica di
semplificazione ed unificazione di procedure che pervade ormai tutto il
pubblico impiego. Possiamo infatti individuare più ambiti sanzionatori nella
legge e due soggetti destinatari delle medesime.
LE
SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL LAVORATORE
E LE FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO ART.28 ST.LAV.
DI CUI AGLI ARTT.4 L. N°83/2000
Il
rinnovellato art.4 della L.146/90 per quanto concerne i lavoratori, lascia
inalterate le sanzioni disciplinari per la astensione dal lavoro in violazione
delle disposizioni di legge o che richiesto dell’effettuazione delle
prestazioni non presti la propria consueta attività, che sono proporzionate
alla gravità della violazione; la norma quindi conferma la estensione e
l’utilizzabilità del potere disciplinare del datore di lavoro, al settore
dell’astensione collettiva dal lavoro: già all’indomani della emanazione la
L.146/90 aveva fatto discutere circa tale “discutibile estensione” del potere
disciplinare ai casi di astensione collettiva ;della tutela giurisdizionale dei
dipendenti colpiti dalla sanzione, la norma non fa menzione: tuttavia il ricorso ai principi generali
consente di ricondurre l’azione individuale del lavoratore al sistema di tutela previsto ora dal D. L.vo
n°29/93 che all’art 68 attribuisce il
complesso della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi alla
competenza del giudice del lavoro, con applicazione dei principi dell’art.7
St.Lav in merito alla proporzionalità ed adeguatezza della sanzione; in merito
poi ai casi in cui il sindacato ravvisi un comportamento antisindacale coincidente
con la lesione dei diritti del lavoratore, la legge n°83/2000 ha abrogato i c.6
e7 che consentivano il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per
ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi, appunto incidenti sul
singolo lavoratore: dunque tutta la materia è ora devoluta al Giudice del
Lavoro che andrà adito anche in questi casi, prima di competenza dei giudici
amministrativi.
LE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AL LAVORATORE DI CUI ALL’ART.9 DELLA
l.146/90
Il nuovo
art.9 della L.146/90 per quanto concerne la sanzione amministrativa
pecuniaria prevede che per ogni
giorno di mancata ottemperanza all’ordinanza di cui all’art.8,si applichi una
sanzione amministrativa da L.500.000 ad un 1.000.000,tenuto conto della
gravità dell’infrazione e delle condizioni economiche dell’agente ;il testo
previgente prevedeva sanzioni da L.100.000 ad un massimo di L.400.000 a carico
del lavoratore. Contro le sanzioni irrogate con decreto è prevista la
impugnazione ai sensi dell’art.22 e ss. della L.24/11/81 n°689.
Il
testo del previgente art.4 sostituito dall’art 3 della legge n°83/2000 ha
inasprito le sanzioni amministrative anche nei confronti delle O.S. aderenti a
scioperi ritenuti illegittimi: infatti le O.S.(c.2 art 4) che proclamano uno
sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui
all’art.2, sono passibili di sospensione dei permessi sindacali retribuiti o
dei contributi sindacali, o di entrambi ,per la durata dell’astensione stessa e
comunque per un ammontare da L.5 milioni a 50 milioni., a seconda della
consistenza associativa ,della gravità della violazione e della recidiva nonché
della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico; il nuovo c.2
introduce dunque dei limiti quantitativi nel minimo(i 5 milioni) relativi alla
sospensione dei contributi e dei permessi sindacali, particolarmente
pregiudizievoli per le O.O.S.S soprattutto perché tale minimo è rapportato
stavolta” alla durata dell’astensione” e non più dell’azione(cfr. previgente
c.2 art.4);si consideri poi la particolare contraddizione e la illogicità della
disposizione, nel caso della revoca spontanea successiva alla informazione agli
utenti che comunque sottopone le O.O.S.S. a queste sanzioni particolarmente
gravose e che di fatto impedirebbero un ripensamento delle O.O.S.S. in ordine
ad una programmata astensione come già espresso; la norma aggiunge(riprendendo
l’abrogato c.3 dell’art.4) che le medesime organizzazioni possono essere
escluse dalle trattative alle quali partecipano per un periodo di due mesi
dalla cessazione del comportamento;
Le
sanzioni pecuniarie previste invece in caso di inottemperanza all’ordinanza di
cui all’art.8 (cfr art.9 c.1 L.146/90 così modificato) sono irrogate
oggettivamente, per ogni giorno di mancata ottemperanza alla ordinanza predetta
e consistono in una sanzione da L.5 a 50 milioni a seconda della consistenza
economica delle O.O.S.S. e della gravità della infrazione. Tali sanzioni sono
irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l’ordinanza.
Il
successivo 4 ter, prevede che le sanzioni suindicate vengano raddoppiate nel
massimo se l’astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di
invito della Commissione di Garanzia .
IL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE O.O.S.S. DI CUI ALL’ART 4
QUATER DELLA L.146/90 E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
La legge
prevede poi che venga aperto un vero e proprio giudizio sul comportamento delle
O.O.S.S. che proclamano lo sciopero o che vi aderiscono, su istanza anche delle
associazioni legittimate: l’apertura del detto procedimento viene notificato
alle parti che hanno 30 gg per
presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite ; decorsi tali termini
la Commissione di Garanzia quindi delibera nei successivi 60 gg ed in caso
negativo delibera le sanzioni suindicate ed il termine di esecuzione della
stessa;
IL
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL’ART.8 L.146/90 E LA ORDINANZA PRECETTIVA
La
riforma del vecchio art.8 ha ampliato i poteri decisori della Commissione di
Garanzia; infatti dall’esame della disposizione emerge come la valutazione
sulla sussistenza del fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente(non
irreparabile),prima era disposta in relazione al mancato funzionamento dei
servizi di preminente interesse generale: ora invece è genericamente effettuata
su “tutto ciò che” potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla
alterazione del funzionamento del servizio pubblico: dunque è evidente che
l’intervento della Commissione riguarderà sempre più casi di proclamazione non
necessariamente così gravi per quanto concerne i paventati danni;
la norma
dispone che in tali casi si prevede che su segnalazione della Commissione
ovvero nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato(per i conflitti di
rilevanza nazionale o interregionale) negli altri casi il Prefetto o l’autorità
regionale competente, invitino le parti a desistere dai comportamenti che
determinino la situazione di pericolo esperendo un tentativo di conciliazione;
se il tentativo non riesce la Commissione di Garanzia adotta l’ordinanza con le
misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti costituzionalmente
tutelati;
circa il
contenuto di tale ordinanza è necessario osservare come rispetto al previgente
testo dell’art.8 c.3 che prevedeva l’eventuale differimento dell’astensione, la
norma attuale modificata al c.2 nuovo testo, preveda anche l’unificazione con
astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero
prescrizione di misure alle O.O.S.S. indicate idonee a garantire livelli di
funzionamento del servizio pubblico; il successivo comma prevede poi l’obbligo
di comunicare la predetta ordinanza ai soggetti sindacali interessati.
L’art.9
nuovo testo prevede poi come detto, sanzioni più elevate a carico anche delle
O.O.S.S. che non ottemperino alla predetta ordinanza ,da 5 a 50 milioni per
ogni giorno di mancata ottemperanza. Tale norma individua tra i soggetti
destinatari anche i professionisti o piccoli imprenditori.
Avverso
la ordinanza che è immediatamente esecutiva e fonte di precetti specifici come
detto, la nuova legge non ha modificato l’art 10 che legittima i soggetti che promuovono lo sciopero, i singoli
lavoratori destinatari del provvedimento a promuovere ricorso contro
l’ordinanza nel termine di 7 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale competente: .la proposizione del ricorso però non sospende
l’immediata esecutività dell’ordinanza ,soggetta al controllo di legittimità a
seguito del ricorso.
Da un
punto di vista sostanziale e processuale, si pensi alla stretta connessione tra
il giudizio relativo alla legittimità dell’ordinanza e quello sulle sanzioni
irrogate al lavoratore ex.art.9 L.146/90 sulla base del decreto emesso dalla
stessa autorità che ha emanato l’ordinanza ;si imporrebbe per giustizia ed
economia processuale una sospensione del giudizio di opposizione atteso che
appare evidente che un giudizio circa la legittimità dell’ordinanza precettiva
è sicuramente pregiudiziale rispetto a quello di opposizione alla sanzione ex
art.22 L.689/81 ,conseguenza della legittimità dell’ordinanza .
La legge
146/90 così modificata sicuramente è una legge che dovrà essere interpretata ed
applicata con grande attenzione per non determinare squilibri da entrambe le
parti e per mantenere il delicatissimo equilibrio tra il diritto allo sciopero
che resta nella titolarità e nell’esercizio dei lavoratori e delle O.O.S.S., e
il diritto degli utenti oggi culminato in una difesa “quasi diretta” attraverso
la legittimazione delle associazioni ad agire; in questo equilibrio ruolo
fondamentale giocherà la Commissione di Garanzia che nei suoi rinnovati poteri dovrà distinguersi per competenza e
prestigio di coloro che la rappresentano onde contemperare i diritti
costituzionali tra cui quello allo sciopero.
Avv. Maurizio Danza