DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE
UMANE
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Dirigenti centrali e
periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali,
centrali e |
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Roma, 11 dicembre 2000 |
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periferici dei Rami
professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare
n. 204 |
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e,
per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di
Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del
Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei
Conti delegato |
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all’esercizio del
controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della
Commissione centrale |
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per l’accertamento e la
riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994. Obbligo di dichiarazione e obbligo di astensione posto in capo al
dipendente pubblico. |
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SOMMARIO: |
Il dipendente pubblico, ancorché il suo
rapporto di lavoro risulti privatizzato per effetto delle disposizioni
legislative contenute nel D. Lgs. N. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, deve garantire - con i comportamenti assunti nello svolgimento
delle mansioni di dipendente pubblico - che le attività amministrative siano
sempre connotate dalla caratteristiche dell’imparzialità, dell’osservanza della
legge e della tutela dell’interesse pubblico nei confronti degli interessi
privati propri ed altrui. Al riguardo con il Codice di Comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubblicato sulla G.U. n. 149
del 28/6/94, il legislatore ha individuato i comportamenti cui i dipendenti
pubblici debbono attenersi, indicando di conseguenze gli obblighi di
dichiarazione di situazioni che possono confliggere con i principi di
imparzialità nello svolgimento dell’azione amministrativa e gli obblighi di
astensione dalle decisioni o da attività che possano coinvolgere,
direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o
di parenti o conviventi, ovvero di persone fisiche o giuridiche con le quali
abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuite, o che
abbiano contribuito con denaro o altre utilità alle sue spese elettorali. |
Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è stato profondamente innovato a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Infatti l'articolo 2, “ Fonti “, del Decreto in oggetto, in particolare ai commi 2 e 3 stabilisce che " i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto legislativo" e, ancora, che "i rapporti di lavoro ... sono regolati contrattualmente", tanto che con il secondo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo alla emanazione del Decreto legislativo n. 29/93, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici risulta essere pienamente contrattualizzato.
In considerazione della notevole portata delle innovazioni introdotte nel rapporto di lavoro pubblico con l'emanazione del D. Lgs. n. 29/93, il Legislatore ha evidenziato all’articolo 58 bis la necessità di definire un codice di comportamento per i pubblici dipendenti, ravvisata in primo luogo l’esigenza di qualificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa agli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità.
1. IL CODICE DI COMPORTAMENTO.
In attuazione della previsione legislativa di cui all'art. 58 bis del D. Lgs. 29/93, il Ministro della Funzione Pubblica con proprio Decreto del 31 marzo 1994 ha emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" - pubblicato nella G.U. n. 149 del 28.6.1994 - che individua appunto i comportamenti cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni debbono conformarsi, attenendosi al dovere primario di contribuire alla gestione della cosa pubblica nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo quindi l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Tale Codice di comportamento, emanato con il Decreto del 31 marzo 1994, portato a conoscenza di tutto il personale con la circolare n. 228 del 26 luglio 1994, è stato recepito integralmente nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto degli Enti pubblici non economici, sottoscritto in data 8 marzo 1995, e nel rispetto dei principi fondamentali delineati all’articolo 2, stabilisce che:
- il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione;
- nell'espletamento dei propri compiti il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui;
- le decisioni e i comportamenti del dipendente sono ispirati alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
Alla luce dei principi esposti nel Codice di comportamento, i dipendenti pubblici, ancorché con rapporto di lavoro contrattualizzato, debbono adempiere a doveri sostanzialmente riconducibili da un lato a quelli sanciti nella Carta Costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dall'altro invece ai doveri enunciati nel Codice Civile per il rapporto di impiego e che sono quelli di diligenza, obbedienza, fedeltà.
2. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI
Al fine di dare completa attuazione ai principi sopra esposti il Decreto Ministeriale del 31 marzo 1994, agli articolo 5 e 6, regolamenta esplicitamente come obbligo dei dipendenti quello di dichiarazione e quello di astensione.
Obbligo
di dichiarazione
L’articolo 5 del Codice di comportamento stabilisce espressamente che il dipendente deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari e non, "che egli o suoi parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio" ... ovvero che "soggetti con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione, in qualunque modo retribuita abbiano in attività o decisioni inerenti all'ufficio."
E' inoltre previsto, sempre dall'art. 5 del provvedimento in parola, in capo al personale con qualifica dirigenziale, un obbligo di comunicazione all'amministrazione qualora abbia "…partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge…"; è previsto altresì un obbligo di dichiarazione, che dovrà assolvere prima di assumere le funzioni, qualora abbia "parenti o conviventi che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio".
Con l’occasione si richiamano i dirigenti responsabili delle unità funzionali ad una costante azione di informazione nei confronti di tutto il personale, anche attraverso l’utilizzo di periodiche comunicazioni in ordine alla necessità di rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel citato Codice di comportamento.
Obbligo
di astensione
In conseguenza dei principi enunciati all'articolo 2, e degli obblighi di dichiarazione contenuti all’articolo 5, l’articolo 6 del Codice di comportamento regolamenta l'obbligo di astensione del dipendente di pubbliche amministrazioni dall’adozione di decisioni o da attività che possano configgere con i principi su esposti.
Rinviando allo stesso articolo 6 per la dettagliata esposizione delle ipotesi di astensione previste, in sintesi si rappresenta che il dipendente, per effetto della norma, deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi, ovvero di persone fisiche o giuridiche con le quali abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuite, o che abbiano contribuito con denaro o altre utilità alle sue spese elettorali.
Nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari dei soggetti con i quali abbia avuto collaborazione comunque retribuita.
Per il dipendente che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l’obbligo di astensione ha la durata di cinque anni.
In generale è previsto l'obbligo di astensione in tutti i casi in cui la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'atto possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Comunque, il comma 7 dell’articolo 6 prevede che il dipendente, in tutte le situazioni nelle quali presso l’ufficio in cui presta servizio siano avviati procedimenti che coinvolgono gli interessi di individui o organizzazioni rispetto alle quali sia previsto l’obbligo di astensione, deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio.
E' questa una norma analoga a quella che il C.P.P., art. 36, stabilisce per i magistrati, all'analogo fine, appunto, di creare le condizioni ottimali di una decisione astrattamente giusta.
3. SITUAZIONI CONCRETE.
In tale contesto, avuto riguardo ai contenuti del più volte citato Codice di comportamento, pare opportuno individuare alcune fattispecie relative a situazioni tipiche dell'attività INPS, fattispecie originate dalle sempre maggiori interconnessioni tra l'attività dell'Istituto e il sistema economico del Paese.
L'esigenza è quella di indicare preventivamente le principali situazioni che, nel quadro delle attività svolte dall’Istituto, possano determinare una commistione di interessi pubblici e privati tali da compromettere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa e danneggiare, di conseguenza, l'immagine dell'Istituto.
In quest'ottica, fermo restando i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, proprio per la tipicità dell'attività dell'INPS, si rammenta a tutti i dipendenti dell’Istituto (dirigenti, medici, professionisti e personale delle aree contrattuali) che, qualora il coniuge, il convivente ovvero un parente o affine entro il secondo grado, svolga attività presso Enti di patronato nello stesso ambito territoriale in cui il dipendente opera debbono osservare gli obblighi di dichiarazione previsti dal citato Codice di comportamento.
In tale caso, per effetto dell’obbligo di dichiarazione cui il dipendente è tenuto, il dirigente l’unità funzionale in cui il dipendente è inserito assumerà le opportune decisioni per evitare che possano determinarsi situazioni in cui possa risultare compromessa l’imparzialità dell’azione amministrativa, anche attraverso l’eventuale assegnazione del dipendente interessato a diversa aree di attività che consentano il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Avuto riguardo, inoltre, alla delicata funzione svolta nel sistema economico e produttivo del paese dal personale dell’Istituto addetto alle attività di vigilanza ispettiva, nonché al rapporto di fiducia ed imparzialità cui tale attività deve ispirarsi, per i dipendenti dell’Istituto addetti alla vigilanza ispettiva gli obblighi precedentemente richiamati assumono una valenza ed incidenza molto più diretta rispetto alla generalità del personale.
In tale caso la tipologia tipica in cui ricorre l’obbligo di dichiarazione è il caso in cui il coniuge, il convivente ovvero un parente o affine entro il secondo grado, di dipendenti dell’Istituto addetti alle attività di vigilanza ispettiva, eserciti attività di consulente del lavoro, dottore commercialista o ragioniere commercialista, o una professione nell'ambito della quale è consentito per legge l'espletamento della stessa attività di consulenza nel campo tributario e fiscale, nell'ambito della circoscrizione (provinciale, secondo l'albo di iscrizione) in cui il dipendente esercita l’attività di vigilanza ispettiva.
Sempre per effetto degli obblighi di dichiarazione posti dal Codice di comportamento in capo al dipendente pubblico, il personale addetto alla vigilanza ispettiva deve astenersi dalla partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività presso realtà economico aziendali nelle quali sia lo stesso dipendente ad avere interessi personali.
È altresì del tutto evidente, nel caso di svolgimento delle attività di vigilanza ispettiva, l’obbligo di dichiarazione per i casi in cui il coniuge, il convivente ovvero un parente o affine entro il secondo grado abbia interessi personali o economici in aziende operanti nella provincia in cui il dipendente opera.
In tutti i casi sopra descritti, al fine di dare corso agli obblighi di astensione previsti dall’articolo 6 del Codice di comportamento, sarà cura del Dirigente regionale impegnare il dipendente addetto alle attività di vigilanza ispettiva all’espletamento di detti compiti ispettivi in province diverse rispetto a quelle in cui si rappresentano le situazioni ove deve essere fatto rispettare l’obbligo di astensione.
Ove il dipendente non intenda operare in province diverse da quelle presso le quale sussiste il predetto obbligo di astensione, può chiedere il passaggio ad altro profilo professionale che potrà essere disposto anche in eventuale soprannumero. Tale passaggio sarà comunque disposto in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione.
Da ultimo, si fa rilevare a tutti i dipendenti dell'Istituto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento, ove dovessero determinare comportamenti difformi da quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di doveri del dipendente, potrà ricadere nel sistema sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Quanto alle disciplina vigente per i dipendenti pubblici in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si porta a conoscenza di tutto il personale che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 662/96 - e comunque nel rispetto della legge n. 675/96 (cd legge sulla privacy) - è possibile procedere a verifiche ispettive anche a campione mediante l’utilizzo di informazioni residenti su archivi automatizzati e non di altre pubbliche amministrazioni.
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IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
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