D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29.
(Coordinato con le modifiche sia
dei DLgs 470/93, 546/93 e 396/97 sia delle Leggi 59/97 e 127/97 e DLgs 80/98)
(NB.Le parti in grassetto rappresentano le modifiche
apportate
dal decreto legislativo 80/98)
TITOLO I
Princìpi generali
Art.1.
Finalità ed ambito di applicazione
.
1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a)
accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b)
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione
delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato.
2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
3.
Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I
princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall'articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica
Art. 2.
Fonti
1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e,
sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive.Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione ;
b) ampia flessibilità, garantendo
adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'art. 4, comma 2;
c) collegamento delle attività degli
uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di
apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di
servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo
I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento
o statuto, che introducanoo discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di
cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 49, comma 2. L' attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individualiLe disposizioni di legge, regolamenti o
atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo
rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e
i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per
la contrattazeione collettiva.
4.
In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di
vice consigliere di prefettura, , nonché i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281 , e 10 ottobre 1990, n. 287 (3/cost).
5. Il rapporto di impiego dei professori
e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed
in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33
della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.
168 , tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (4)
Art. 3.
Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità
1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti
normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e
per la gestione;
c) la individuazione delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali
in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni
e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente
decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti
e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal
comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi
di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.
Art. 4.
Potere di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dellíazione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro
.
3. Gli organismi di controllo interno
verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai
principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione
di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Art. 5.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 6.
Organizzazione e disciplina degli uffici
e dotazioni organiche
1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4 bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonchè ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando
gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni
organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli
strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per la
amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e
l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del
Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonchè per le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente
alle forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano
salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione
di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
dall'articolo 31, non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
Art. 7.
Gestione delle risorse umane
1.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
3.
Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici
e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
4.
Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.
5.
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione (7)
Art. 8
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 9.
Costo del lavoro, risorse finanziarie e
controlli
1.
Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il
proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle
compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e
di bilancio.
2.
L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende
pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui
all'articolo 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i
vincoli di finanza pubblica
Art. 10.
Partecipazione sindacale
1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro
.
TITOLO II
Organizzazione
Capo I
Relazioni con il pubblico
Art. 11.
Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
.
1.
L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 , ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento,
definisce, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), i modelli e sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18, D.L. 24 novembre 1990, n.
344 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21,
promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche
nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26, L. 11 marzo 1988, n.
67 (18/a)
Art. 12.
Ufficio relazioni con il pubblico
1.
Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241 , individuano, nell'ambito della propria struttura
e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici
per le relazioni con il pubblico.
2.
Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a)
al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
b)
all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c)
alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza (3/cost).
3.
Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle
attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico,
eventualmente assicurato da apposita formazione.
4.
Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per
l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze,
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un
piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (3/cost).
5.
Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , non si
applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario
(9).
5-bis.
Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da
lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla
semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalità di accesso informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi (9/a).
5-ter.
L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica
l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini
dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del
dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in
concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma
al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme
di pubblicazione (9/a).
5-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1· luglio 1997,
sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
(9/a)
Art. 12-bis
Uffici per la gestione del contenzioso
del lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche
provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione
del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da
assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o
parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed
attribuzioni.
Art. 13.
Amministrazioni destinatarie
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 14.
Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di
cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base
delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani
e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua l'assegnazione delle risorse
ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni, nonché le relative variazioni, con le modalità previste
dall'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì
conto dei procedimenti e sub-procedimenti attribuiti, del personale e delle
risorse materiali assegnati a ciascun centro di responsabilità, e adotta gli
altri provvedimenti previsti dal medesimo decreto.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 il Ministro può avvalersi di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dei commi 2 e 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. A
tali uffici possono essere assegnati dipendenti pubblici entro i limiti
stabiliti dallo stesso regolamento anche in posizione di aspettativa, fuori
ruolo o comando cui si applica la procedura di cui all'articolo 17, comma 14
della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché esperti e consulenti per particolari
professionalità e specializzazioni con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato. Con decreto adottato dall'autorità di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio, è
determinato, in attuazione dell'articolo 12 comma 1 lettera n) della legge 15
marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere ai
dipendenti assegnati ai predetti uffici consistente in un unico emolumento
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e la qualità della prestazione individuale.
3. Il Ministro non può annullare,
revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti
o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ritardo o di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che
determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, previa
contestazione salvo nei casi di assoluta urgenza, può nominare un commissario
ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett.
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 15.
Qualifiche dirigenziali nonché di
dirigente generale
1.
Nelle amministrazioni pubbliche di cui
al presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di
cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle
forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
2.
Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri
istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione
della ricerca e dell'insegnamento.
3.
In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente
generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore (12)
Art. 16.
Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali
1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell' ambito di quanto stabilito dall'art. 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono
pareri al ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definiti dal ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali
c) adottano gli atti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano
l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed
hanno il potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli
organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza.
h) svolgono le attività di
organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e
di lavoro;
i)
decidono sui ricorsi gerarchici contro
gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano I rapporti con gli uffici
dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica,
sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e
in tutti i casi in cui il ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di
cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai
dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice é preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.
Art. 17.
Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono
pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e
delle gestioni ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando
i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad
essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano
l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Art. 18.
Criteri di rilevazione e analisi dei
costi e dei rendimenti
1.
Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i
dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2.
Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di
statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le
rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti rispetto a valori medi e standards» (15)
Art. 19.
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando
di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103,
primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli
uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore ai
sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai
sensi del successivo art.24 ed ha carattere onnicomprensivo
3.
Gli incarichi di segretario generale di
ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno
in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
del ruolo unico di cui al successivo art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dal successivo comma 6.
4.
Gli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui al successivo art.23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità'
professionali richieste dal successivo comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale sono conferiti con decreto del dirigente generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,
i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7.
Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita'
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati
negativi dell' attività' amministrativa e della gestione, disciplinate
dall'articolo 21, ovvero, nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell' art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati
o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e'
data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati,
allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti
10.
I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerche, o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. La modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio, per il
Ministero degli Affari Esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti .
12. Per il personale di cui all' art. 2 comma 4
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Art. 20.
Verifica dei risultati. Responsabilità
dirigenziali
1.
I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione
dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio
di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al
Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente (3/cost).
2.
Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi
di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
I
servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli
organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3.
Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono
esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito,
nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di
personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per
motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di
gestione.
4.
I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e
da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente
per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
5.
I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono
richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.
Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi
generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni
territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6.
I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani
di cui all'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7.
All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti
delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1· febbraio 1994. E'
consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti
in altre amministrazioni (16/a).
8.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro
per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I
termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati
da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della
Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto
1988, n. 400.
9. (Abrogato dal nuovo decreto)
10.
(Abrogato dal nuovo decreto)
11. (Abrogato dal nuovo decreto)
Art. 21.
Responsabilità dirigenziale
1. I risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi,
valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di
cui all'articolo 17 della legge n. 59 del 1997, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste
dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui
all'articolo 19, comma 10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dall'organo competente o di specifica responsabilità per i
risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, il dirigente,
previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di
ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato,
per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità,
l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2
sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui
componenti sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei Conti; di
esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità
stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato
fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza
nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni.
L'incarico non è rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di
cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata
nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti
per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle
carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Art. 22.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 23.
Ruolo unico dei dirigenti
1. E' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La
distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e,
limitatamente a quanto previsto dall' art. 19, ai fini del conferimento degli
incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico
sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti
generali in servizio all' entrata in vigore del regolamento di cui al comma
successivo e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell' art. 19 per un tempo
pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21, comma 2 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella
seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data
e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28
3. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni e integrazioni, sono disciplinate le modalità di costituzione e
tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica, nonché le modalità dei concorsi per l'accesso alla
dirigenza di cui all'art. 28. Il regolamento disciplina altresì le modalità di
elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 21, comma
3, e del supplente.
4. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e
professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e
l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea.
Art. 24.
Trattamento economico
1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 3, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro.
2.
Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'articolo 19 , con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi.
3. Il trattamento economico determinato
ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai
dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4.. Per il restante personale con
qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è
determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992,
n.216
5. Il bilancio triennale e le relative
leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del
presente decreto, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile
e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri
indicati nell'articolo 1, comma 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del
presente decreto, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo
propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti . L'incentivazione, a valere sui fondi di
cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno
aggiuntivo pensionabile.
Art. 25.
Norma transitoria
1.
(Abrogato dal nuovo decreto)
2.
Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche
dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i
provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve
le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni
normative di carattere transitorio.
3.(Abrogato dal nuovo decreto)
4.
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive
modificazioni, e quello di cui all'articolo 15, L. 9 marzo 1989, n. 88 , i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui
all'articolo 45
Art. 26.
Norme per la dirigenza del Servizio
sanitario nazionale
1.
Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma
di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella
posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni
(20). Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale l'ammissione é altresì consentita ai candidati in
possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o
di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero attività documentate presso studi professionali privati, società o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2.
In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni i
funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di
dirigente di cui all'articolo 15 del presente decreto, articolata, fino alla
sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui
all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento
economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo (20).
2-bis.
In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato nella
qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso
nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli,
il quale mantiene il trattamento economico in godimento (21).
2-ter.
Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso dell'anzianità di cinque anni
nella posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia
economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità
di posti vacanti in tale fascia (21).
2-quater.
Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi
di cui al comma 2-ter (21).
2-quinquies.
Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30
e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa
derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 , si deve tenere conto della posizione funzionale
posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di
dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura
organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1
con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario (21).
3.
Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun
incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. [I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei
predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in
detta posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in
godimento] (22).
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi
per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al
comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati
Art. 27.
Norma di richiamo
1.
Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
2. (Abrogato dal nuovo decreto)
3.
Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la
Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza
rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della
Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti (23).
Sezione
II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
Art. 27 bis
Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali
1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e
le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente
capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le
disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Art.28.
Accesso alla qualifica di dirigente
1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti
pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore
e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero
per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a
professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni.
2.
Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva,
ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di
qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni
di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il
possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che
siano muniti del prescritto titolo di studio.
3.
Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero
maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra
il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore
a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di
età è elevato a quarantacinque anni.
4.
Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di
esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di
destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari
ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale (23/a).
5.
Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa
di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli
oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per
l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste
rimborsati alla Scuola superiore.
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per
entrambe le modalità di accesso:
a)
le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al
concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al
corso-concorso;
b)
la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione
che indice i concorsi per esame;
c)
i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d)
le modalità di svolgimento delle selezioni;
e)
il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.
7.
Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei
posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia,
delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
9.
Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni
dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di
dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è
attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di
cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i
dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera
direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso
per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianità di
nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto
di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione
preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle
qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748 , e 15, L. 9 marzo 1989, n. 88 . Per lo stesso periodo, al
personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma
4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 858 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio
1985, n. 19 (24)
Art. 29.
Attività della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
1.
La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare
all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti
sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le
medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime
parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro
per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli
enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti
locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a
qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati
forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla
formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.
2.
La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in
posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata
professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università
ed altri enti di formazione e ricerca.
3.
Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che
presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità
didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con
qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la
responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.
4.
La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo
previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della
Corte dei conti.
5.
Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400 :
a)
gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro
composizione e competenze;
b)
la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto
delle leggi vigenti;
c)
il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di
presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
d)
il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di
organizzazione;
e)
il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato
alla realizzazione dei programmi;
f)
le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;
g)
la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si
avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già
esistenti.
6.
E' abrogato l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. 9 giugno 1992, n.
336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il
regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le
disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente
decreto.
7.
Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste
dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in
vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate
fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come
ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad
operare quelli attualmente in carica (25)
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e
accessi
Art.30.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 31.
Individuazione degli uffici dirigenziale
determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del
presente decreto
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche procedono:
a)
alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale
e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità,
evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo,
fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo
parziale;
b)
alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle
piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di
lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane
e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni
ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici
dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale,
in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di
dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera b);
c)
alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 420 , al fine di realizzare, anche con riferimento ai
princìpi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in
particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e
distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità
scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle
unità di personale previste nelle predette tabelle.
2.
Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45,
comma 8, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni
pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale
di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni,
ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di
copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le
amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei
criteri di determinazione dei carichi di lavoro (27).
3.
Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche
separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4.
All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti
previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le
aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i
provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle
altre amministrazioni pubbliche.
5.
In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida,
assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti
di cui ai commi 1 e 3.
6.
Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il
1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le
richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma
1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70 , e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171
.
6-bis.
Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita
l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di
appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori
agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici
scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e,
comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta (28)
Art. 32.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 33.
Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1.
Nell'ambito del medesimo comparto le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento
è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti
diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni
con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei
lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto
stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono
definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto
dai commi precedenti.
Art.
34.
Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività
1. Fatte salve le disposizioni speciali,
nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Art. 35.
Eccedenze di personale e mobilità
collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni che
rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in
particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova
applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene
di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno
della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei
relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno
contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di
diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è
diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio,
con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura
si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali
possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo
33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi
3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro, non decorre l'anzianità e il lavoratore ha diritto ad una indennità
pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale,
con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato,
per la durata massima di ventiquattro mesi.
Art. 35 bis
Gestione del personale in disponibilità
1. Il personale in disponibilità è
iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio forma e
gestisce l'elenco avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale
del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della
collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni,
l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni
del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità
iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8
dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava
sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad
altra amministrazione ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo
della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali
possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi del precedente articolo o collocato in
disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione
triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le
economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in
disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzati per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui
al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e
integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali
che hanno dichiarato il dissesto.
Art. 36.
Reclutamento del personale
L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi
ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte
delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo
19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine , del
corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale
deceduto nell'espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e
modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, e assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra
lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio
di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente
sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle
procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni
nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di
norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso alle varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26
della legge 1 febbraio 1989, n.53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi
precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro e degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla
legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19
luglio 1994 n. 451, dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 nonché da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,
ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Art. 36 bis
Norme sul reclutamento per gli enti
locali
1. Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche , le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti
demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il
mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o
stagionali secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma
di discriminazione. Si applicano, in ogni caso le disposizioni dei commi 7 e 8
dell' art 36.
Art. 37.
Accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea
1.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto
o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri
competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina
Art. 38.
Abrogato (Art.11 - comma 7 L.59/97) (33)
Art. 39.
Abrogato (Art.11 - comma 7 L.59/97) (33/a)
Art. 40.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 41.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 42.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 43.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 44.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art.45
Contratti collettivi nazionali e
integrativi.
1. La contrattazione collettiva
si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni
sindacali.
2. (Abrogato dal nuovo decreto)
3. Mediante appositi accordi tra
l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area
contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per
l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si
applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di
direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra
i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni
adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 46
Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN.
1. Le pubbliche amministrazioni
esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze
relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le
loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le
proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le
deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi
di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui
all'articolo 51, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte
delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. Per le amministrazioni e le
aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del
Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche
amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione
collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza
dei presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI e
dell'UNIONCAMERE, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza
dei rettori, per le università.
c) nell'ambito delle istanze
rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli
enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e
per gli enti di ricerca.
3 bis. Un rappresentante del Governo,
designato dal Ministro della Sanità, partecipa al comitato di settore per il
comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale.
4. L'ARAN regola i rapporti con i
comitati di settore sulla base di appositi protocolli.
5. Per la stipulazione degli
accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo
45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le
pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale,
tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro
per la funzione pubblica, che lo presiede..
Art. 47
Diritti e prerogative sindacali nei
luoghi di lavoro.
1. Nelle pubbliche
amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale
sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione,
ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali
che, in base ai criteri dell'articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della
legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima
legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti dai contratti
collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi
accordi.
3. In ciascuna amministrazione,
ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di
rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita
la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o
contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis, sono definite la
composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.
Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni
che, in base ai criteri dell'articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del
totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti
collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o
enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della
rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono
disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e
successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della
contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti
collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto,
diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi
precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o
strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei
dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata,
in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per
le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina
distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del
numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti
e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 430..
Art. 47 bis
Rappresentatività sindacale ai fini
della contrattazione collettiva.
1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a
tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale
dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva
nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni
alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti
collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino
nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e
dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree
contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
del comma 1.
5. I soggetti e le procedure
della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità
all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
6.Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e
le confederazioni sindacali rappresentative previsto dal primo comma
dell'articolo 54 e dai contratti collettivi che regolano la materia le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione
territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti
e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate
a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per
il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalità di
rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato
paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla
verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non
siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo,
le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi
sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un
soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata
su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la
funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla
ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni,
l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni
sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive
ed integrative.".
Art. 47 ter
Disposizioni transitorie
(per l'attuazione delle norme
introdotte dal D.Lgs n. 396/97)
1. Nel primo anno di applicazione
del presente decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei
contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalità
previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:
a) in deroga a quanto previsto
dall'articolo 45, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali
risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre
1993, n. 593, può essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura
dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto
dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono
costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei
contratti collettivi;
b) in deroga a quanto previsto
dall'articolo 47 bis, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentatività non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area,
tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse
siano affiliate. Le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione
collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentatività
richiesta dalla presente disposizione per essere ammesse alle trattative per il
rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo tale rappresentatività minima
nel comparto, contino nell'amministrazione o ente interessato, un numero di
deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti. Si utilizzano
i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati dal
Dipartimento della funzione pubblica per l'anno 1996 in base all'articolo 54
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle sigle sindacali,
confederali, federali o di singola organizzazione, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le percentuali rilevate dal
Dipartimento della funzione pubblica sono arrotondate al decimo di punto
immediatamente superiore. Decorso il primo anno dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni
e le confederazioni sindacali in base all'articolo 47 -bis. Le trattative
ancora pendenti a tale data, sono proseguite dall'ARAN fino alla sottoscrizione
del relativo contratto collettivo con le organizzazioni sindacali ammesse in
base alla presente disposizione transitoria. La medesima disposizione
transitoria si applica alle trattative ancora pendenti a livello decentrato;
c) prima dell'avvio delle
trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base delle direttive
emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima
del decreto legislativo 396/97, l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali di cui alla lettera precedente definiscono con appositi accordi le
modalità di elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza
unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti
tali accordi o contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale
possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti protocolli
tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per
la elezione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, in
quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del presente decreto
legislativo. Le elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree
territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata
congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali
firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Decorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta giorni
successivi, in una data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1;
d) entro il 29 dicembre 1997,
sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure
dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo vigente prima del decreto legislativo 396/97, la materia dei permessi,
aspettative e distacchi sindacali è disciplinata dall'accordo previsto dal
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1996, n. 365, utilizzando i dati sulla rappresentatività di cui
alla lettera b);
e) anche prima del rinnovo dei
vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni
interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di
amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente
decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla
contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare
la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare
riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale,
all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del part
time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunità. Possono
proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che:
1) abbiano avviato la
riorganizzazione prevista dal titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
2) abbiano istituito i nuclei di
valutazione o i servizi di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
3) abbiano definito le funzioni
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
2. Le sperimentazioni di cui alla
lettera e) del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti
collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata
disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del
personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che
destinano risparmi all'incentivazione del personale.
Art. 48.
Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro
1.
In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23 ottobre 1992, n.
421 , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme
che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei
consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché
nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale
e organismi di gestione, comunque denominati (40) (40/cost)
Art. 49.
Trattamento economico
1.
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti
collettivi.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3.
I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione,
trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b)
alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di
criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4.
I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
5.
Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le
istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al
periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nonché
dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri (41)
Art. 50
Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni
sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione
collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla
assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione
dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di
garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi
nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge
citata.
2. Le pubbliche amministrazioni
possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata
anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione
all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed
alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono
essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base
regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di
studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al
Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A
tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
4. Per il monitoraggio
sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio
a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai
comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione,
il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo
dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre
dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata stato-regioni e
stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra
esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di
gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e
nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono
far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si
avvale:
a) delle risorse derivanti da
contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del
contributo individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento
di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla
contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste,
poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi
di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello
Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere
nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) per le amministrazioni diverse
dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale,
previa intesa espressa dalla Conferenza unificata stato-regioni e stato-città.
10. L'ARAN ha personalità
giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei
limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i
contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della
funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli
stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale
dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità ripartite tra il personale
dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al
comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni
con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto
privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi
di un contingente di venticinque unità di personale anche di qualifica
dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in
posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o
collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie,
ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti
la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di
comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN
può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente
messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con
oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di
esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i
regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. In sede di prima applicazione
del comma 11, il personale in servizio presso l'ARAN da almeno un anno alla
data di entrata in vigore del presente decreto può presentare richiesta di
trasferimento all'ARAN entro il termine da questa fissato, ai sensi della
normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita
selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica
ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del
trattamento economico in godimento.
14. Sino all'applicazione del comma
12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
15. In via transitoria il
conferimento finanziario rimane fissato nell'importo complessivo iscritto
nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
16. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di
loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o
provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2..
Art. 51
Procedimento di contrattazione
collettiva.
1. Gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore
prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una
attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse
dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di
accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono
a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere
entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di
cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Acquisito il parere favorevole
sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1 -bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei
costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da
tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa
con la Conferenza stato-regioni e con la Conferenza Stato - città. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei
conti.
5. La Corte dei conti delibera
entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte
all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva,
il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della
Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il
Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per
adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della
certiticazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le
organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7. In ogni caso, la procedura di
certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
Art. 52
Disponibilità destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.
1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato - regioni e Stato - città per i contratti collettivi
nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma,
lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio
dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico
del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti collettivi sono
corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale
o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del
bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a
ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli
di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni
autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre
amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
4. Le somme provenienti dai
trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle
entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate
ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti
sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi
dell'articolo 20.
Art. 53.
Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
1.
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto.
2. (Abrogato dal nuovo decreto)
Art. 54.
Aspettative e permessi sindacali
1.
Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis.
2.
La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di
utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della
loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a
decorrere dal 1· agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano
si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 (47).
3.
[Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla
rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 47, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la
provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58] (47).
4.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5.
Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina
dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle
amministrazioni pubbliche. [Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti
tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e
successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali] (48).
Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui
all'ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti
attualmente previsti (48) (49).
6.
Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del
personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi
dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da
presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983,
n. 93
TITOLO IV
Rapporto di lavoro
Art. 55.
Disciplina del rapporto di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
2.
La legge 20 maggio 1970, n. 300 , si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti
Art. 56.
Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il
prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in
organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni
superiori, ai fini precedenti, solo l'attribuzione in modo prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il
periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento
previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente
è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore é corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo
si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare
il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Art. 57.
(Abrogato
dal nuovo decreto)
Art. 58.
Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi
1.
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 , nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 . Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417 , agli articoli da 68 a 70 della L. 11 luglio 1980, n. 312 , e
successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1992,
n. 498 , all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 , ed all'art.
1, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (53).
2.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti
o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente
autorizzati.
3.
Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il termine
di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature,
i rispettivi istituti (54).
4.
Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti
normative.
5.
In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche,
che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi
organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto
della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia
di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 16 del presente
articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, compresi quelli di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5 dello stesso decreto legislativo, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali é consentito da disposizioni speciali lo
svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui
ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali é previsto, sotto qualsiasi forma
un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da
parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per
i quali é corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi
per lo svolgimento dei quali il dipendente é posto in posizione di aspettativa,
di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non
retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei
casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve
le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso
infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il
relativo provvedimento é nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, Ë trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate
del Ministero delle Finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi
precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;
può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione é subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere é per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il
dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi
da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno i
soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli
incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati
nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno
le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi
retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno
precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo
previsto o presunto. L'elenco é accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i
criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato
incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di
non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al
comma precedente le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione
delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri
dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono
altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione
della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli
adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che
omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui
allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli
incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.
Art. 58-bis.
Codice di comportamento
1. Il Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47 bis del presente decreto, definisce un codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle
necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità
dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni
formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 e dell'articolo
73, comma 5 del presente decreto, affinché il codice venga recepito nei
contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le
previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per
l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine,
il codice é adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998 l'organo di
vertice di ciascuna pubblica amministrazione, verifica, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al
comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine
della pubblicazione e dell' adozione di uno specifico codice di comportamento
per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui
al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni
organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la
corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.
Art. 59.
Sanzioni disciplinari e responsabilità
1.
Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2.
Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del
codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20
maggio 1970, n. 300 .
3. Salvo quanto previsto dagli articoli
20, comma 1 e 58 comma 1 e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti
collettivi (art. 27- comma
7 del nuovo decreto)
4.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari.
Tale
ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione.
Quando
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della
struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5.
Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve
essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al
dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6.
Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma
in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7.
Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro
venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo
di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina
dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro
novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante
tale periodo la sanzione resta sospesa.
8.
Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e
di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che,
di comune accordo, indicano cinque presidenti.
In
mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al
presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera
con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.
9.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio
arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi.
10.
Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme
di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 (56)
Art. 59 bis
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
1. Se i contratti collettivi nazionali
non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le
sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio
di conciliazione di cui all' articolo 69 bis del presente decreto, con le
modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20
maggio 1970, n.300.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo
successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Dalla
medesima data cessano di produrre effetti i commi 7,8 e 9 dell'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 60.
Abrogato (57)
Art. 61.
Pari opportunità
1.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a)
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
alla lettera d) dell'articolo 8;
b)
adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e
donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c)
garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione
e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
2.
Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità
di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della
Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica (58)
Art. 62
(Abrogato
dal nuovo decreto)
TITOLO V
Controllo della spesa
Art. 63.
Finalità
1.
Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati
per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare
riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a
tutte le amministrazioni pubbliche.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano
strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3.
Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale
di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un
processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e
gli enti interessati (59)
Art. 64.
Rilevazione dei costi
1.
Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della
programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al
controllo dei costi.
2.
Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi
sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i
profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di
spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei
programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3.
Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi
dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento (60)
Art. 65.
Controllo del costo del lavoro
1.
Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione
della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative
spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle
contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo,
mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2.
Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno,
alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed
inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute
per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1.
Il
conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli
obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto
e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il
conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma
11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica
utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 73, comma 5, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4.
La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle
risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni
pubbliche.
Con
apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5.
Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati,
denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e
le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale
dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia
le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 , che i
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93
.
6.
Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può
partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque
funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti
ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità
dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti
e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro (61)
Art. 66.
Interventi correttivi del costo del
personale
1.
Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di
cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per
qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese
destinate al personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è
trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2.
Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o
dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali,
una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i
limiti della spesa globale.
3.
I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro
provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste
pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2
sulla entità della spesa autorizzata
Art. 67.
Commissario del Governo
1.
Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli
è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli
enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 65,
comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il
Commissario del Governo
TITOLO VI
Giurisdizione
Art. 68.
Controversie relative ai rapporti di lavoro
1. Sono devolute al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennità di
fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione
atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini
della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione
davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non é causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le
sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione ovvero accerta che
l'assunzione é avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti
antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e le controversie, promosse da organizzazioni
sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure
di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente
decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali
per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in
sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2 commi 4 e 5 del presente decreto, ivi comprese quelle
attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1
e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per
cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45.
Art.
68 bis
Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi
1. Quando per la definizione di una
controversia individuale di cui all'articolo 68, é necessario risolvere in via
pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o
l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale
sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere,
sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di
centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali
firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione
autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della
clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo
dell'accordo é trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice
procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni
prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il
giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa La sentenza é impugnabile, soltanto con ricorso
immediato per cassazione proposto nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza. Il
deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una
copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti,
determina la sospensione del processo
4. La Corte di cassazione, quando
accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile,
rinvio la causa allo stesso giudica che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali
firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto
dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che
decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della
presentazione di memorie é dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla
Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione
dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte é
chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo:
7. Quando per la definizione di altri
processi é necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale é
già intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione e il giudice non
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del
comma 3..
8. La Corte di cassazione, nelle
controversie di cui é investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte
soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in
assenza di istanza di parte.
Art. 69.
Tentativo obbligatorio di conciliazione
nelle controversie individuali.
1. Per le controversie individuali di cui
all' art. 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all' art. 410
codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all' art. 69 bis,
secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di espletamento
del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva l' improcedibilita'
della domanda sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
trenta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica il comma
secondo e quinto dell' art. 412-bis
codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso
il termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro i
successivi centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la
domanda in violazione dell' art. 410 c.p.c., con l' atto di riassunzione o con
memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell' udienza
fissata, puo' modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove
eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d' ufficio. "
Art. 69 bis
Collegio di conciliazione
1. Ferma restando la facoltà del
lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69
si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si
trova l'ufficio cui il lavoratore é addetto ovvero era addetto al momento della
cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione é composto dal direttore
dell'Ufficio o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, é consegnata all'Ufficio presso il
quale é istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare :
a) l'amministrazione di appartenenza e
la sede alla quale il lavoratore é addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte
le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e
delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante
nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad
un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento
della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa
del lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso
atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio
di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve
comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche
limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice
civile, commi primo, secondo e terzo.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le
parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non é accettata, i termini di essa
sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle
parti.
7. Nel successivo giudizio sono
acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte
di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al primo comma, ovvero in sede giudiziale ai
sensi dell'articolo 420 commi primo, secondo e terzo del codice di procedura
civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.
TITOLO VII
Disposizioni diverse e norme transitorie
e finali
Capo I
Disposizioni diverse
Art.70.
Integrazione funzionale del Dipartimento
della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
1.
Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1,
2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, da
conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per
la funzione pubblica o da un suo delegato.
2.
L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del
Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica
e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al
rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3.
Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle
amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del
tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del
Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati
d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (64)
Art. 71.
Aspettativa per mandato parlamentare
1.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in
luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai
consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima (64/cost).
2.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.
Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli
eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4.
In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al
comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.
5.
Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (64/a)
Art. 72.
Norma transitoria
1.
Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 , gli accordi sindacali recepiti in decreti del
Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e le
norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art.2, comma 2. Tali
disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle
materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di
produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. (Abrogato dal nuovo decreto)
3. (Abrogato dal nuovo decreto)
4.
In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma
per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in
materia di trattamento di fine rapporto.
5.
Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina
dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , fino alla sottoscrizione del primo
contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso
(65)
Art. 73.
Norma finale
1.
Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme
di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la
provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
2.
In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che
disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio
delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad
ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , può iscriversi, se in possesso
dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
3.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142 , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla
legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento
della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7
marzo 1986, n. 65 , nonché per i segretari comunali e provinciali il
trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente
decreto.
4.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai
contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5.
Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312 , 30 maggio 1988, n. 186
, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138 , legge 30 dicembre 1986,n. 936, provvederanno ad adeguare i propri
ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette
aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle
aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri,
che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine
della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e
bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51
6.
Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina
contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , relative
all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei
conti e dell'Avvocatura dello Stato.
6-bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7,
non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale
17 maggio 1945, n. 331 (66)
Art. 74.
Norme abrogate
1.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in
particolare le seguenti norme:
articoli
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26,
comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo
1983, n. 93 ;
legge
10 luglio 1984, n. 301 , fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica
di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
articolo
17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
articolo
9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;
articolo
32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione la disciplina dello
stato giuridico e delle assunzioni del personale» e articolo 51, comma 8, della
legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
articolo
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla
disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
articolo
10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ;
articolo
4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio
1980, n. 312 ;
articolo
2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
articoli
27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 ,
come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
articolo
4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 7 luglio 1988, n. 254 ;
articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 ;
articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 , fatti salvi i
concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
articolo
6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ;
articolo
6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
i
riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281 , e alla legge 10 ottobre 1990, n.
287 , contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992,
n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e
nell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Sono abrogate le disposizioni del
capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, l'articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987,
n. 551, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972
incompatibili con quelle del presente decreto legislativo."
3.
A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e le
disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22
della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno
1990, n. 142 , nonché tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni
disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del
presente decreto (67) (67/cost).
(NB.
Il nuovo decreto abroga altresì:)
· Il
DPCM 16 settembre 1994, n. 716, il DM 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere
b),d) ed e) dell'articolo 2 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692.
·
I commi 5,6,23,27, e da 47 a 52 nonchè 31, ultimo periodo, dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
·
L'articolo 32 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
·
L'articolo 3 comma 1, lettera e) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . Restano
ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
·
Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
(Norma finale del nuovo decreto)
(art. 45)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti
generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle
apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le
disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato
articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, si provvederà a definire la collocazione contrattuale del
relativo personale.
4.
(Al comma 5 dell'articolo 73 del citato decreto legislativo n. 29/1993 dopo le
parole <legge 31 gennaio 1992, n. 138> sono inserite le seguenti:
<legge 30 dicembre 1986, n. 936>.)
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica l'articolo 199
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all'attuazione dell'articolo 21,
commi 16 e 17 della legge 15 marzo 1997, n, 59, rimane in vigore l'articolo 57,
comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente decreto
legislativo si applicano al personale della scuola. Restano ferme le
disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 e dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
8. Le disposizioni di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto legislativo, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se
anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui
all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come
modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al
comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare
applicazione l'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9. Le disposizioni di cui all'articolo
22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad
applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla
determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di
lavoro.
10. Per il personale della carriera
prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
11. In materia di reclutamento, le
pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto legislativo, salvo
che la materia non venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le
procedure di reclutamento per cui alla data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i
provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione, il
personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i
rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel
contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14,
comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto. Sino all'entrata in vigore di tale regolamento si applicano a
tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla
costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al R.D.l. 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai
Gabinetti ed alle Segreterie particolari può essere scelto fra estranei alle
amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente
alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio
1980, n. 312 Ë assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante
agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le
corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico più
favorevole spettante.
14. Nei confronti delle amministrazioni
pubbliche che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle
prestazioni nei termini e secondo le modalità previste dalla preesistente
disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dall'anno 1999.
15.
(Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 é
aggiunto il seguente periodo: Relativamente al personale del ruolo tecnico e
professionale l'ammissione é altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero
attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del ruolo medesimo).
16.
(Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 , n. 29
sono soppresse le parole: fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto
disposto dall'articolo 20, comma 10).
17. Sono attribuite al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all'articolo 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal
presente decreto legislativo, relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli articoli
33 e 34 del presente decreto legislativo sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 1 luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione
prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del
30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute
nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla
data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal presente decreto
legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato in lire 37 miliardi per l'anno
1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "per i soli Ministeri" sono
sostituite dalle seguenti "per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo".
21. I limiti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal
presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli enti parco
nazionale.
22. Le disposizioni in materia di
mobilità di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano al personale
del Corpo dei Vigili del fuoco.
( Norme del nuovo decreto che modificano
il codice di procedura civile)
Art.
31 -
2.
Dopo il terzo comma dell'art. 669-octies del codice di procedura civile è
aggiunto il seguente:
" Per le controversie individuali
di cui all'art. 68 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n.29, e successive
integrazioni e modificazioni, il termine decorre dalla scadenza di quello di
cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo decreto.
Art.
36
1.
La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile
sono sostituiti dai seguenti:
Art. 410 (Tentativo obbligatorio di
conciliazione) -
Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi
collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la
dipendenza alla quale il lavoratore é addetto o era addetto al momento
dell'estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende,
per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi
alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Art.
37
1.
Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile é inserito il seguente :
Art. 410 bis (Termine per l'espletamento
del tentativo di conciliazione) -
Il tentativo di conciliazione, anche se
nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il
tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini
dell'articolo 412 bis.
Art.
38
L'articolo
412 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente :
Art. 412 (Verbale di mancata
conciliazione) -
Se la conciliazione non riesce si forma
processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso
le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano,
precisando, quando é possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore.
In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo
esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro
rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si
applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al
primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del
successivo giudizio.
Art.
39
Dopo
l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
Art. 412 bis (Procedibilità della
domanda) -
L'espletamento del tentativo di
conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
L'improcedibilità deve essere eccepita
dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la
improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il
termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo
di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo
comma dell'articolo 410 bis, il processo può essere riassunto entro i
successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di
conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza
e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art. 412 ter (Arbitrato previsto dai
contratti collettivi ) -
Se il tentativo di conciliazione non riesce
o comunque è decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410 bis,
le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della
controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o
abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di
lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:
a) le modalità della richiesta di
devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il
quale l'altra parte può aderirvi;
b) la composizione del collegio
arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento
dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio
deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate.
e) i criteri per la liquidazione dei
compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi
possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali
stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in
sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si
applica l'articolo 429, terzo comma del codice di procedura civile.
Salva diversa previsione della
contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale
si applicano altresì gli articoli 91, primo comma e 92 del codice di procedura
civile.
Art. 412 quater (Impugnazione ed
esecutività del lodo arbitrale).
Il lodo arbitrale é impugnabile per
violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di
motivazione, con ricorso depositato entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello
nella cui circoscrizione é la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del
lavoro,.
Trascorso tale termine, o se le parti
hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il
lodo è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione
sindacale. Il direttore o un suo delegato, accertandone l'autenticità, provvede
a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione é stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la
regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza
provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.
Art.
40
1.
Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono
inseriti i seguenti:
Competente per territorio per le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni é il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al
quale il dipendente é addetto o era addetto al momento della cessazione del
rapporto.
Nelle controversie nelle quali é parte
una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo
6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art.
41
1.
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile é
aggiunto, infine, il seguente comma:
Nelle controversie relative ai rapporti
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma
dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso
l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma, del
codice di procedura civile. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate
ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio si osservano le disposizioni
delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.
Art.
42
1.
Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile é inserito il seguente:
Art. 417 bis (Difesa delle pubbliche
amministrazioni).
1. Nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le
amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri
funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
2. Per le amministrazioni statali o ad
esse equiparate ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello
Stato, competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o
aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata nonché al Dipartimento della funzione pubblica
anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del
contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette
immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti
introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione
interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
3. Gli enti locali, anche al fine di
realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono
mandato nei limiti di cui al comma 1.
Attribuzioni
aggiuntive al giudice amministrativo (artt. 34 - 35 - 36 del nuovo decreto)
Art. 33
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza
sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in
particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione,
modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi
comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di
trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i
gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i
soci di società miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di
controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di
affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture svolte da
soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attività e le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei
rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle
controversie in materia di invalidità.
3. All'articolo 5, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole o di servizi.
Art. 34
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia
urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto
legislativo, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio.
3. Nulla é innovato in ordine :
a) alla giurisdizione del tribunale
superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.
Art. 35
1. Il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli
33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il
giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali
l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a
favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27,
n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può
essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle
controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile nonché della consulenza tecnica
d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei
mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono
disciplinate, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in
relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
4.
L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, Ë sostituito
dal seguente:
Il tribunale amministrativo regionale,
nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte
le questioni relative a diritti. Restano riservate all'autorità giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei
privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e
la risoluzione dell'incidente di falso.
5. Sono abrogati l'art. 13 della legge
19 febbraio 1992, n. 142 e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione
al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Modifica alle disposizioni transitorie
(art.8) del decreto legislativo 396/97 apportate dal nuovo decreto (art. 44)
1. Nel primo anno di applicazione
del presente decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei
contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalità
previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:
a) in deroga a quanto previsto
dall'art. 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e
delle aree contrattuali risultante dal dpcm 30 dicembre 1993, n. 593, può
essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'art. 45 e
seguenti del dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo vigente prima del presente
decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree
contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore
e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi;
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 le
lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
b) nella prima applicazione del presente
decreto legislativo, e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN
ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali
che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentatività
non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui
all'articolo 47 bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano
affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della
percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali
dall'articolo 47 bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei
dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o
nell'area dal dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono
arrotondate al decimo di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali
di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtù delle quali ciascuna
organizzazione sindacale percepisce dall'amministrazione o ente che effettua la
trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per
il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997,
abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una
nuova aggregazione associativa, possono imputare al nuovo soggetto sindacale le
deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o
che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a
favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno
l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
d) nella prima applicazione del presente
decreto legislativo, e fino alla verifica di cui alla lettera g), in sede
decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le
organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che
abbiano la rappresentatività richiesta ai fini dell'ammissione alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in
mancanza di tale requisito, contino nell'amministrazione o ente interessato,
una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei
dipendenti;
e) nella prima applicazione del presente
decreto legislativo resta fermo il contingente complessivo dei distacchi
esistente al 1 dicembre 1997 ai sensi del d.p.c.m. 27 ottobre 1994, n. 770 e
successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto legge 10
maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996,
n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le
organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative
nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali sono
affiliate;
f) nella prima applicazione del presente
decreto legislativo resta fermo il contingente complessivo dei permessi
retribuiti esistente al 1 dicembre 1997 ai sensi del citato d.p.c.m. n. 770 del
1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o
ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie
del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera g), i
permessi di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 fruibili in ogni
amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare
complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle
rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto legge
10 maggio 1996, n. 254, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio
1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la
quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale, e può prevedere,
per la quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e
cumulativo dei permessi orari.
g) entro il primo trimestre del 1999
l'ARAN provvede a verificare la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle
percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni
delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo 47 bis. A
seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio
successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo
per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla
rappresentatività, dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle
lettere e) ed f).
h) prima dell'avvio delle
trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base elle direttive
emanate ai sensi dell'art. 50 e con le procedure dell'art. 45 e seguenti del
dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo vigente prima del presente decreto
legislativo, l'Aran e le confederazioni od organizzazioni sindacali di cui alla
lettera b) definiscono con appositi accordi le modalità di elezione e
di funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti talli accordi o contratti
collettivi, le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque
elette con le procedere previste dai vigenti protocolli tra l'Aran, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per l'elezione e
il funzionamento delle Rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili
con le disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni
non indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di
norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'Aran e dalle
confederazioni od organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso tale termine,
le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata
dall'Aran sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'art. 47 bis comma 1;
i) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del part time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunità. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che: