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DOSSIER
Part Time

 

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Commento e illustrazione del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n.61

 

 

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Le correzioni del 23 Febbraio 2001 al Decreto Legislativo n.61

 

 

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Gli adempimenti contrattuali derivanti dal Decreto e lo stato della attuali normative contrattuali*

 

 

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Le normative dei CCNL sul Part time

 

 

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Il part time in Italia e raffronti europei*

 

 

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Testo del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61con le   correzioni del DL 23 Febbraio 2001

 

 

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Testo della Direttiva UE 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

 

 

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La normativa abrogata:Testo dell'Art 5. della Legge 19 dicembre 1984 n.863

 

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COMMENTO E ILLUSTRAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000 N.61 SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

Premessa

Il decreto legislativo viene emesso in attuazione della direttiva 97/81/CE, che a sua volta raccoglieva l'accordo sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, avente come finalità le pari opportunità e l'incentivazione del part-time.

Il decreto non è la mera traduzione della direttiva ma opera una profonda innovazione nella normativa introducendo la possibilità del ricorso al lavoro supplementare e alla flessibilità oraria.

Viene quindi abrogata e sostituita la precedente normativa, in particolare l'articolo 5 della legge 863/84 che conteneva la normativa di riferimento per il part-time.

La emanazione del decreto si è intrecciata con il quesito referendario promosso dai radicali, non ammesso dalla Corte Costituzionale, che aveva per oggetto proprio l'abrogazione dell'art.5 della 863/84.

1) Definizioni, forme e contenuti del contratto

Viene definito come lavoro a tempo pieno quello stabilito dall'art.13 del "Pacchetto Treu". (40 ore settimanali).

Di conseguenza si definisce lavoro a tempo parziale quello, stabilito dal contratto individuale, inferiore. (naturalmente non dovuto a riduzione di orario e/o multioperiodale).

E' definito il part-time sia verticale che orizzontale mentre è demandato alla contrattazione la possibilità di definire part-time misto tra verticale ed orizzontale.

Il contratto di part-time è un contratto individuale, stipulato in forma scritta, nel quale deve essere contenuta l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

L'orario supplementare corrisponde a prestazioni lavorative svolte oltre l'orario concordato nel contratto individuale ed ha come limite l'orario del tempo pieno.

L'assunzione a part-time può avvenire anche a tempo determinato.

Le prestazioni di lavoro supplementare e la stipula di patti di clausola elastica possono avvenire solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure per rapporti a tempo determinato relativi alla sostituzione di personale assente.

I contratti collettivi possono ampliare le causali.

Copia del contratto va inviata alla Direzione Provinciale del lavoro entro 30 giorni

2) Orario supplementare

a) Limiti

Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni di lavoro supplementare; è necessario il consenso del lavoratore ed, in ogni caso, il rifiuto non costituisce giustificato motivo per il licenziamento.

E' demandato alla contrattazione nazionale stabilire:

- Il limite annuo di ore effettuabili di lavoro supplementare; la contrattazione di secondo livello non può superare tale limite

- Il limite massimo di ore supplementari effettuabili nella giornata.

- Le causali obiettive per le quali è ammesso il ricorso al lavoro supplementare

Premesso che le normative attuali continuano a valere per un anno, in attesa dell'adeguamento delle normative, il lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10% dell'orario contrattuale riferito al massimo al mese ed utilizzabile in un arco di tempo superiore alla settimana.

Nel part-time verticale, naturalmente, le prestazioni di lavoro supplementare possono essere richieste solo per le giornale lavorative e, in tal caso si applicano le normative sugli straordinari relative al rapporto a tempo pieno percentualizzando i tetti annui contrattuali o di legge applicati sulla base della legge 409/98.

I contratti collettivi possono prevedere criteri e modalità per assicurare, su sua richiesta, al lavoratore a tempo parziale il consolidamento nel proprio orario di lavoro delle ore di lavoro supplementare svolte in via non occasionale.

b) retribuzione

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. L'eventuale maggiorazione deve essere stabilita dai contratti collettivi.

La maggiorazione può avvenire sulla retribuzione oraria ed è previsto che l'incidenza delle ore supplementari sugli istituti indiretti possa essere tradotta in una maggiorazione forfettaria della retribuzione delle ore supplementari.

Le ore supplementari di fatto svolte oltre i limiti consentiti sono assoggettate ad una maggiorazione aggiuntiva del 50%.

c) decadenza della normativa contrattuale vigente

In tema di lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale entra immediatamente in vigore la norma relativa al consenso del lavoratore interessato.

La attuale normativa contrattuale resta in vigore per il massimo di un anno.

3) Clausole elastiche

a) normativa

I contratti collettivi di lavoro possono prevedere la possibilità di clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa indicando condizioni e modalità a fronte delle quali il datore di lavoro, con un preavviso di almeno 10 giorni, può variare la collocazione rispetto a quella inizialmente concordata.

La clausola elastica deve essere formalizzata per iscritto anche all'atto della stipula del contratto.

Nella clausola deve essere contenuto espressamente il diritto al recesso e che il lavoratore è a conoscenza che il suo rifiuto a stipulare il patto elastico non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

b) diritto di recesso

Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto di recedere dal patto di clausola elastica per le seguenti motivazioni:

- esigenze familiari

- tutela della salute certificata dal servizio sanitario pubblico

- altra attività lavorativa subordinata od autonoma

Il recesso dovrà essere effettuato in forma scritta, con un mese di preavviso, non prima di cinque mesi dalla stipula del patto.

I contratti collettivi possono introdurre ulteriori motivi oggettivi per il recesso a partire da esigenze di studio e formazione

A seguito del recesso decade la clausola elastica e valgono rigidamente le collocazioni temporali stabilite dal contratto individuale.

E' possibile, successivamente, stabilire un nuovo patto di clausola elastica

c) retribuzione della clausola elastica

La stipula di un patto di clausola elastica comporta a favore del lavoratore una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto. La misura della maggiorazione viene stabilita dai contratti collettivi.

4) Inquadramento del lavoratore a tempo parziale

Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, cioè quello inquadrato nello stesso livello secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.

5) Principi di non discriminazione

a) benefici uguali a quelli di un lavoratore a tempo pieno

- retribuzione oraria

- periodo di prova e ferie

- astensione obbligatoria e facoltativa per maternità

- conservazione del posto per malattia, infortunio e malattie professionali

- tutela della salute e sicurezza

- l'accesso alla formazione professionale e ai servizi sociali aziendali

- diritti sindacali

b) benefici proporzionati all'entità della prestazione

- retribuzione globale

- retribuzione feriale

- trattamenti economici per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità

E' demandata alla contrattazione la possibilità di stabilire emolumenti in misura più che proporzionale

6) Tutela del lavoro a tempo parziale

Il rifiuto del lavoratore a tempo pieno di trasformare il proprio rapporto a tempo parziale o viceversa non costituisce giustificato motivo per il licenziamento.

Per la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è richiesto un atto scritto redatto, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza del rappresentante sindacale aziendale o del sindacato territoriale.

Nel caso di assunzioni a tempo pieno il datore di lavoro deve dare la precedenza ai lavoratori a tempo parziale adibiti a mansioni equivalenti occupati nella stessa unità produttiva od in unità produttive collocate entro 100 chilometri; all'interno di questi criteri la priorità spetta a coloro che avevano precedentemente trasformato il tempo pieno in tempo parziale.

Nel caso di assunzioni a tempo parziale il datore è tenuto ad informare il personale a tempo pieno ed a prendere in considerazione le eventuali richieste di trasformazione del tempo pieno in tempo parziale.

Su richiesta del lavoratore l'eventuale rifiuto del datore dovrà essere espresso per iscritto.

7) Incentivazione del lavoro a tempo parziale

Per i datori di lavoro (privati ed enti pubblici economici) che effettuano assunzioni a tempo indeterminato ad incremento degli organici sono previsti benefici contributivi che saranno definiti da un Decreto del Ministero del Lavoro.

8) Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

Per quanto riguarda l'attività sindacale di cui al Titolo III° della Legge 300/70 i lavoratori a part-time si computano come unità intere.

In tutti gli altri casi si computano in proporzione all'orario svolto.

9) Applicabilità al settore agricolo

Per il settore agricolo le modalità di applicazione sono determinate dagli accordi collettivi.

10) Sanzioni

Le sanzioni sono incentrate sull'obbligo della forma scritta del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Tali sanzioni, su richiesta del lavoratore, possono arrivare alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

11) Disciplina previdenziale

La disciplina previdenziale è la stessa che per il tempo pieno salvo, evidentemente, la maturazione proporzionalmente ridotta della rendita previdenziale.

12) Disciplina del part-time nelle Amministrazioni Pubbliche

Per quanto riguarda le specificità del pubblico si consiglia di fare riferimento alla nota presente sul sito della Funzione Pubblica Nazionale CGIL del settore mercato del lavoro.

13) Verifica

Entro il 31 Dicembre 2000 verrà effettuata una verifica in ordine all'effetto delle misure di incentivazione e della normativa contrattuale sul lavoro supplementare.

 

 

 

 


 

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COMMENTO E ILLUSTRAZIONE
DELLE MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000 N.61 SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

Sulla base dell'art.12 del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n.61 che prevedeva una verifica entro il 31 Dicembre del 2000, il Consiglio dei Ministri ha emanato il 23 Febbraio del 2001 un Decreto Legislativo di carattere correttivo ed integrativo.

1) Istituzzionalizzazione del part-time misto
Il part time misto da tipologia definibile solo in sede contrattuale diviene una tipologia legislativa con la conseguente liberalizzazione del suo utilizzo.

2) Tetto annuo delle ore supplementari
Qualora il limite annuo per le ore supplementari venga definito in sede territoriale od aziendale non vale più il limite stabilito in sede di contratto nazionale. Si permette cioè alla contrattazione decentrata di operare in deroga a quella nazionale.

3) Maggiorazione per le ore supplementari
Cade la disposizione che prevedeva che le ore supplementari fossero normalmente (a parte diversa pattuizione contrattuale) retribuite come ordinarie. Viene capovolta la disposizione che ora prevede come normale la maggiorazione da definire contrattualmente.

4) Maggiorazione per il superamento del tetto per il supplementare
Cade la maggiorazione del 50% per il superamento del tetto delle ora supplementari e la sua definiuzione viene rimandata alla contrattazione.

5) Preavviso per l'uso della clausola elastica
Viene data la possibilità alla contrattazione di stabilire durate inferiori ai 10 giorni ma comunque superiori alle 48 ore per il preavviso da parte del datore di lavoro di uso della clausola elastica.

6) Diritto di recesso dalla clausola elastica
Viene consentito alla contrattazione di stabilire per il diritto di recesso del lavoratore periodi più lunghi dei 5 mesi di legge in cambio di una indennità.

7) Precedenza per assunzione a tempo pieno
Il diritto di precedenza per i lavoratori part time di latre unità produttive nel caso di assunzioni a tempo pieno si riduce da distanze di 100 KM a distanze di 50 KM.

8) Computo dei lavoratori a tempo parziale
Viene formulata una dizione più precisa per il computo

 

 

 

 


 

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ADEMPIMENTI E AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI
Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 sul Lavoro a tempo parziale

 

Nel Decreto legislativo sul part-time esistono rimandi alla contrattazione che implicano aggiornamenti dei contratti nazionali.
La situazione attuale delle normative contrattuali è riportata in sintesi nella tabella allegata dalla quale si vede che in minore o maggiore misura tutte le normative contrattuali debbono essere adeguate.
Di seguito vengono elencati i rimandi alla contrattazione contenuti nel decreto legislativo; alcuni hanno carattere di cogenza mentre altri sono esercitabili facoltativamente.

L'elenco segue il tracciato della legge.

1) I livelli della contrattazione e soggetti

Dove non espressamente indicato altrimenti, i livelli della contrattazione su tali materie sono il contratto nazionale ed il contratto aziendale stipulato con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale.

I soggetti contrattuali risultano quindi essere le organizzazioni sindacali firmatarie e le rappresentanze sindacali aziendali che, su queste materie, debbono essere assistite.

2) Part time misto

La combinazione tra part time verticale ed orizzontale deve essere espressamente prevista contrattualmente e definire modalità nonchè eventuali implicazioni economiche.

3) Informativa alle rappresentanze sindacali aziendali

Il datore è tenuto ad informare con cadenza annuale sull'andamento delle assunzioni a part time, sulla tipologia delle stesse e sul ricorso al lavoro supplementare.

Sono fatte salve le condizioni contrattuali più favorevoli.

4) Orario supplementare

In tema di orario supplementare le vigenti normativa restano in vigore al massimo per un anno per cui entro tale limite debbono essere aggiornate.

a) Limiti massimi e causali dell'orario supplementare

In tema di limite massimo, la contrattazione ha tempo un anno per introdurre le normative secondo i criteri di legge.

b) retribuzione dell'orario supplementare

I contratti collettivi debbono fissare la percentuale di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto.

Nel caso di superamento del limite massimo orario per le prestazioni supplementari i contratti collettivi possono stabilire una percentuale di maggiorazione superiore a quella di legge del 50%.

c) consolidamento delle ore supplementari

I contratti collettivi debbono stabilire criteri e modalità per il consolidamento, in tutto od in parte, delle ore supplementari svolte in maniera non occasionale.

5) Clausole elastiche

La possibilità di clausole elastiche nel contratto di lavoro part time deve essere espressamente prevista nel contratto collettivo

Alla contrattazione è demandato di indicare le condizioni e le modalità.

Alla contrattazione è demandato anche la possibilità di allargare le causali per le quali il lavoratore può denunciare il patto di clausola elastica; in particolare la legge indica le materie di studio e formazione.

6) Deroghe ulteriori al vincolo del tempo indeterminato

Per quanto riguarda il lavoro supplementare come per la clausola elastica la legge richiede che il rapporto sia a tempo indeterminato con la sola eccezione della sostituzione di personale assente.

La contrattazione può prevedere ulteriori deroghe.

7) Periodo di prova e conservazione del posto di lavoro in caso di malattia

I contratti collettivi possono prevedere, nel caso si part time verticale che il periodo di prova e la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia siano modulati, cioè diversi da quelli del tempo pieno che è la prescrizione di legge.

8) Retribuzione del lavoro a tempo parziale

I contratti collettivi possono stabilire che la retribuzione avvenga in misura superiore alla diretta proporzionalità delle ore rispetto al tempo pieno.

9) Comunicazione della assunzione di personale e tempo parziale

I contratti collettivi possono stabilire modalità diverse da quelle minime di legge sulla modalità di comunicazione ai lavoratori a tempo pieno delle assunzioni a part time.

 

 

 

 

 

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Le normative dei CCNL sul Part Time

 

La ricerca è stata svolta utilizzando l'archivio dei contratti nazionali del CNEL; è quindi possibile che vi siano contenute inesattezze ed imprecisioni dovute allo stato di aggiornamento dei testi.
Lo studio sulla normativa riguardante il part time nei principali CCNL è stata focalizzata essenzialmente in due parti: il trattamento del lavoro supplementare e l'applicazione eventuale di clausole di flessibilità in questi particolari tipi di contratto.
Le normative dei contratti fanno riferimento, escluso i Tessili, alla vecchia normativa di legge.
Per quanto riguarda il lavoro supplementare si è cercato di individuare, categoria per categoria, la presenza di limiti orari. In molti CCNL non viene data questa informazione, rimandando evidentemente alla contrattazione di secondo livello. Dove presenti, tali limiti orari nel lavoro supplementare vanno da un minimo di 30 ore annue (sanità: comparto pubblico) ad un massimo di 130 ore annue (commercio: turismo).
Quindi si è cercato di individuare eventuali vincoli alla prestazione del lavoro supplementare, vincoli che abbiamo suddiviso in tre tipologie (tranne alcuni casi sporadici, in qualche CCNL):
- giustificato motivo: vuol dire che per i datori di lavoro è consentita la richiesta di una prestazione di lavoro supplementare, salvo giustificati motivi individuali di impedimento per i lavoratori;
- consenso individuale: l'azienda potrà richiedere prestazioni di lavoro supplementari, previa disponibilità del lavoratore, che dovrà dare prima il proprio consenso;
- esigenze organizzative: si potrà richiedere la prestazione supplementare ai lavoratori part time per comprovate esigenze di natura tecnico organizzativa, che dovranno avere carattere di eccezionalità e non permanente.
Chiaramente, per ogni ora di lavoro supplementare prestata dai lavoratori a part time, sono previste delle maggiorazioni retributive, che spesso non coincidono con quelle dei lavoratori a tempo pieno. Tali maggiorazioni si attestano attorno ad una fascia che va da un minimo del 10% ad un massimo del 30%.

Andando nel dettaglio dei vari CCNL si può notare che nella quasi totalità dei casi non sono stati introdotti regimi di orario flessibili, tranne che per i contratti dei chimici (settore farmaceutico), del commercio (settore turismo) e, recentemente, nei Tessili.

I Chimici ed il Commercio hanno utilizzato clausole flessibili di tipo "plurisettimanale", inoltre il Credito e i Metalmeccanici hanno rimandato il tutto alla contrattazione aziendale.

 

Categorie

Supplementare

Flessibilità

 

Limite orario *

Vincoli

Maggiorazioni

 

C
H
I
M
I
C
I

CHIMICO, FARMACEUTICA E AFFINI: INDUSTRIE

Nessuno

Giustificato motivo

10%

Media plurisettimanale

GOMMA E PLASTICA:

INDUSTRIE

Nessuno

Giustificato motivo

No

No

CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO: ARTIGIANE

15%

Consenso individuale

No

No

M
E
C
C
A
N
I
C
I

METALMECCANICI:

INDUSTRIE

Part-time vert.: 2 ore giorn.; 8 ore sett.

Part-time orizz.: fino a raggiungere il limite di 40 ore, non piu' del 50% della prestazione mensile

Giustificato motivo

Per i contratti che prevedono 40 ore sett. : magg. pari ai lav. a tempo pieno.

Per i contratti che prevedono meno di 40 ore sett. : magg. del 10%

Modifiche di fascia oraria concordate di volta in volta

C
O
M
M
E
R
C
I
O

 

COMMERCIO SERVIZI

72 ore annue

Consenso individuale

27%

No

TURISMO: AZIENDE CONFCOMMERCIO

130 ore annue

Giustificato motivo

30%

Orari plurisettimanali

IMPRESE DI PULIZIA (AUSITRA)

Nessuno

Consenso individuale e consolidamento

Non specificate

No

T
E
S
S
I
L
I

TESSILI ABBIGLIAMENTO - CALZE E MAGLIE : INDUSTRIE

Nessuno

Specifiche esigenze organizzative

24%

Introduzione di clausole elastiche

CALZATURE: INDUSTRIE

Nessuno

Specifiche esigenze organizzative

24%

Introduzione di clausole elastiche

A
L
I
M
E
N
T
A
R
I
S
T
I

ALIMENTARISTI: INDUSTRIE

Volontarietà e consenso dell' azienda e dei lavoratori

ALIMENTARISTI: ARTIGIANE #

Nessuno

Accordo tra i sogg. interessati

Non specificate

No

OLEARIA E MARGARINIERA: INDUSTRIE

Intesa definita all'accordo di rinnovo

AGRICOLTURA: OPERAI E FLOROVIVAISTI

Si rimanda alla legge 863/84

 

P
O
L

e

S
P
E
T.

EDITORIA E GRAFICA: INDUSTRIE

Nessuno

Consenso individuale

Si (prop. ad ore lavorate)

No

CARTARIE E CARTOTECNICHE: INDUSTRIE

Nessuno

Consenso individuale

Si (prop. ad ore lavorate)

No

RAI: OPERAI E IMPIEGATI

Divieto di prolungamento di orario, compreso tra le 20 e le 30 ore

No

A
Z

A
U
T

TELECOMUNICAZIONI INTERSIND (ex SIP, TELESPAZIO, ITALCABLE)

Nessuno

Giustificato motivo

Si (prop. ad ore lavorate)

No

ENTE POSTE ITALIANE

50 ore annue

Giustificato motivo

Si (prop. ad ore lavorate)

No

E
D
I
L
I
Z
I
A

EDILI: INDUSTRIE #

Nessuno

Comprovate esigenze tecnico-organizzative

Non specificate

No

CEMENTO, CALCE, GESSO: INDUSTRIE

Nessuno

Esigenze tecnico-organizzative per ragioni obiettive e non permanenti

Non specificate

No

LEGNO, ARREDAMENTO: INDUSTRIE

Nessuno

Esame congiunto a livello aziendale

20%

No

T
R
A
S
P
O
R
T
I

FERROVIERI

Il personale resta escluso da prestazioni supplementari

No

AUTOFERROTRANVIERI

12 ore mensili (part-time orizz.); 88 ore annue (vert.)

Nessuno

9% (18% se in giorno festivo)

No

AUTOTRASPORTO MERCI

8 ore mensili (part-time orizz.); 88 ore annue (vert.)

Nessuno

15%

No

AEREO: ASSISTENTI DI VOLO

Nessuno

Nessuno

Legate a fasce orarie

No

C
R
E
D

e

A
S
S

CREDITO

50 ore annue

Nessuno

Non specificate

Secondo esigenze aziendali

ASSICURAZIONI

60 ore annue; lav. suppl. > 1 ora solo su accordo azien.

Nessuno

10%

No

U
N
I
V

e

R
I
C

ENTI DI RICERCA +

Il personale resta escluso da prestazioni supplementari

No

UNIVERSITA' +

Il personale resta escluso da prestazioni supplementari

No

 

S
C
U
O
L
A

SCUOLA: COMPARTO PUBBLICO

Trattamento proporzionale alla prestazione lavorativa; il personale resta escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo

No

SCUOLE: FORMAZIONE PROFESSIONALE SISTEMA REGIONALE

Trattamento proporzionale alla prestazione lavorativa; il personale resta escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo

No

F
U
N
Z
I
O
N
E

 

P
U
B
B
L
I
C
A

 

MINISTERI

Il personale resta escluso da prestazioni supplementari

No

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Il personale resta escluso da prestazioni supplementari

No

ENTI LOCALI: REGIONI

Il personale resta escluso da prestazioni supplementari

No

SANITA' : PERSONALE NON MEDICO AREA PRIVATA

2 ore giornaliere; 60 ore annue

Esigenze di servizio o difficoltà organizzative

Si (prop. ad ore lavorate)

No

SANITA' : COMPARTO PUBBLICO

30 ore annue

Eccezionali e temporanee esigenze org. (è esclusa la prest. straord. o di pronta disp.)

Ordinaria retribuzione oraria o recupero in altre giorn.

No

IGIENE URBANA: PRIVATE

Il personale resta escluso da prestazioni supplementari

No

IGIENE URBANA: MUNICIPALIZZATE

50 ore annue

Casi eccezionali

Si (prop. ad ore lavorate)

No

* si deve comunque intendere che il limite massimo dell'orario supplementare nel part-time è quello contrattuale

# si fa riferimento alla legge n. 863/84

+ solo per il part-time di tipo "verticale" (articolazione della prestazione solo in alcuni periodi) sono consentite,
ove eccezionalmente necessarie, prestazioni eccedenti l'orario normale di lavoro

 

 

 

 


 

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Il Part Time in italia e raffronti europei

 

In Italia l'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale è di molto inferiore al resto dell'UE (7% contro il 17.7% nel '97).
Ciò è dovuto non solo alla conformazione del mercato del lavoro ma anche al fatto che il nostro paese ha il più alto tasso di disoccupazione (12.2 contro 10.6) ed il più basso tasso di attività della popolazione(57.8 contro 66.8) rispetto alla media Europea.
C'è da attendersi quindi che il part time in Italia più che una scelta dei lavoratori e delle lavoratrici sia determinato dalla condizioni di offerta sul mercato del lavoro.
I dati confermano questa analisi in quanto il 46% degli uomini ed il 34,5% delle donne fanno un lavoro part time perché non hanno trovato un lavoro a tempo pieno mentre solo il 20% degli uomini ed il 27.5% delle donne fa il part time come scelta.
Ciò è confermato dalle ore medie del lavoro part-time che in Italia sono 23,7 mentre in Europa sono 19,7; questo significa che nel nostro paese prevalgono i part time lunghi (configurando in molte situazioni un orario ridotto ).
All'interno di questo quadro c'è poi, nel nostro paese, una situazione di maggiore penalizzazione per le donne.

- Il tasso di attività femminile nel nostro paese è del 34,4% contro il 45,6% nell'UE; ciò vuol dire 9.8 punti sotto la media in Europa e 13,3 punti sotto in Italia.

- Il tasso di disoccupazione femminile nel nostro paese è del 16.7% contro il 12.4% nell'UE; ciò vuol dire 1.6 punti sopra in Europa e 4.3 punti sopra in Italia.

- mentre la distanza tra Italia ed UE nell'uso del part time è 2.5 punti per gli uomini, è addirittura di 18.7 punti per le donne

- ancora più significativo è il dato delle donne che lavorano part time come scelta che rappresentano in Italia il 27% ed in Europa il 64% .

TAVOLA 1
INCIDENZA DEL LAVORO PART-TIME PER SETTORE DI ATTIVITA': CONFRONTO INTERNAZIONALE (lavoratori dipendenti)

PAESI

SETTORI

 

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

SERVIZI

TOTALE

EU-15

15.3

6.3

22.8

17.7

BELGIO

22.6

4.7

21.9

16.8

DANIMARCA

18.0

9.6

29.0

23.6

GERMANIA

11.8

7.7

23.6

17.6

GRECIA

19.2

1.7

3.7

3.4

SPAGNA

6.0

2.2

11.3

8.1

FRANCIA

15.4

5.5

22.3

17.6

IRLANDA

12.0

4.2

18.4

13.7

ITALIA

19.1

3.7

8.3

7.0

LUSSEMBURGO

0.0

1.9

10.8

8.5

OLANDA

40.1

15.9

42.7

38.4

AUSTRIA

12.2

6.3

19.0

14.8

PORTOGALLO

15.8

2.2

6.7

5.3

FINLANDIA

14.2

2.9

14.2

10.9

SPAGNA

22.8

8.8

31.3

25.2

UK

18.9

7.6

31.8

25.3

Fonte: Eurostat - Labour Force Survey 1997

TAVOLA 2
INCIDENZA DEL LAVORO PART-TIME PER SESSO: CONFRONTO INTERNAZIONALE

ITALIA

EU-15

DISTANZA I-E

UOM

DON

DIFF.I

UOM

DON

DIFF.E

UOM

DON

3.3

13.7

-10.4

5.8

32.4

-26.6

-2.5

-18.7

Fonte: Eurostat - Labour Force Survey 1997

TAVOLA 3
ORE MEDIAMENTE LAVORATE A PART-TIME PER SESSO: CONFRONTO INTERNAZIONALE

 

UOMINI

DONNE

TOTALE

ITALIA

28.3

22.2

23.7

EU-15

19.0

19.8

19.7

Fonte: Eurostat - Labour Force Survey 1997

TAVOLA 4
MOTIVAZIONI FORNITE DAGLI IMPIEGATI SUL PROPRIO CONTRATTO A PART-TIME: CONFRONTO CON LA MEDIA EUROPEA, PER SESSO (dati percentuali)

MOTIVAZIONI

ITALIA

EU - 15

 

UOMINI

DONNE

DIFF.

UOMINI

DONNE

DIFF.

Formazione in corso

4.5

2.5

2.0

22.9

6.2

16.7

Malattia / invalidità

3.8

1.3

2.5

5.4

1.7

3.7

Non trovano full-time

46.0

34.5

11.5

26.7

17.9

8.8

Non vogliono full-time

20.0

27.3

-7.3

34.7

64.4

-29.7

Altre motivazioni

21.8

32.5

-10.7

7.6

8.5

-0.9

Motivazione non fornita

3.9

1.9

2.0

2.7

1.4

1.3

Totale

100.0

100.0

/

100.0

100.0

/

Fonte: Eurostat - Labour Force Survey 1997

 

 

 


 

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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
con le  correzioni del DL 23 Febbraio 2001

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:

a. per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;

b. per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);

c. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

d. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

d-bis. per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d)

e. per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.

4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 2

Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3, comma 7.

Art.3

Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche

1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.

2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:

a. il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno;

b. il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;

c. le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.

In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.

3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie;

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.

7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a 10 giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.

9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.

10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.

13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.

15. Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 Settembre 2001.

Art. 4

Principio di non discriminazione

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:

a. il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;

b. il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.

Art. 5

Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale

1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.

2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 km. dall’unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.

3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.

Art. 6

Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno

2. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Art. 7

Applicabilità nel settore agricolo

1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Art. 8

Sanzioni

1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.

2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto un clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all’articolo 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3.

3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.

4. La mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Art. 9

Disciplina previdenziale

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2.".

3. La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Art. 10

Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a. l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

b. la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 12

Verifica

1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

 

 

 

 


 

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Direttiva 97/81/CE sul Lavoro a tempo parziale

 

Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES -/Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

1. considerando che, sulla base del protocollo (n. 14) sulla politica sociale, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito denominati "Stati membri"), desiderosi di attuare la Carta sociale del 1989 hanno convenuto un accordo sulla politica sociale;

2. considerando che le parti sociali, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;

3. considerando che il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che "la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale";

4. considerando che il Consiglio non ha deliberato sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza (1), né sulla modifica a tale proposta (2), né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro (3);

5. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per promuovere l'occupazione e la parità di opportunità tra donne e uomini e hanno richiamato l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività;

6. considerando che la Commissione, in ottemperanza all'articolo 3 paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;

7. considerando che la Commissione, convinta a seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;

8. considerando che le organizzazioni intercategoriali a carattere generale [Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), Centro europeo dell'impresa pubblica (CCEP), Confederazione europea dei sindacati (CES)] hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 19 giugno 1996, che intendevano avviare il procedimento previsto all'articolo 4 dell'accordo sulla politica sociale; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta del 12 marzo 1997, un periodo supplementare di tre mesi; che la Commissione ha concesso tale periodo;

9. considerando che il 6 giugno 1997 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale;

10. considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione (4), ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;

11. considerando che le parti firmatarie hanno inteso concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale enunciante i principi generali e le prescrizioni minime in materia di lavoro a tempo parziale; che esse hanno espresso la volontà di stabilire un quadro generale per l'eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori;

12. considerando che le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo parziale, pur dichiarando di voler di esaminare l'esigenza di accordi analoghi per altre forme di lavoro;

13. considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam i Capi di Stato e di governo dell'Unione europea si sono vivamente rallegrati dell'accordo concluso dalle parti sociali in materia di lavoro a tempo parziale;

14. considerando che l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo quadro è costituito dalla direttiva del Consiglio ai sensi dell'articolo 189 del trattato; che tale atto vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi;

15. considerando che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, ai sensi dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B del trattato; che la presente direttiva non eccede quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi;

16. considerando che, per quanto riguarda i termini impiegati nell'accordo quadro e non precisamente definiti in materia specifica, la presente direttiva lascia agli Stati membri il compito di definirli in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, come nel caso di altre direttive adottate in materia sociale che adoperano termini simili, a condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro;

17. considerando che la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva del Consiglio, conformemente alle proprie comunicazioni del 14 dicembre 1993 sull'attuazione del protocollo sulla politica sociale e del 18 settembre 1996 sull'andamento e sul futuro del dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo quadro;

18. considerando che la Commissione ha elaborato la propria proposta di direttiva in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, il quale prevede che la legislazione in campo sociale "evita d'imporre obblighi amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese";

19. considerando che la Commissione, in linea con la sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l'attuazione del protocollo (n. 14) sulla politica sociale, ha informato il Parlamento europeo sottoponendogli il testo della sua proposta di direttiva contenente l'accordo quadro;

20. considerando che la Commissione ha inoltre informato il Comitato economico e sociale;

21. considerando che la clausola 6, paragrafo 1 dell'accordo quadro dispone che gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli;

22. considerando che la clausola 6, paragrafo 2 dell'accordo quadro dispone che l'attuazione della presente direttiva non può giustificare alcun regresso rispetto alla situazione vigente in ciascuno Stato membro;

23. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;

24. considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea afferma che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

25. considerando che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prestabiliti dalla stessa;

26. considerando che l'attuazione dell'accordo quadro concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla politica sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva è intesa ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) riportato nell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 20 gennaio 2000 o procurano che entro tale data le parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordi; gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo.

Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Bruxelles, 15 dicembre 1997.

ALLEGATO

UNIONE DELLE CONFEDERAZIONI DELL'INDUSTRIA E DEI DATORI DI LAVORO DELL'EUROPA (UNICE)

CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

CENTRO EUROPEO DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE ( CEEP)

 

ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE

Preambolo

Il presente accordo quadro è un contributo alla strategia globale europea per l'occupazione. Il lavoro a tempo parziale ha avuto, negli ultimi anni, importanti effetti sull'occupazione. Pertanto, le parti firmatarie del presente accordo hanno dedicato un'attenzione particolare a questa forma di lavoro. Le parti hanno intenzione di prendere in considerazione la necessità di ricercare accordi analoghi per altre forme di lavoro flessibili.

Riconoscendo la diversità delle situazioni nei diversi Stati membri e riconoscendo che il lavoro a tempo parziale è caratteristico dell'occupazione in certi settori ed attività, il presente accordo enuncia principi generali e prescrizioni minime relative al part-time. Esso rappresenta la volontà delle parti sociali di definire un quadro generale per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e per contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale, su basi che siano accettabili sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori.

Il presente accordo riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, riconoscendo che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rinviano alle decisioni degli Stati membri. Nel quadro del principio di non-discriminazione, le parti firmatarie hanno tenuto conto della dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996, dichiarazione nella quale il Consiglio sottolineava, tra l'altro, la necessità di rendere i sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all'occupazione, sviluppando "sistemi di protezione sociale capaci di adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e di offrire una tutela sociale appropriata alle persone assunte nel quadro di queste nuove forme di lavoro". Le parti firmatarie ritengono che tale dichiarazione debba essere resa operativa.

La CES, l'UNICE e il CEEP chiedono alla Commissione di sottomettere il presente accordo quadro al Consiglio, affinché questi, mediante una decisione, renda vincolanti queste prescrizioni negli Stati membri che hanno aderito all'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale annesso al trattato che istituisce la Comunità europea.

Le parti firmatarie del presente accordo domandano che la Commissione, nella sua proposta finalizzata all'attuazione del presente accordo, chieda agli Stati membri che adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio al più tardi due anni dopo l'adozione della decisione o di assicurarsi (1) che le parti sociali mettano in essere le disposizioni necessarie attraverso un accordo prima della fine del periodo indicato. Gli Stati membri possono, per tener conto, se necessario, di difficoltà particolari o di un'attuazione mediante contratto collettivo, disporre al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla presente disposizione.

Senza pregiudizio per il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti firmatarie del presente accordo chiedono che ogni questione relativa all'interpretazione del presente accordo a livello europeo venga rimessa in primo luogo a loro da parte della Commissione perché possano fornire il loro parere.

Considerazioni generali

1. Visto l'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale annesso al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 2;

2. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario siano messi in atto, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, attraverso una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha annunciato la sua intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante;

4. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di promuovere l'occupazione e le pari opportunità tra donne e uomini e hanno auspicato l'assunzione di misure che abbiano come obiettivo un "aumento dell'intensità occupazionale della crescita, in particolare attraverso un'organizzazione del lavoro più flessibile che risponda tanto agli auspici dei lavoratori quanto alle esigenze della concorrenza";

5. considerando che le parti firmatarie del presente accordo attribuiscono importanza alle misure che facilitino l'accesso al tempo parziale per uomini e donne che si preparano alla pensione, che vogliono conciliare vita professionale e familiare e approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per migliorare le loro competenze e le loro carriere, nell'interesse reciproco di datori di lavoro e lavoratori e secondo modalità che favoriscano lo sviluppo delle imprese;

6. considerando che il presente accordo rinvia agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione di tali principi generali, delle prescrizioni minime e delle disposizioni ivi contenute, al fine di tener conto della situazione in ogni Stato membro;

7. considerando che il presente accordo prende in conto la necessità di rispondere alle esigenze della politica sociale, di favorire la competitività dell'economia della Comunità e di evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici che impediscano la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

8. considerando che le parti sociali si trovano nella posizione migliore per trovare soluzioni corrispondenti ai bisogni dei datori di lavoro e dei lavoratori e che, di conseguenza, deve essere loro assegnato un ruolo centrale nell'attuazione e nell'applicazione del presente accordo,

LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO:

Clausola 1: Oggetto

Il presente accordo quadro ha per oggetto:

a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale;

b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori.

Clausola 2: Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro.

2. Gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali a livello appropriato conformemente alle prassi nazionali relative alle relazioni industriali, possono, per ragioni obiettive, escludere totalmente o parzialmente dalle disposizioni del presente accordo i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base occasionale. Queste esclusioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente al fine di stabilire se le ragioni obiettive che le hanno determinate rimangono valide.

Clausola 3: Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1) "lavoratore a tempo parziale", il lavoratore il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile;

2) "lavoratore a tempo pieno comparabile", il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l'anzianità e le qualifiche/competenze.

Qualora non esistesse nessun lavoratore a tempo pieno comparabile nello stesso stabilimento, il paragone si effettuerebbe con riferimento al contratto collettivo applicabile o, in assenza di contratto collettivo applicabile, conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.

Clausola 4: Principio di non-discriminazione

1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Dove opportuno, si applica il principio "pro rata temporis".

3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.

4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione previsto alla clausola 4.1.

Clausola 5: Possibilità di lavoro a tempo parziale

1. Nel quadro della clausola 1 del presente accordo e del principio di non-discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno:

a) gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli;

b) le parti sociali, agendo nel quadro delle loro competenze a delle procedure previste nei contratti collettivi, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.

2. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato.

3. Per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:

a) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro e tempo parziale che si renda disponibile nello stabilimento;

b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;

c) la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa;

d) le misure finalizzate a facilitare l'accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i livelli dell'impresa, ivi comprese le posizioni qualificate e con responsabilità direzionali, e nei casi appropriati, le misure finalizzate a facilitare l'accesso dei lavoratori a tempo parziale alla formazione professionale per favorire carriera e mobilità professionale;

e) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa.

Clausola 6: Disposizioni per l'attuazione

1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel presente accordo.

2. L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dal presente accordo e ciò senza pregiudizio per il diritto degli Stati membri e/o le parti sociali di sviluppare, tenuto conto dell'evoluzione della situazione, disposizioni legislative, normative o contrattuali differenti, e senza pregiudizio per l'applicazione della clausola 5.1 purché il principio di non-discriminazione contemplato alla clausola 4.1 sia rispettato.

3. Il presente accordo non reca pregiudizio al diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, ivi compreso il livello europeo, contratti che adattino e/o integrino le sue disposizioni in modo da tener conto dei bisogni specifici delle parti sociali interessate.

4. Il presente accordo non reca pregiudizio alle disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare a quelle relative alla parità di trattamento o alle pari opportunità uomo/donna.

5. La prevenzione e la composizione di controversie e ricorsi che derivino dall'applicazione del presente accordo saranno affrontate conformemente alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali.

6. Se una delle parti ne fa richiesta, le parti firmatarie rivedranno il presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio.

(1) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

 

 


 

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La normativa abrogata:
Testo dell'
Art 5. della Legge 19 dicembre 1984 n.863

 

Legge 19 dicembre 1984 n.863

Art 5.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale .

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosí ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno .

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8 ........................................................

9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno .

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale .

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della Legge 2 aprile 1968 n.482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L.300.000.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo inensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:

a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;

b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;

c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;

d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;

e) credito, per il solo personale ausiliario;

f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'appplicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'art. 7 del predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.