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DOSSIER |
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Commento e illustrazione del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n.61 |
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Le correzioni del 23 Febbraio 2001 al Decreto
Legislativo n.61 |
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Gli adempimenti contrattuali derivanti dal Decreto
e lo stato della attuali normative contrattuali* |
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Le normative dei CCNL sul Part time |
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Il part time in Italia e raffronti europei* |
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Testo del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61con le correzioni del DL 23
Febbraio 2001 |
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Testo della Direttiva UE 97/81/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale |
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La normativa abrogata:Testo dell'Art 5. della Legge 19 dicembre 1984 n.863 |
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COMMENTO E ILLUSTRAZIONE |
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Premessa Il decreto legislativo viene emesso in attuazione della direttiva 97/81/CE, che a sua volta raccoglieva l'accordo sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, avente come finalità le pari opportunità e l'incentivazione del part-time. Il decreto non è la mera traduzione della direttiva ma opera una profonda innovazione nella normativa introducendo la possibilità del ricorso al lavoro supplementare e alla flessibilità oraria. Viene quindi abrogata e sostituita la precedente normativa, in particolare l'articolo 5 della legge 863/84 che conteneva la normativa di riferimento per il part-time. La emanazione del decreto si è intrecciata con il quesito referendario promosso dai radicali, non ammesso dalla Corte Costituzionale, che aveva per oggetto proprio l'abrogazione dell'art.5 della 863/84. 1) Definizioni, forme e contenuti del contratto Viene definito come lavoro a tempo pieno quello stabilito dall'art.13 del "Pacchetto Treu". (40 ore settimanali). Di conseguenza si definisce lavoro a tempo parziale quello, stabilito dal contratto individuale, inferiore. (naturalmente non dovuto a riduzione di orario e/o multioperiodale). E' definito il part-time sia verticale che orizzontale mentre è demandato alla contrattazione la possibilità di definire part-time misto tra verticale ed orizzontale. Il contratto di part-time è un contratto individuale, stipulato in forma scritta, nel quale deve essere contenuta l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. L'orario supplementare corrisponde a prestazioni lavorative svolte oltre l'orario concordato nel contratto individuale ed ha come limite l'orario del tempo pieno. L'assunzione a part-time può avvenire anche a tempo determinato. Le prestazioni di lavoro supplementare e la stipula di patti di clausola elastica possono avvenire solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure per rapporti a tempo determinato relativi alla sostituzione di personale assente. I contratti collettivi possono ampliare le causali. Copia del contratto va inviata alla Direzione Provinciale del lavoro entro 30 giorni 2) Orario supplementare a) Limiti Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni di lavoro supplementare; è necessario il consenso del lavoratore ed, in ogni caso, il rifiuto non costituisce giustificato motivo per il licenziamento. E' demandato alla contrattazione nazionale stabilire: - Il limite annuo di ore effettuabili di lavoro supplementare; la contrattazione di secondo livello non può superare tale limite - Il limite massimo di ore supplementari effettuabili nella giornata. - Le causali obiettive per le quali è ammesso il ricorso al lavoro supplementare Premesso che le normative attuali continuano a valere per un anno, in attesa dell'adeguamento delle normative, il lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10% dell'orario contrattuale riferito al massimo al mese ed utilizzabile in un arco di tempo superiore alla settimana. Nel part-time verticale, naturalmente, le prestazioni di lavoro supplementare possono essere richieste solo per le giornale lavorative e, in tal caso si applicano le normative sugli straordinari relative al rapporto a tempo pieno percentualizzando i tetti annui contrattuali o di legge applicati sulla base della legge 409/98. I contratti collettivi possono prevedere criteri e modalità per assicurare, su sua richiesta, al lavoratore a tempo parziale il consolidamento nel proprio orario di lavoro delle ore di lavoro supplementare svolte in via non occasionale. b) retribuzione Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. L'eventuale maggiorazione deve essere stabilita dai contratti collettivi. La maggiorazione può avvenire sulla retribuzione oraria ed è previsto che l'incidenza delle ore supplementari sugli istituti indiretti possa essere tradotta in una maggiorazione forfettaria della retribuzione delle ore supplementari. Le ore supplementari di fatto svolte oltre i limiti consentiti sono assoggettate ad una maggiorazione aggiuntiva del 50%. c) decadenza della normativa contrattuale vigente In tema di lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale entra immediatamente in vigore la norma relativa al consenso del lavoratore interessato. La attuale normativa contrattuale resta in vigore per il massimo di un anno. 3) Clausole elastiche a) normativa I contratti collettivi di lavoro possono prevedere la possibilità di clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa indicando condizioni e modalità a fronte delle quali il datore di lavoro, con un preavviso di almeno 10 giorni, può variare la collocazione rispetto a quella inizialmente concordata. La clausola elastica deve essere formalizzata per iscritto anche all'atto della stipula del contratto. Nella clausola deve essere contenuto espressamente il diritto al recesso e che il lavoratore è a conoscenza che il suo rifiuto a stipulare il patto elastico non costituisce giustificato motivo di licenziamento. b) diritto di recesso Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto di recedere dal patto di clausola elastica per le seguenti motivazioni: - esigenze familiari - tutela della salute certificata dal servizio sanitario pubblico - altra attività lavorativa subordinata od autonoma Il recesso dovrà essere effettuato in forma scritta, con un mese di preavviso, non prima di cinque mesi dalla stipula del patto. I contratti collettivi possono introdurre ulteriori motivi oggettivi per il recesso a partire da esigenze di studio e formazione A seguito del recesso decade la clausola elastica e valgono rigidamente le collocazioni temporali stabilite dal contratto individuale. E' possibile, successivamente, stabilire un nuovo patto di clausola elastica c) retribuzione della clausola elastica La stipula di un patto di clausola elastica comporta a favore del lavoratore una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto. La misura della maggiorazione viene stabilita dai contratti collettivi. 4) Inquadramento del lavoratore a tempo parziale Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, cioè quello inquadrato nello stesso livello secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi. 5) Principi di non discriminazione a) benefici uguali a quelli di un lavoratore a tempo pieno - retribuzione oraria - periodo di prova e ferie - astensione obbligatoria e facoltativa per maternità - conservazione del posto per malattia, infortunio e malattie professionali - tutela della salute e sicurezza - l'accesso alla formazione professionale e ai servizi sociali aziendali - diritti sindacali b) benefici proporzionati all'entità della prestazione - retribuzione globale - retribuzione feriale - trattamenti economici per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità E' demandata alla contrattazione la possibilità di stabilire emolumenti in misura più che proporzionale 6) Tutela del lavoro a tempo parziale Il rifiuto del lavoratore a tempo pieno di trasformare il proprio rapporto a tempo parziale o viceversa non costituisce giustificato motivo per il licenziamento. Per la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è richiesto un atto scritto redatto, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza del rappresentante sindacale aziendale o del sindacato territoriale. Nel caso di assunzioni a tempo pieno il datore di lavoro deve dare la precedenza ai lavoratori a tempo parziale adibiti a mansioni equivalenti occupati nella stessa unità produttiva od in unità produttive collocate entro 100 chilometri; all'interno di questi criteri la priorità spetta a coloro che avevano precedentemente trasformato il tempo pieno in tempo parziale. Nel caso di assunzioni a tempo parziale il datore è tenuto ad informare il personale a tempo pieno ed a prendere in considerazione le eventuali richieste di trasformazione del tempo pieno in tempo parziale. Su richiesta del lavoratore l'eventuale rifiuto del datore dovrà essere espresso per iscritto. 7) Incentivazione del lavoro a tempo parziale Per i datori di lavoro (privati ed enti pubblici economici) che effettuano assunzioni a tempo indeterminato ad incremento degli organici sono previsti benefici contributivi che saranno definiti da un Decreto del Ministero del Lavoro. 8) Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale Per quanto riguarda l'attività sindacale di cui al Titolo III° della Legge 300/70 i lavoratori a part-time si computano come unità intere. In tutti gli altri casi si computano in proporzione all'orario svolto. 9) Applicabilità al settore agricolo Per il settore agricolo le modalità di applicazione sono determinate dagli accordi collettivi. 10) Sanzioni Le sanzioni sono incentrate sull'obbligo della forma scritta del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tali sanzioni, su richiesta del lavoratore, possono arrivare alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno. 11) Disciplina previdenziale La disciplina previdenziale è la stessa che per il tempo pieno salvo, evidentemente, la maturazione proporzionalmente ridotta della rendita previdenziale. 12) Disciplina del part-time nelle Amministrazioni Pubbliche Per quanto riguarda le specificità del pubblico si consiglia di fare riferimento alla nota presente sul sito della Funzione Pubblica Nazionale CGIL del settore mercato del lavoro. 13) Verifica Entro il 31 Dicembre 2000 verrà effettuata una verifica in ordine all'effetto delle misure di incentivazione e della normativa contrattuale sul lavoro supplementare. |
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COMMENTO E ILLUSTRAZIONE |
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Sulla base dell'art.12 del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n.61 che prevedeva una verifica entro il 31 Dicembre del 2000, il Consiglio dei Ministri ha emanato il 23 Febbraio del 2001 un Decreto Legislativo di carattere correttivo ed integrativo. 1) Istituzzionalizzazione del part-time misto 2) Tetto annuo delle ore supplementari 3) Maggiorazione per le ore supplementari 4) Maggiorazione per il superamento del tetto per il supplementare 5) Preavviso per l'uso della clausola elastica 6) Diritto di recesso dalla clausola elastica 7) Precedenza per assunzione a tempo pieno 8) Computo dei lavoratori a tempo parziale |
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ADEMPIMENTI E AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI |
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Nel Decreto legislativo
sul part-time esistono rimandi alla contrattazione che implicano
aggiornamenti dei contratti nazionali. L'elenco segue il tracciato
della legge. 1) I livelli della
contrattazione e soggetti Dove non espressamente
indicato altrimenti, i livelli della contrattazione su tali materie sono il
contratto nazionale ed il contratto aziendale stipulato con l'assistenza dei
sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale. I soggetti contrattuali
risultano quindi essere le organizzazioni sindacali firmatarie e le
rappresentanze sindacali aziendali che, su queste materie, debbono essere
assistite. 2) Part time misto La combinazione tra part time
verticale ed orizzontale deve essere espressamente prevista contrattualmente
e definire modalità nonchè eventuali implicazioni economiche. 3) Informativa alle
rappresentanze sindacali aziendali Il datore è tenuto ad
informare con cadenza annuale sull'andamento delle assunzioni a part time,
sulla tipologia delle stesse e sul ricorso al lavoro supplementare. Sono fatte salve le condizioni
contrattuali più favorevoli. 4) Orario supplementare In tema di orario
supplementare le vigenti normativa restano in vigore al massimo per un anno
per cui entro tale limite debbono essere aggiornate. a) Limiti massimi e causali dell'orario
supplementare In tema di limite massimo, la contrattazione ha tempo un
anno per introdurre le normative secondo i criteri di legge. b) retribuzione dell'orario
supplementare I contratti collettivi debbono fissare la percentuale di
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto. Nel caso di superamento del limite massimo orario per le
prestazioni supplementari i contratti collettivi possono stabilire una
percentuale di maggiorazione superiore a quella di legge del 50%. c) consolidamento delle ore
supplementari I contratti collettivi debbono stabilire criteri e
modalità per il consolidamento, in tutto od in parte, delle ore supplementari
svolte in maniera non occasionale. 5)
Clausole elastiche La
possibilità di clausole elastiche nel contratto di lavoro part time deve
essere espressamente prevista nel contratto collettivo Alla
contrattazione è demandato di indicare le condizioni e le modalità. Alla
contrattazione è demandato anche la possibilità di allargare le causali per
le quali il lavoratore può denunciare il patto di clausola elastica; in
particolare la legge indica le materie di studio e formazione. 6)
Deroghe ulteriori al vincolo del tempo indeterminato Per
quanto riguarda il lavoro supplementare come per la clausola elastica la
legge richiede che il rapporto sia a tempo indeterminato con la sola
eccezione della sostituzione di personale assente. La
contrattazione può prevedere ulteriori deroghe. 7)
Periodo di prova e conservazione del posto di lavoro in caso di malattia I
contratti collettivi possono prevedere, nel caso si part time verticale che
il periodo di prova e la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
siano modulati, cioè diversi da quelli del tempo pieno che è la prescrizione
di legge. 8)
Retribuzione del lavoro a tempo parziale I
contratti collettivi possono stabilire che la retribuzione avvenga in misura
superiore alla diretta proporzionalità delle ore rispetto al tempo pieno. 9)
Comunicazione della assunzione di personale e tempo parziale I contratti collettivi possono stabilire modalità diverse da quelle minime di legge sulla modalità di comunicazione ai lavoratori a tempo pieno delle assunzioni a part time. |
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Le normative dei CCNL sul Part Time |
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La ricerca è stata svolta utilizzando l'archivio dei
contratti nazionali del CNEL; è quindi possibile che vi siano contenute
inesattezze ed imprecisioni dovute allo stato di aggiornamento dei testi. Andando nel dettaglio dei
vari CCNL si può notare che nella quasi totalità dei casi non sono stati
introdotti regimi di orario flessibili, tranne che per i contratti dei
chimici (settore farmaceutico), del commercio (settore turismo) e,
recentemente, nei Tessili. I Chimici ed il Commercio hanno utilizzato clausole flessibili di tipo "plurisettimanale", inoltre il Credito e i Metalmeccanici hanno rimandato il tutto alla contrattazione aziendale. |
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Categorie |
Supplementare |
Flessibilità |
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Limite orario * |
Vincoli |
Maggiorazioni |
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C |
CHIMICO, FARMACEUTICA E
AFFINI: INDUSTRIE |
Nessuno |
Giustificato motivo |
10% |
Media plurisettimanale |
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GOMMA E PLASTICA: INDUSTRIE |
Nessuno |
Giustificato motivo |
No |
No |
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CHIMICA GOMMA PLASTICA E
VETRO: ARTIGIANE |
15% |
Consenso individuale |
No |
No |
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M |
METALMECCANICI: INDUSTRIE |
Part-time vert.: 2 ore giorn.; 8 ore sett. Part-time orizz.: fino a raggiungere il limite di 40 ore, non piu' del 50% della prestazione mensile |
Giustificato motivo |
Per i contratti che prevedono 40 ore sett. :
magg. pari ai lav. a tempo pieno. Per i contratti che prevedono meno di 40 ore sett. : magg. del 10% |
Modifiche di fascia oraria concordate di volta in volta |
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C
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COMMERCIO SERVIZI |
72 ore annue |
Consenso individuale |
27% |
No |
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TURISMO: AZIENDE
CONFCOMMERCIO |
130 ore annue |
Giustificato motivo |
30% |
Orari plurisettimanali |
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|
IMPRESE DI PULIZIA (AUSITRA) |
Nessuno |
Consenso individuale e consolidamento |
Non specificate |
No |
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T |
TESSILI ABBIGLIAMENTO -
CALZE E MAGLIE : INDUSTRIE |
Nessuno |
Specifiche esigenze organizzative |
24% |
Introduzione di clausole elastiche |
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CALZATURE: INDUSTRIE |
Nessuno |
Specifiche esigenze organizzative |
24% |
Introduzione di clausole elastiche |
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A |
ALIMENTARISTI: INDUSTRIE |
Volontarietà e consenso dell' azienda e dei lavoratori |
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ALIMENTARISTI: ARTIGIANE # |
Nessuno |
Accordo tra i sogg. interessati |
Non specificate |
No |
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OLEARIA E MARGARINIERA:
INDUSTRIE |
Intesa definita all'accordo di rinnovo |
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AGRICOLTURA: OPERAI E
FLOROVIVAISTI |
Si rimanda alla legge 863/84 |
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P |
EDITORIA E GRAFICA:
INDUSTRIE |
Nessuno |
Consenso individuale |
Si (prop. ad ore lavorate) |
No |
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CARTARIE E CARTOTECNICHE:
INDUSTRIE |
Nessuno |
Consenso individuale |
Si (prop. ad ore lavorate) |
No |
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RAI: OPERAI E IMPIEGATI |
Divieto di prolungamento di orario, compreso tra le 20 e le 30 ore |
No |
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A A |
TELECOMUNICAZIONI INTERSIND
(ex SIP, TELESPAZIO, ITALCABLE) |
Nessuno |
Giustificato motivo |
Si (prop. ad ore lavorate) |
No |
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ENTE POSTE ITALIANE |
50 ore annue |
Giustificato motivo |
Si (prop. ad ore lavorate) |
No |
|
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E |
EDILI: INDUSTRIE # |
Nessuno |
Comprovate esigenze tecnico-organizzative |
Non specificate |
No |
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CEMENTO, CALCE, GESSO:
INDUSTRIE |
Nessuno |
Esigenze tecnico-organizzative per ragioni obiettive e non permanenti |
Non specificate |
No |
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|
LEGNO, ARREDAMENTO:
INDUSTRIE |
Nessuno |
Esame congiunto a livello aziendale |
20% |
No |
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T |
FERROVIERI |
Il personale resta escluso da prestazioni supplementari |
No |
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AUTOFERROTRANVIERI |
12 ore mensili (part-time orizz.); 88 ore annue (vert.) |
Nessuno |
9% (18% se in giorno festivo) |
No |
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AUTOTRASPORTO MERCI |
8 ore mensili (part-time orizz.); 88 ore annue (vert.) |
Nessuno |
15% |
No |
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|
AEREO: ASSISTENTI DI VOLO |
Nessuno |
Nessuno |
Legate a fasce orarie |
No |
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|
C |
CREDITO |
50 ore annue |
Nessuno |
Non specificate |
Secondo esigenze aziendali |
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ASSICURAZIONI |
60 ore annue; lav. suppl. > 1 ora solo su accordo azien. |
Nessuno |
10% |
No |
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U R |
ENTI DI RICERCA + |
Il personale resta escluso da prestazioni supplementari |
No |
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|
UNIVERSITA' + |
Il personale resta escluso da prestazioni supplementari |
No |
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S |
SCUOLA: COMPARTO PUBBLICO |
Trattamento proporzionale alla prestazione lavorativa; il personale resta escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo |
No |
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|
SCUOLE: FORMAZIONE
PROFESSIONALE SISTEMA REGIONALE |
Trattamento proporzionale alla prestazione lavorativa; il personale resta escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo |
No |
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F P
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MINISTERI |
Il personale resta escluso da prestazioni supplementari |
No |
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ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI |
Il personale resta escluso da prestazioni supplementari |
No |
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ENTI LOCALI: REGIONI |
Il personale resta escluso da prestazioni supplementari |
No |
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SANITA' : PERSONALE NON
MEDICO AREA PRIVATA |
2 ore giornaliere; 60 ore annue |
Esigenze di servizio o difficoltà organizzative |
Si (prop. ad ore lavorate) |
No |
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SANITA' : COMPARTO PUBBLICO |
30 ore annue |
Eccezionali e temporanee esigenze org. (è esclusa la prest. straord. o di pronta disp.) |
Ordinaria retribuzione oraria o recupero in altre giorn. |
No |
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IGIENE URBANA: PRIVATE |
Il personale resta escluso da prestazioni supplementari |
No |
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IGIENE URBANA:
MUNICIPALIZZATE |
50 ore annue |
Casi eccezionali |
Si (prop. ad ore lavorate) |
No |
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* si deve comunque intendere che il limite massimo
dell'orario supplementare nel part-time è quello contrattuale
# si fa riferimento alla legge n. 863/84
+ solo per il part-time di tipo
"verticale" (articolazione della prestazione solo in alcuni periodi)
sono consentite,
ove eccezionalmente necessarie, prestazioni eccedenti l'orario normale di
lavoro
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Il Part Time in italia e raffronti europei |
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In Italia l'utilizzo del
rapporto di lavoro a tempo parziale è di molto inferiore al resto dell'UE (7%
contro il 17.7% nel '97). - Il tasso di attività
femminile nel nostro paese è del 34,4% contro il 45,6% nell'UE; ciò vuol dire
9.8 punti sotto la media in Europa e 13,3 punti sotto in Italia. - Il tasso di
disoccupazione femminile nel nostro paese è del 16.7% contro il 12.4%
nell'UE; ciò vuol dire 1.6 punti sopra in Europa e 4.3 punti sopra in Italia. - mentre la distanza tra
Italia ed UE nell'uso del part time è 2.5 punti per gli uomini, è addirittura
di 18.7 punti per le donne - ancora più significativo è il dato delle donne che lavorano part time come scelta che rappresentano in Italia il 27% ed in Europa il 64% . |
TAVOLA 1
INCIDENZA DEL LAVORO PART-TIME PER SETTORE DI ATTIVITA': CONFRONTO
INTERNAZIONALE (lavoratori dipendenti)
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PAESI |
SETTORI |
|||
|
|
AGRICOLTURA |
INDUSTRIA |
SERVIZI |
TOTALE |
|
EU-15 |
15.3 |
6.3 |
22.8 |
17.7 |
|
BELGIO |
22.6 |
4.7 |
21.9 |
16.8 |
|
DANIMARCA |
18.0 |
9.6 |
29.0 |
23.6 |
|
GERMANIA |
11.8 |
7.7 |
23.6 |
17.6 |
|
GRECIA |
19.2 |
1.7 |
3.7 |
3.4 |
|
SPAGNA |
6.0 |
2.2 |
11.3 |
8.1 |
|
FRANCIA |
15.4 |
5.5 |
22.3 |
17.6 |
|
IRLANDA |
12.0 |
4.2 |
18.4 |
13.7 |
|
ITALIA |
19.1 |
3.7 |
8.3 |
7.0 |
|
LUSSEMBURGO |
0.0 |
1.9 |
10.8 |
8.5 |
|
OLANDA |
40.1 |
15.9 |
42.7 |
38.4 |
|
AUSTRIA |
12.2 |
6.3 |
19.0 |
14.8 |
|
PORTOGALLO |
15.8 |
2.2 |
6.7 |
5.3 |
|
FINLANDIA |
14.2 |
2.9 |
14.2 |
10.9 |
|
SPAGNA |
22.8 |
8.8 |
31.3 |
25.2 |
|
UK |
18.9 |
7.6 |
31.8 |
25.3 |
Fonte: Eurostat - Labour
Force Survey 1997
TAVOLA 2
INCIDENZA DEL LAVORO
PART-TIME PER SESSO: CONFRONTO INTERNAZIONALE
|
ITALIA |
EU-15 |
DISTANZA I-E |
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|
UOM |
DON |
DIFF.I |
UOM |
DON |
DIFF.E |
UOM |
DON |
|
3.3 |
13.7 |
-10.4 |
5.8 |
32.4 |
-26.6 |
-2.5 |
-18.7 |
Fonte: Eurostat - Labour
Force Survey 1997
TAVOLA 3
ORE MEDIAMENTE
LAVORATE A PART-TIME PER SESSO: CONFRONTO INTERNAZIONALE
|
|
UOMINI |
DONNE |
TOTALE |
|
ITALIA |
28.3 |
22.2 |
23.7 |
|
EU-15 |
19.0 |
19.8 |
19.7 |
Fonte: Eurostat - Labour
Force Survey 1997
TAVOLA 4
MOTIVAZIONI FORNITE
DAGLI IMPIEGATI SUL PROPRIO CONTRATTO A PART-TIME: CONFRONTO CON LA MEDIA
EUROPEA, PER SESSO (dati percentuali)
|
MOTIVAZIONI |
ITALIA |
EU - 15 |
||||
|
|
UOMINI |
DONNE |
DIFF. |
UOMINI |
DONNE |
DIFF. |
|
Formazione in corso |
4.5 |
2.5 |
2.0 |
22.9 |
6.2 |
16.7 |
|
Malattia / invalidità |
3.8 |
1.3 |
2.5 |
5.4 |
1.7 |
3.7 |
|
Non trovano full-time |
46.0 |
34.5 |
11.5 |
26.7 |
17.9 |
8.8 |
|
Non vogliono full-time |
20.0 |
27.3 |
-7.3 |
34.7 |
64.4 |
-29.7 |
|
Altre motivazioni |
21.8 |
32.5 |
-10.7 |
7.6 |
8.5 |
-0.9 |
|
Motivazione non fornita |
3.9 |
1.9 |
2.0 |
2.7 |
1.4 |
1.3 |
|
Totale |
100.0 |
100.0 |
/ |
100.0 |
100.0 |
/ |
Fonte: Eurostat - Labour
Force Survey 1997
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DECRETO
LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61 |
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DECRETO
LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61 "Attuazione della
direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e
87 della Costituzione; VISTA la direttiva
97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES; VISTA la legge 5 febbraio
1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A; VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; SULLA PROPOSTA del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le
pari opportunità e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione
può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. 2. Ai fini del presente decreto legislativo si
intende: a. per "tempo pieno" l’orario normale di
lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati; b. per "tempo parziale" l’orario di
lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che
risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a); c. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; d. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che
l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; d-bis. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) e. per "lavoro supplementare" quello
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro
concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite
del tempo pieno. 3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto. 4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate
anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3. Art. 2 Forma e contenuti del contratto di
lavoro a tempo parziale 1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato
in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il
datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo
parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio
mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione
dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì
tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con
cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la
relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è
contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e
della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei
termini di cui all’articolo 3, comma 7. Art.3 Modalità del rapporto di lavoro a
tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole
elastiche 1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto
dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti
indicati nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente
applichi, stabilisce: a. il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione di anno; b. il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili nella singola giornata lavorativa; c. le causali obiettive in relazione alle quali si
consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al
presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al
lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della
durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. 3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato.
L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie; 5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie
in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si
applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a
tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla
legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono riproporzionati in relazione alla
durata della prestazione lavorativa a tempo parziale. 6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte
in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano
l’applicazione di una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria
globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del
contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I
medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità
per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il
consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro
supplementare svolto in via non meramente occasionale. 7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di
lavoro della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese ed all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo
1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di
prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte
delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a
quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma
2. 8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del
potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a
tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10
giorni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
prevedere una durata del preavviso inferiore a 10 giorni ma, comunque, non
inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono
prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai
contratti collettivi di cui al medesimo comma 7. 9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto
di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della
data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle
modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11. 10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al
comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di
tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o
autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui
alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno 5
mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata
da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla
lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un
periodo superiore ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I
medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per
l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di
studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni
obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al
comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso. 11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare
il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di
ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento. 12. A seguito della denuncia di cui al comma 10
viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo
2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto
scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente
articolo. 13. L’effettuazione di prestazioni lavorative
supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo
le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il
contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e,
nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste
dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento
di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad
altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla
legislazione vigente. 14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati
all’attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui
rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di
lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai
commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto
di lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce
comportamento valutabile ai fini dell’applicazione della norma di cui al
comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10. 15. Ferma restando l’applicabilità immediata della
disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in
materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
oltre il 30 Settembre 2001. Art. 4 Principio di non discriminazione 1. Fermi restando i divieti di discriminazione
diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a
tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al
lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale. 2. L’applicazione del principio di non
discriminazione comporta che: a. il lavoratore a tempo parziale benefici dei
medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare
per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del
periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di
conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro,
malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di
formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai
servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e
differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali,
ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e
quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora
l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale;
b. il trattamento del lavoratore a tempo parziale
sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione
feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il
contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui
all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a
tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere
variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale. Art. 5 Tutela ed incentivazione del
lavoro a tempo parziale 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il
proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti
risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con
l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale
aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di
cui al presente decreto legislativo. 2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno
il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore
dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive
site entro 50 km. dall’unità produttiva interessata dalla programmata
assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a
quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, dando priorità a
coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di
precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente
dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto
della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza
riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della
prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo
parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al
personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere
in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del
rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore
interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente
motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione
di cui al primo periodo del presente comma. 4. I benefici contributivi previsti dall’articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere
riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in
relazione alla durata dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo
parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non
imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a
tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti
calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi
precedenti la stipula dei predetti contratti. Art. 6 Criteri di computo dei lavoratori
a tempo parziale 1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di
legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della
consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel
complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario
svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo
1; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario
eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a
unità intere di orario a tempo pieno 2. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina
di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere,
quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. Art. 7 Applicabilità nel settore agricolo 1. Le modalità di applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore
agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro
supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione
della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono
determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi. Art. 8 Sanzioni 1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la
forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti
mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo
2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia
giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per
le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta. 2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non
comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del
lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento
giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con
riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della
sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva
la possibilità di concordare per iscritto un clausola elastica in ordine alla
sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale,
osservandosi le disposizioni di cui all’articolo 3. In luogo del ricorso
all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al
comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui all’articolo 1, comma 3. 3. In caso di violazione da parte del datore di
lavoro del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma 2, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla
differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli
sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi
successivi a detto passaggio. 4. La mancata comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo,
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per
ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti
importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Art. 9 Disciplina previdenziale 1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale
ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai
lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di
una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di
ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti
di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono
le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle
ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività
principale per gli effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo
familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo
26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non
è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo
2.".
3. La retribuzione da valere ai fini
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente
rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su
base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di
lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita
con le modalità di cui al comma 1. 4. Nel caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai
fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si
computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai
periodi di lavoro a tempo parziale. Art. 10 Disciplina del part-time nei
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle
contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo
restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in
particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Art. 11 Abrogazioni 1. Sono abrogati: a. l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; b. la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi
collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la
trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale",
nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Art. 12 Verifica 1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate
dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni
dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all’esigenza
di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione
introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo
delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000 |
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Direttiva
97/81/CE sul Lavoro a tempo parziale |
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Direttiva 97/81/CE del
Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES -/Accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale (Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA, visto l'accordo sulla
politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale del
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4,
paragrafo 2, vista la proposta della
Commissione, 1. considerando che, sulla base del protocollo (n.
14) sulla politica sociale, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito denominati "Stati
membri"), desiderosi di attuare la Carta sociale del 1989 hanno
convenuto un accordo sulla politica sociale; 2. considerando che le parti sociali, in forza
dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, possono
richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati
in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione; 3. considerando che il punto 7 della Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra
l'altro che "la realizzazione del mercato interno deve portare ad un
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella
Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali
condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal
lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a
tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale"; 4. considerando che il Consiglio non ha deliberato
sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per
quanto riguarda le distorsioni di concorrenza (1), né sulla modifica a tale
proposta (2), né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti
di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro (3); 5. considerando che le conclusioni del Consiglio
europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per
promuovere l'occupazione e la parità di opportunità tra donne e uomini e
hanno richiamato l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare
l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante
un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei
lavoratori che alle esigenze della competitività; 6. considerando che la Commissione, in ottemperanza
all'articolo 3 paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato
le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa
alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori; 7. considerando che la Commissione, convinta a
seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha
nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in
questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo; 8. considerando che le organizzazioni
intercategoriali a carattere generale [Unione delle confederazioni europee
dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), Centro europeo dell'impresa
pubblica (CCEP), Confederazione europea dei sindacati (CES)] hanno informato
la Commissione, con lettera congiunta del 19 giugno 1996, che intendevano avviare
il procedimento previsto all'articolo 4 dell'accordo sulla politica sociale;
che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta del 12 marzo
1997, un periodo supplementare di tre mesi; che la Commissione ha concesso
tale periodo; 9. considerando che il 6 giugno 1997 dette
organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda
congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro, conformemente
all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale; 10. considerando che il Consiglio, nella sua
risoluzione del 6 dicembre 1994 relativa ad alcune prospettive di una
politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e
sociale dell'Unione (4), ha invitato le parti sociali a sfruttare le
possibilità di concludere convenzioni, in quanto sono di norma più vicine
alla realtà sociale e ai problemi sociali; 11. considerando che le parti firmatarie hanno
inteso concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale enunciante i
principi generali e le prescrizioni minime in materia di lavoro a tempo
parziale; che esse hanno espresso la volontà di stabilire un quadro generale
per l'eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale
e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale
su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori; 12. considerando che le parti sociali hanno voluto
attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo parziale, pur dichiarando
di voler di esaminare l'esigenza di accordi analoghi per altre forme di
lavoro; 13. considerando che nelle conclusioni del
Consiglio europeo di Amsterdam i Capi di Stato e di governo dell'Unione
europea si sono vivamente rallegrati dell'accordo concluso dalle parti
sociali in materia di lavoro a tempo parziale; 14. considerando che l'atto appropriato per
l'attuazione dell'accordo quadro è costituito dalla direttiva del Consiglio
ai sensi dell'articolo 189 del trattato; che tale atto vincola gli Stati
membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia alle
autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi; 15. considerando che gli obiettivi della presente
direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, ai
sensi dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati
nell'articolo 3 B del trattato; che la presente direttiva non eccede quanto è
necessario per raggiungere tali obiettivi; 16. considerando che, per quanto riguarda i termini
impiegati nell'accordo quadro e non precisamente definiti in materia
specifica, la presente direttiva lascia agli Stati membri il compito di
definirli in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, come nel caso
di altre direttive adottate in materia sociale che adoperano termini simili,
a condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro; 17. considerando che la Commissione ha elaborato la
sua proposta di direttiva del Consiglio, conformemente alle proprie
comunicazioni del 14 dicembre 1993 sull'attuazione del protocollo sulla
politica sociale e del 18 settembre 1996 sull'andamento e sul futuro del
dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto del carattere
rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ciascuna clausola
dell'accordo quadro; 18. considerando che la Commissione ha elaborato la
propria proposta di direttiva in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2
dell'accordo sulla politica sociale, il quale prevede che la legislazione in
campo sociale "evita d'imporre obblighi amministrativi, finanziari e
giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese"; 19. considerando che la Commissione, in linea con
la sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l'attuazione del
protocollo (n. 14) sulla politica sociale, ha informato il Parlamento europeo
sottoponendogli il testo della sua proposta di direttiva contenente l'accordo
quadro; 20. considerando che la Commissione ha inoltre
informato il Comitato economico e sociale; 21. considerando che la clausola 6, paragrafo 1
dell'accordo quadro dispone che gli Stati membri e/o le parti sociali possono
mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli; 22. considerando che la clausola 6, paragrafo 2
dell'accordo quadro dispone che l'attuazione della presente direttiva non può
giustificare alcun regresso rispetto alla situazione vigente in ciascuno
Stato membro; 23. considerando che la Carta comunitaria dei
diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della
lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare quelle basate
sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze; 24. considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del
trattato sull'Unione europea afferma che l'Unione rispetta i diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
generali del diritto comunitario; 25. considerando che gli Stati membri possono
affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della
presente direttiva a condizione che essi prendano tutte le disposizioni
necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prestabiliti
dalla stessa; 26. considerando che l'attuazione dell'accordo
quadro concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1
dell'accordo sulla politica sociale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva è intesa ad attuare l'accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni
intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) riportato
nell'allegato. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi il 20 gennaio 2000 o procurano che entro tale
data le parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante
accordi; gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie
per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri possono fruire di un periodo
supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario in considerazione
di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di
tali circostanze. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al
primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi hanno adottato o
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva. Bruxelles, 15 dicembre 1997. ALLEGATO UNIONE DELLE CONFEDERAZIONI
DELL'INDUSTRIA E DEI DATORI DI LAVORO DELL'EUROPA (UNICE) CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI
SINDACATI (CES) CENTRO EUROPEO DELLE IMPRESE A
PARTECIPAZIONE STATALE ( CEEP) ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO
PARZIALE Preambolo Il presente accordo quadro è un contributo alla strategia
globale europea per l'occupazione. Il lavoro a tempo parziale ha avuto, negli
ultimi anni, importanti effetti sull'occupazione. Pertanto, le parti
firmatarie del presente accordo hanno dedicato un'attenzione particolare a
questa forma di lavoro. Le parti hanno intenzione di prendere in
considerazione la necessità di ricercare accordi analoghi per altre forme di
lavoro flessibili. Riconoscendo la diversità delle situazioni nei diversi
Stati membri e riconoscendo che il lavoro a tempo parziale è caratteristico
dell'occupazione in certi settori ed attività, il presente accordo enuncia
principi generali e prescrizioni minime relative al part-time. Esso
rappresenta la volontà delle parti sociali di definire un quadro generale per
l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo
parziale e per contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo
parziale, su basi che siano accettabili sia per i datori di lavoro, sia per i
lavoratori. Il presente accordo riguarda le condizioni di lavoro dei
lavoratori a tempo parziale, riconoscendo che le questioni relative ai regimi
legali di sicurezza sociale rinviano alle decisioni degli Stati membri. Nel
quadro del principio di non-discriminazione, le parti firmatarie hanno tenuto
conto della dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino
del dicembre 1996, dichiarazione nella quale il Consiglio sottolineava, tra
l'altro, la necessità di rendere i sistemi di sicurezza sociale più
favorevoli all'occupazione, sviluppando "sistemi di protezione sociale
capaci di adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e di offrire una tutela
sociale appropriata alle persone assunte nel quadro di queste nuove forme di
lavoro". Le parti firmatarie ritengono che tale dichiarazione debba
essere resa operativa. La CES, l'UNICE e il CEEP chiedono alla Commissione di
sottomettere il presente accordo quadro al Consiglio, affinché questi,
mediante una decisione, renda vincolanti queste prescrizioni negli Stati
membri che hanno aderito all'accordo sulla politica sociale annesso al
protocollo sulla politica sociale annesso al trattato che istituisce la
Comunità europea. Le parti firmatarie del presente accordo domandano che la
Commissione, nella sua proposta finalizzata all'attuazione del presente
accordo, chieda agli Stati membri che adottino le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del
Consiglio al più tardi due anni dopo l'adozione della decisione o di
assicurarsi (1) che le parti sociali mettano in essere le disposizioni
necessarie attraverso un accordo prima della fine del periodo indicato. Gli
Stati membri possono, per tener conto, se necessario, di difficoltà
particolari o di un'attuazione mediante contratto collettivo, disporre al
massimo di un anno supplementare per conformarsi alla presente disposizione. Senza pregiudizio per il ruolo dei tribunali nazionali e
della Corte di giustizia, le parti firmatarie del presente accordo chiedono
che ogni questione relativa all'interpretazione del presente accordo a
livello europeo venga rimessa in primo luogo a loro da parte della
Commissione perché possano fornire il loro parere. Considerazioni generali 1. Visto l'accordo sulla politica sociale annesso al
protocollo (n. 14) sulla politica sociale annesso al trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4,
paragrafo 2; 2. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo
sulla politica sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario
siano messi in atto, su richiesta congiunta delle parti firmatarie,
attraverso una decisione del Consiglio su proposta della Commissione; 3. considerando che la Commissione, nel suo secondo
documento di consultazione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e la
sicurezza dei lavoratori ha annunciato la sua intenzione di proporre una
misura comunitaria giuridicamente vincolante; 4. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo
di Essen hanno sottolineato la necessità di promuovere l'occupazione e le
pari opportunità tra donne e uomini e hanno auspicato l'assunzione di misure
che abbiano come obiettivo un "aumento dell'intensità occupazionale
della crescita, in particolare attraverso un'organizzazione del lavoro più
flessibile che risponda tanto agli auspici dei lavoratori quanto alle
esigenze della concorrenza"; 5. considerando che le parti firmatarie del presente
accordo attribuiscono importanza alle misure che facilitino l'accesso al
tempo parziale per uomini e donne che si preparano alla pensione, che
vogliono conciliare vita professionale e familiare e approfittare delle
possibilità di istruzione e formazione per migliorare le loro competenze e le
loro carriere, nell'interesse reciproco di datori di lavoro e lavoratori e
secondo modalità che favoriscano lo sviluppo delle imprese; 6. considerando che il presente accordo rinvia agli Stati
membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione di
tali principi generali, delle prescrizioni minime e delle disposizioni ivi
contenute, al fine di tener conto della situazione in ogni Stato membro; 7. considerando che il presente accordo prende in conto la
necessità di rispondere alle esigenze della politica sociale, di favorire la
competitività dell'economia della Comunità e di evitare l'imposizione di
vincoli amministrativi, finanziari e giuridici che impediscano la creazione e
lo sviluppo delle piccole e medie imprese; 8. considerando che le parti sociali si trovano nella
posizione migliore per trovare soluzioni corrispondenti ai bisogni dei datori
di lavoro e dei lavoratori e che, di conseguenza, deve essere loro assegnato
un ruolo centrale nell'attuazione e nell'applicazione del presente accordo, LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO
IL PRESENTE ACCORDO: Clausola 1: Oggetto Il presente accordo quadro ha per oggetto: a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei
confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del
lavoro a tempo parziale; b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale
su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario
di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei
lavoratori. Clausola 2: Campo di applicazione 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo
parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge,
contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro. 2. Gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali
conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali,
e/o le parti sociali a livello appropriato conformemente alle prassi
nazionali relative alle relazioni industriali, possono, per ragioni
obiettive, escludere totalmente o parzialmente dalle disposizioni del
presente accordo i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base
occasionale. Queste esclusioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente
al fine di stabilire se le ragioni obiettive che le hanno determinate
rimangono valide. Clausola 3: Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1) "lavoratore a tempo parziale", il lavoratore
il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su
un periodo di impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di
un lavoratore a tempo pieno comparabile; 2) "lavoratore a tempo pieno comparabile", il
lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di
contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile,
tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l'anzianità e le
qualifiche/competenze. Qualora non esistesse nessun lavoratore a tempo pieno
comparabile nello stesso stabilimento, il paragone si effettuerebbe con
riferimento al contratto collettivo applicabile o, in assenza di contratto
collettivo applicabile, conformemente alla legge, ai contratti collettivi o
alle prassi nazionali. Clausola 4: Principio di non-discriminazione 1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno
favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo
motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia
giustificato da ragioni obiettive. 2. Dove opportuno, si applica il principio "pro rata
temporis". 3. Le modalità di applicazione della presente clausola
sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della
legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi
nazionali. 4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati
membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai
contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono,
se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un
periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali. I
criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale a condizioni di impiego
particolari dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto del
principio di non-discriminazione previsto alla clausola 4.1. Clausola 5: Possibilità di lavoro a tempo parziale 1. Nel quadro della clausola 1 del presente accordo e del
principio di non-discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori
a tempo pieno: a) gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali
conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed
esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono
limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso,
eliminarli; b) le parti sociali, agendo nel quadro delle loro
competenze a delle procedure previste nei contratti collettivi, dovrebbero
identificare ed esaminare gli ostacoli che possono limitare le possibilità di
lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli. 2. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un
lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in
quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio
per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti
collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come
quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento
considerato. 3. Per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero
prendere in considerazione: a) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo
pieno ad un lavoro e tempo parziale che si renda disponibile nello
stabilimento; b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo
parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario, se tale
opportunità si presenta; c) la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti
a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da
facilitare il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo
parziale e viceversa; d) le misure finalizzate a facilitare l'accesso al lavoro
a tempo parziale a tutti i livelli dell'impresa, ivi comprese le posizioni
qualificate e con responsabilità direzionali, e nei casi appropriati, le misure
finalizzate a facilitare l'accesso dei lavoratori a tempo parziale alla
formazione professionale per favorire carriera e mobilità professionale; e) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti
i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale
nell'impresa. Clausola 6: Disposizioni per l'attuazione 1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere
o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel
presente accordo. 2. L'attuazione delle disposizioni del presente accordo
non costituisce giustificazione valida per ridurre il livello generale di
protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dal presente accordo e ciò
senza pregiudizio per il diritto degli Stati membri e/o le parti sociali di
sviluppare, tenuto conto dell'evoluzione della situazione, disposizioni
legislative, normative o contrattuali differenti, e senza pregiudizio per
l'applicazione della clausola 5.1 purché il principio di non-discriminazione
contemplato alla clausola 4.1 sia rispettato. 3. Il presente accordo non reca pregiudizio al diritto
delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, ivi compreso il
livello europeo, contratti che adattino e/o integrino le sue disposizioni in
modo da tener conto dei bisogni specifici delle parti sociali interessate. 4. Il presente accordo non reca pregiudizio alle
disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare a quelle relative
alla parità di trattamento o alle pari opportunità uomo/donna. 5. La prevenzione e la composizione di controversie e
ricorsi che derivino dall'applicazione del presente accordo saranno
affrontate conformemente alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi
nazionali. 6. Se una delle parti ne fa richiesta, le parti firmatarie
rivedranno il presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del
Consiglio. (1) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea. |
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La normativa abrogata: |
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Legge 19 dicembre 1984 n.863 Art
5. 1. I
lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore
rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno
possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento.
L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile
con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che
venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere
l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella
lista dei lavoratori a tempo parziale. 2. Il
contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso
devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del
contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato
provinciale del lavoro. 3. I
contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire: a) il numero
percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale
rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno; b) le
mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; c) le
modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. 3-bis. In
caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con
priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale . 4. Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3,
espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze
organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo
parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del
precedente comma 2. 5. La
retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale
il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463
, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l'importo cosí ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i
lavoratori a tempo pieno . 6. Gli
assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura
settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata
non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore
prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. 7. Qualora
non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20
del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30
maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni
familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale. 8
........................................................ 9. La
retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale
alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno . 10. Su
accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio
provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo
restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale . 11. Nel caso
di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del
trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi
di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta
disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 12. Ai fini
della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere
finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della Legge 2 aprile
1968 n.482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero
complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle
ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento
all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. 13. Il datore
di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione
delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a
favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per
ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi. 14. Il datore
di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è
assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il
datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel
precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la
disoccupazione, della somma di L.300.000. 15. Le
disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei
confronti degli operai agricoli. 16. A
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i
lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività
ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non
abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il
limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento
dell'importo del trattamento minimo inensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. 17. Le
disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori: a) istruzione
ed educazione scolare e prescolare non statale; b) assistenza
sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle
pubbliche di beneficenza ed assistenza; c) attività
di culto, formazione religiosa ed attività similari; d) assistenza
domiciliare svolta in forma cooperativa; e) credito,
per il solo personale ausiliario; f) servizio
di pulizia, disinfezione e disinfestazione; g)
proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli
stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso. 18. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere
disposta l'appplicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad
altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non
superiore alle quattro ore giornaliere. 19. Con la
medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di
lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite
minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'art. 7 del
predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo
del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. 20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984. |
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