Legge 23 dicembre 2005, n. 266
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
Art. 1.
1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli
anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800
milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150
milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000
milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e
2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente
sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori
proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare
dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi
proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui
all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa
destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica
con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati
nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione
europea.
6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese
per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del
soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1
allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono
operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del
soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonchè per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di
ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilità contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità del
bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo
2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a
decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza
pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese
per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e
del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2
allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono
operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri
di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e
assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto
unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente
comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base
delle relative gare d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire,
nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla
presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti
alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva
locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la
Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al
Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità
di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie
di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di
bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del
Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali,
con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della
Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di
euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
euro, a decorrere dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per
cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno
finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa
aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito,
agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a
quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi
per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In
ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte
corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della
riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente
comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la
registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale
del bilancio segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello
stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non
assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro
dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione
dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a
carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli
concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese
fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi, alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di
ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio
di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la
prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al
Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale
del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei
conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del
medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006,
qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento
tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto
di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti
del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni
acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla
media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli
obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto
il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al
presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli
obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la
verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e
crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono
annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media
per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni
contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea,
in attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui
all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale
e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali
soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a
qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la
spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media
sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti
delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui
trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano
all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o
asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi
strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di
stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli
acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o
finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di
riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo
precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del territorio che
procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti
segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali
responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero
dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti
connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una
dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del
medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento
delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali
di base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di
euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del
medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi
del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti
interventi.
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste
italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le
modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005
sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui
quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo
da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli
interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di
investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti
dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di
1.700 milioni di euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare
l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo
monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al
Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun
Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non
possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno
2004.
35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi
degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo
superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica
alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle
amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio
istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle
contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità
speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al
Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35
per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta,
ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto
dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5
dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60
per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo
585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del
bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli
576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del
1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori
entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40,
per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal
fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il
termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato
su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai
sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la
restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata
richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per
il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata
nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e
nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente
comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono
inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di
bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni del presente comma
è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti
dello Stato per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici
provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione
degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre
1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43
si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720.
L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle
contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il
30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo
delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna
amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate
nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione
non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha
impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè
a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione
europea.
47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le
seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la
spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè
le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di
approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato
alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo
23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere
all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello
Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per
l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative
delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su
supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche
amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni
e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del messaggio
nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite
firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità
legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore
che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha
facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche
i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto
cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad
ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità
all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio.
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del
Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro
ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione
si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento
europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979,
n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento
economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b)
le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,
comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque
denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di
cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le
somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque
denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro
complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei
contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi
del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime
controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005,
come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai
commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque
denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i
componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’indennità
di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore
della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento
e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il
30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno
della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare,
dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato
nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore
della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,
dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo
complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di
tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di spesa che il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto
a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60
e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste
dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti
per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con
le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono
sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro
venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni
adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006,
l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge
14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni
della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le relative
modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta
nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve,
comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì,
individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e
le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici.
Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle
tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo
del mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del
comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione
delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono
integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro,
che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello
Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle
funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di
attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50
per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo
sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma
39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis.
L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle
operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute
dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16,
comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla
base del valore della transazione interessata e comunque in misura non
superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e
massime della contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila»
è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli
importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle
controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I
finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo
da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del
recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai
vincoli del sistema di tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle
Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono
determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla
legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b)
Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane
0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano
invariate le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle
finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio
consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla
presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente
conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con
proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a
quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le
percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni
di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali.
All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b)
interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel
settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi
infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento del
passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di
provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse
disponibili;
d) circonvallazione
orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre
2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante
autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili;
e) realizzazione delle
opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di
Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del
«sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della
Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili;
g) realizzazione delle
opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a
13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento,
manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture
portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque
successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del
passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del
Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento
delle risorse disponibili;
l) realizzazione del
tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della
pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle
risorse disponibili;
m) realizzazione delle
opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada
provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a
favore dell’ANAS;
n) opere complementari
all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e
circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse
disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella
misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il
restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico,
artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni,
nonchè gli interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L’atto
costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a
svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli
interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo
75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla
data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti
dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81,
continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste
dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
«Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa
o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di
euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai
lavori di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da avviare in via
anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere
n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno
2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di
Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un
ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal
2006.
85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti:
«cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione
straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a
titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria,
tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di
finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per
il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i
finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto
impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il
valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati
alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa
nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo
di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento
dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili
in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità
prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il
periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia
dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini
fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui
al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter.
I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono
costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione.
Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella
attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso,
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione
resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si
rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una
perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante
l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di
richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto
dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento
di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base
all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione
sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza
di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun
caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli
abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie
dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da
corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante
dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da
soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la
cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo
Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti
giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e
separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il
trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il
corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di
stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società
di cui al presente comma. L’onere della predetta relazione di stima è a carico
della società di cui al presente comma.
90. In caso
di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma
89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al
presente comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle
liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative,
individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata
all’attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad
applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte
amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del
citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè, sino alla data stabilita con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre
stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto
dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire
l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di
finanza, nonchè per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a
decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di
euro per quindici anni, nonchè un contributo annuale di 10 milioni di euro per
quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale
del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il
potenziamento delle dotazioni organiche.
94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali
centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili
ad uso residenziale purchè con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile
1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge
regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di
metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi
dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30
milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a
decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e
di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea
multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonchè per l’avvio di
programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive.
96. Ai fini dell’applicazione del contratto di
programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio
pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione dell’Italia
all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente
indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008,
suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno
2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
99. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di
euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere
pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e
valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli
interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine,
a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente
la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è
autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per
l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da destinare al
completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in
provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del
1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di
26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono
destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione
degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia
di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno 2006. A valere
sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all’Agenzia interregionale
per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a
decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del
sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume
Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per l’anno 2006 è altresì
autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.
101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento
degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati
mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2
milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli
enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3.
Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e
il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere
sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla
normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità
finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a
titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di
veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico
non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE,
riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo,
possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º
gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal
caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del
reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a
consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità
speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del
presente comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per
gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il
rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma
2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50
milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti
nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonchè, relativamente all’anno 2005, dall’articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno
2006.
107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di
autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello
3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei
datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario,
comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005,
n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche
mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più
competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma
dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una
dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «nonchè degli autotrasportatori di cose per conto
terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a
decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato
dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da
103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
c) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in
materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in
materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di
cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
g) le disposizioni in
materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
116. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117.
All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
118. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i
sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è
stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di
cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma
571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari
al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando
gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per
l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei
redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in
vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4:
1) le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per cento»;
b)
al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per
cento».
126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3,
della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
128. La disposizione di cui al comma 11-bis
dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel
senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al
comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli
stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza
inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al
capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria
in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311,
all’articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis.
La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma
431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel
comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo 4,
comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni
è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b)
al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte» sono
sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei
tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla
riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»; al secondo periodo,
le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le
seguenti: «al Ministero dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del
decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo
periodo, le parole da: «L’Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei
dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui
al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole:
«comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di
accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle
seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria»
sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le
parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»;
al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle
seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo
periodo, le parole: «del direttore dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di
rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la
quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri:
osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai
princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1;
osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del
contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;
riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il
contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di
cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già
attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte
versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali
relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso
agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei
contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per
effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».
133. All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta».
134.
All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e
successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sette anni».
135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca
avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei
risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al
decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due
destinazioni sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto
negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
136. Per garantire il completamento delle opere
infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese
nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE
n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese:
a favore dell’ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 1,25 milioni di
euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di
euro per l’anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei
collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno
per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di
dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si
esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se
l’importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La
disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730».
Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai
soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta, alcun
compenso a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno
dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna
regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere
superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti
dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può
essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno
precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento.
Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai
sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al
corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato
del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle
corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per
cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a)
per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di
carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e
per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere
superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito
del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004
hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella
media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito
dell’8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per
l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei
pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per
l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno
calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi
demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per
le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2)
per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per
le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per
le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per
i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite
pari a 589,89 euro;
6) per
i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite
pari a 617,49 euro;
7) per
i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite
pari a 662,74 euro;
8) per
i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite
pari a 768,37 euro;
9) per
i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 854,59 euro;
10) per
i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 1.194,38 euro;
11) per
i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro
capite pari a 1.167,47 euro;
b)
per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una
riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per
cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il
complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143,
non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese
in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto
capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina
di settore;
c) spese per
trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere
sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996,
n. 194;
e) spese per interessi
passivi;
f) spese per calamità
naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle
sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza;
g) spese per oneri
derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti
dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed
esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del
comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il
complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere
calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto
delle:
a) spese per
trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b)
spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità
naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle
sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza;
d) spese derivanti
dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed
esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma
139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli
enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese
in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle
Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa
stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione
fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto
delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a
quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni
e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso
di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a
statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono,
alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano
entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta
ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti
ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o
negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette
regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate
dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge
n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti».
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo
39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma
65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore
degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2006.
156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,
n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di
stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine di realizzare le
migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei
princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le
disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti
decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in
favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel
medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla
utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati
ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed
enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere
ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3
dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei
sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni
territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui
all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate
nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in applicazione di quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi
costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la
montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai
sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli
enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico prevista
dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti.
165. Al
comma 61 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali
di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio
medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri
e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma
166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e
di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo
di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto
degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano
sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e
sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle
regole del patto di stabilità interno.
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166,
167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti
anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci
unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e
statistiche, nonchè, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e
sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di
personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso
di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito
commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al
presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del
comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata
per i conseguenti provvedimenti.
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del
controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e
seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della
spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte
dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le
seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
173. Gli
atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000
euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per
l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei
crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il
procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela
delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo
III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare
apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un
contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale
amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni
regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico
del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390
milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività.
177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per
l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di
diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di
personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del
protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali
il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del
bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni
a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli
enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti
del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra
le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione
dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle
modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178,
comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a
quanto stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere
dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione
dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno
2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno
2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica
destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive
degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonchè quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per le università
e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle università.
189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti
di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato
ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello
previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui
all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza
di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189,
della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio
precedente.
191. L’ammontare complessivo dei fondi può essere
incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali,
che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di
uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive
ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli
a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di
spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le
progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria continuano
ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in
detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino
alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno
usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A
decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla
vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le
amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione
integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni
organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi
da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello
Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna
amministrazione, o in sua assenza l’organo di controllo interno equivalente,
vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197
anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed
inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti
relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10
per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle
singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale
dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale
impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i
servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati
e per i servizi di traduzione dei medesimi nonchè per la trattazione dei
procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di
cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98
e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che
le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A
tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato,
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese
di personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonchè alle altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli
enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti
alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da
adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni
normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del
biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili
all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonchè di
quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei
predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti
previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della
norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione
contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie
derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205
costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di
ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il
responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra
i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di
compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del
datore di lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979,
n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del
mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è
da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto
dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo
indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta
dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio
tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione
di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica
ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º
gennaio 2006.
212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio
2006-2008.
213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1,
primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978,
n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma
dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonchè l’indennità
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945,
n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute
nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli
accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e
diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed
in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle
Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il
comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e
contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche
posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di
trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86,
all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni, e all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano
stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che
si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese
di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È
abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836.
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali
trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della
posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento
annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla
retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove
spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza
tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo
in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad
personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva
l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
219. All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è
sostituito dal seguente:
«Per le
infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico
dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per
la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 1º
novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i
decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono
contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese
di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi
nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi
comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonchè alle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della
difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che
abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori
del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede
di corte di appello»;
b) all’articolo 11,
primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1)
uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni
capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215,
219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224. Tra le
disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso
l’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come
sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di
retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni
pendenti, l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l’applicazione del
trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa
definizione del trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento delle
carriere del personale dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al
precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l’applicazione del
suddetto trattamento economico.
226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel
senso che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non
rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione
della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate
al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di
15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007.
228. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità,
è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie
fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di
cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di
livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva
con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico
superiori al 40 per cento.
229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del
fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo
subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado
pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per
fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna
possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione,
che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno
quantificato nella sentenza.
232. La
sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore
competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento,
determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno
quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a
decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la
segreteria della sezione di appello.
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri
connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008.
235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi
nella lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo
1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice
Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per
ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e
potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l’anno 2006.
236. All’articolo 4-bis, comma 2, del
decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
237. I Ministeri per i beni e le attività culturali,
della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle
finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale
utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006
i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma
118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad
essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006,
del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o
con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al
31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio del CNIPA.
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro
a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per
lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti
a carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa
sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo
1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere
effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste
dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle società Poste
italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui
all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attività di cui all’articolo
78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
assicurata l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente
in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di
Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo
stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle
finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di continuità
la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a
242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure
concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente
complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi
effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare
riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi
nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento,
inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie
amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di
programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31
gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute
a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi
autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato
sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità
previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di
cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato,
fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i
vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le
amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo
determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per
ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo
indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I
predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle
implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 249, nonchè la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro
diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more
della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a
250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di
cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti
risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono
all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito
delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall’avvio delle procedure di
assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative
amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le
funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle
finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 247 a 252.
254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non
meno di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di appartenenza,
nonchè altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per
tutto il personale destinato all’ufficio del Commissario il servizio è
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza».
255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata
la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
256. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia
le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse
ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle
risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera
c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di
quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le
assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste
dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni.
258.
All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000
abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le
seguenti: «una tantum», e le parole: «a tempo determinato» sono
soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalità
all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale
valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo
42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il
raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3,
sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga
anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di
direttore centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a
decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali
di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della
cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato,
e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza
di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a
quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di
grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle
Forze armate, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di
carattere funzionale si provvede:
a) mediante
l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31
milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a
carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per
l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a)
per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le
somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno
2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69
milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b)
per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le
risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero
1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
268. Per i
lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti,
ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975,
n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione
volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente
liquidata all’interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana
n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e
28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di
interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo 1
della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;
b)
al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente:
«2008» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’onere derivante dal
presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è
sostituita dalla seguente:
«TABELLA
A
(prevista
dall’articolo 8, comma 2)
2008
0,19 punti percentuali;
2009
0,21 punti percentuali;
2010
0,23 punti percentuali;
2011
0,25 punti percentuali;
2012
0,26 punti percentuali;
2013
0,27 punti percentuali;
dal
2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530 milioni di euro.
271. I
risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e
2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento
occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di
spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di
cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri
derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e
dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1,
comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri
contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra
gli adempimenti regionali indicati all’articolo 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il
termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali
attuativi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi
attuativi dell’articolo 59, lettera B – Quota variabile finalizzata al raggiungimento
di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi – comma 11, del
medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità
di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per
cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle
richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della
tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59,
lettera B, comma 11, per la corresponsione dell’indennità forfettaria mensile,
la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula
dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio
sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali
costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche per l’attuazione del corrispondente accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis,
le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b)
al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la
rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del
presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le
associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono
inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter.
Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o
più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui
ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di
finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale
dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data
notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente
ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le
quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo
quanto previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente
non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette
redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata
rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla
ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;
d)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente
articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano
a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro
del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella
regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano
comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i
contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno
sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni
d’aliquota di tali imposte».
278. Al
fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma
164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo
è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di
specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della
dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria,
la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto
importo da parte dello Stato è subordinata all’adozione, da parte delle
regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro
carico per i medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da
ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato
all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008,
nonchè, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e
regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli
interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da
allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b)
la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei
tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si
applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni
dalla stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli standard di cui
all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio
di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità
sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa
regionale in materia, nonchè in coerenza con i parametri temporali determinati
in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco
previsto dalla lettera a), con l’indicazione delle strutture pubbliche e
private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonchè delle
misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a
carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in
base alla normativa vigente;
d) la determinazione
della quota minima delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici
progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della
medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle
regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e
le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo
per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005;
f) la previsione che, a
certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale
di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui
all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L’accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle
aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di
prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei
consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti
nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i
casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi
tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della
salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui
sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione
per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di
monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di
criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di
controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni,
nonchè di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con
detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della
Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale,
assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del
Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla
costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito
di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo
trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000
euro a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al
divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo
di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle
violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000
euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio programma di
investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue
finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi
ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti
con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza
e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonchè agli
interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici
dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto
di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione di
apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture
sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata
dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata
«Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza,
secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla
disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere
favorevole della regione interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni
acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonchè
a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L’Alleanza
provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività
svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di
verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i
cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un
Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS),
che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle
disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio
1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1,
comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del
sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, nonchè del Comitato di cui all’articolo 9 della citata
intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono
definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero
della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della
collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture
pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione
degli interventi sanitari, nonchè di esperti nel numero massimo di 20 unità.
Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici,
istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a
svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del
Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi
medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi
medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri
e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e
delle aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I
fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati
degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e
finalità di sanità pubblica nonchè al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo
comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture
prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b)
e c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono
inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12,
commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano
per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della
stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con
decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i
beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31
dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma 295.
297. Al
fine di potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire
il monitoraggio in tutte le sue componenti dell’andamento della spesa
farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la
dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º
gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del
bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà
determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3,
lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull’andamento della
spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro
dell’economia e delle finanze una relazione mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla
seguente: «decurtate».
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o
esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP),
succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
b) all’articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le
specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed
è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15
per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a
favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della
formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007,
ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le
disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326»;
d) all’articolo 46, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente
decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo
6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del
decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001,
n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici
specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a
42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui
all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».
301. I piani di investimento immobiliare sono
deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro della
salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia
sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati
dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle
compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di
stabilità e crescita.
302. Per
favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma
straordinario a carattere nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di
progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione
internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma
302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca
sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè l’individuazione dei
soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è
realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a
carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del
decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite
convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza
degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonchè sulla salute e il
benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di cui
all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è
riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione già
dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al
comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei
farmaci di automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente
e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di
attesa, e in particolare per l’attività di supporto al Ministero della salute
nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonchè ai compiti fissati dall’articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso
l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di
personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell’Agenzia
prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la
realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di
continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico
piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle
liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si
applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma 1,
della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle
risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente
alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di
ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute
entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti
impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di
ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al
finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi
medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al
finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla
regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto
all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della
salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di
riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito
dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche
ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la
sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonchè per gli interventi
relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività
liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli
interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti
zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate
alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della
regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine
perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto che
la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la
revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli
interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili.
Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti
agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma
trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento
dei relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo
58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la
ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato dal comma
2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire sul
territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore
farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva
stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende
farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare
l’attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313
determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di
ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o
potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio
di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del
numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing;
sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato
coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l’Italia viene scelta
dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci
innovativi nei Paesi dell’Unione europea; valore ed incremento dell’export
e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le
materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili
di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non
può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli
investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo,
nell’ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi
individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli
interventi programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi
delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi
anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo
finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f),
dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un
ammontare complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con
decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione
destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei
provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato
A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come
determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per
cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento
per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono
ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche
tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali
determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma
delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti
soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito
dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui agli
articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella
riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla
suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e
delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo
di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56
del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall’anno
2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a
statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320
sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell’aliquota
provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate
ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.
Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis.
– (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune
attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali
strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili
nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma
restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo
102:
a) distribuzione e
trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii),
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di
energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia
elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1
sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il
costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate
ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo
il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2,
rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate
alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170,
prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per
l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati
iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume
una vita utile pari a 50 anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4.
Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una
più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di
cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente
disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di
ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione
finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione
delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione
del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i
proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati
in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento
finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee
individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non
classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati
successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
326. Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».
327. Le
disposizioni dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di
quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai
contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo periodo del comma 10
dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi
fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente comma
assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di
interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo
socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140
milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi
della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno
2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso
per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita,
ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale
di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento
all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con
riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere
riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente
la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino
italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un
reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al
comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non
superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La
condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall’esercente
la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia
delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione
del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è
autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a
632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni
dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un
fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle
ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non
bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla costruzione
della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino
nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b)
dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000
euro;
c) possano dimostrare di
essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare
lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337. Per
l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla
scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo
7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460;
b)
finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della
ricerca sanitaria;
d) attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le
somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base
degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità
del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti
relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite
all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca
avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America,
il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni
di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, in
coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del
territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio
sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di
nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia
(INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo
(CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative
per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno
sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere
dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al
comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche
i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default
dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema
bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di
rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro
notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni
erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale
comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè recante
data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito
concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto
previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il
debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli
atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,
pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma
2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28,
secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello
in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei
termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e)
all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;
f) all’articolo 55,
primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348. A
favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1,
comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di
natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati l’entità e i
criteri del rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle istanze. In
ogni caso, i rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative
al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e
dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione
di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della
sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo di
cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla base dei
progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio
2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse
sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto
il seguente:
«27-quater.
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti
per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti
per modelli e disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del
soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a
titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti
di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti parco regionali e
nazionali.
354. Gli
atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono
esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da
diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di
donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All’articolo 14
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».
357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonchè interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo
quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai
sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento
delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi,
e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e
verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli
impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e
crescita.
359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli
interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra gli interventi
di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della
salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le
modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo,
riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli interventi di
adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, nonchè di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º
gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei
contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un
punto percentuale.
362. L’esonero di cui al comma 361 opera
prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i
quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta,
tenuto conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche
sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro
alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi
per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il
contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi
assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province
di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno
2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il
termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è
fissato al 1º ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL
è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e
dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di
premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo
delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta
in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30
giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del
comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 372,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con
il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche
e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere
aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano
funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori
di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella
produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche
individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei
servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a)
fiscali:
1) le
imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente
esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione
dell’IRES;
2)
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli
117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra
i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di
cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di
cui ai commi da 366 a 372;
4) il
reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi
appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la
determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei tributi, contributi
ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per
almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6)
fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall’esercizio
dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle
entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di
competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto
riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro
attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche
su base presuntiva;
7) la
ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al
distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8) non
concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o
versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i
parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6)
vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10)
resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento
degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle
disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i
distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in
ciascun anno;
12) la
determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla
contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione
distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale
per il distretto nel suo complesso;
13)
criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono
determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la
ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7) tra
le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di
mutualità;
15) in
caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo
di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b)
amministrative:
1) al
fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che
aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con
le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero
dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del
distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze
ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il
procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti
nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto
agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti
ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle
leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonchè per la sua conclusione con atto formale
ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei
riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal
presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a
tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base
di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche
amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni
del presente numero;
2)
al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla
base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese
che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative
istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un
unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che
forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora
le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove
necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della
garanzia per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;
3) i
distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di
diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli
1703 e seguenti del codice civile;
c)
finanziarie:
1) al
fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con
regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro
delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con
le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle
imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria;
2)
con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le
garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in
presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa
essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle
imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le
disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999,
n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle
imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il
regolamento di cui al numero 1);
4) le
banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle
imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999,
n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme
vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al
fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle
imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta o propone le
misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2)
favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche
a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati
anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3)
agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito
di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4)
favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti
pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese
che fanno parte del distretto;
d)
per la ricerca e lo sviluppo:
1) al
fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei
distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, è costituita l’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2)
l’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema
produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala
nazionale ed internazionale;
3)
l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che
ne condividono le finalità;
4)
l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e
delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonchè il Ministro per
lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle
attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto all’approvazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370. Al
comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunte le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
371. Fatta salva la compatibilità con la normativa
comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione
in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il
decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione
delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non devono
derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere,
relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di
cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è
prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè da quelle esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis.
Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive
integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione
automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da
essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e le variazioni
relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalità di
trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati
l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero
notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro
il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i
soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque
obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di
presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro
l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis
e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in
forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata
«Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore
con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b)
il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie
procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con
previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi
meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci
fondatori;
c) le modalità per
provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di
marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della
stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e
insulari;
d) le modalità di
accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare
con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. All’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;
b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».
380. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».
381. Al
fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell’investimento
azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una
partecipazione rilevante possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari
partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile,
ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice
civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che
attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di
richiedere l’emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore
nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di
voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo
statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all’atto
dell’attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che
attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a
titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore
di uno o più azionisti, individuati anche in base all’ammontare della
partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di
emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma
godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione
dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere
fatta in deroga all’articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le
categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè
quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei
commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per
l’approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di
approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli
strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per
l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle deliberazioni
di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del
citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea
speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma
381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con
l’approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e
le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei
medesimi commi cessa di avere effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 56, nonchè relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e
gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari
finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto
alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della citata legge
n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla
cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli
elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei
contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo,
devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo
importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al
capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per
una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla
disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro
sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche
dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme
eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni
antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato
alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis.
I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento del
valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il
valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore
condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che
all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione
onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le
condizioni previste dal sistema bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30
aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390.
L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata
dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai
funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti
al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari
degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonchè dai funzionari del pubblico registro
automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari
delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991,
n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico
dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da
un notaio iscritto all’albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della
giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete
modalità applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti
ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di
cui al medesimo comma 390.
392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
sono aggiunti i seguenti:
«3-ter.
Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o
concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento,
fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende
partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante
procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del
capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi
eserciti a società di capitali, anche consortili, nonchè a cooperative e
consorti, purchè non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater.
Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati
dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali
affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai
sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e
attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento
(CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive
modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17.
Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi
degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento
delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti
nonchè della qualità dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità ai
servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed
affidabilità;
b)
al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla
razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso
integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies.
I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113,
comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad
affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per
cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè non
partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei
servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della
ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la
durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza
pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di
servizi».
394. Al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma
55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».
396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole
e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività relative alla
promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare
i flussi turistici verso l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè a fronte
di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore turistico, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del
Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del presente
comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo 31»;
b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune
o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove
per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle
delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita,
favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in
forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non
più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli
stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale vincolo di
destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l’osservanza
delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli storici,
artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal
fine, all’atto della cessione, il cedente provvede all’istanza di cui
all’articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La
limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far
fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e
dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze
connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a
convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti
attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli
uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita
prova per l’accertamento di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse
al controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga
alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari
degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a
livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo
determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito
accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le
regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure
compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da
adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna
selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3
del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10
milioni di euro per l’anno 2006.
406. In considerazione dell’accresciuta complessità
delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività
regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione
dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo
per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca,
dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del
Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti
l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di
euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante dall’attuazione del comma 406
si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis)
procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad
integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una
temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal
Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da
parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei
dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo
con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di
alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute
necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei
quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le
modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della
salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le
informazioni previste dal comma 5 dell’articolo 57 della citata legge
n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della
salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi
provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli
obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo
restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente
articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con
la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l’istituzione
del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio
medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia
dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi
medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare complessivo della spesa
sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici,
agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai
farmacisti, nonchè la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute
nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le
attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d)
entro la data di cui alla lettera c), le aziende che producono o
immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del
bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e
i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero
della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis
dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con
finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando
non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni nella
banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione
sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa
di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento
di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca
dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute.
410. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il
31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza
soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già
stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
imprese agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al
secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe
successive. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo 7-duodecies,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai
sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente
utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla
vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni interessate d’intesa con le province e con il supporto tecnico
delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al
secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali
possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente
normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione
non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli
strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da
revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione
all’agevolazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte
per insufficienza di disponibilità»;
b) all’articolo 63,
comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di
lavoro presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto
le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle
entrate. In tal caso l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la
comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta
giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in
attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata
legge n. 289 del 2002 e».
414. Al
comma 132-ter dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall’articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla
fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti
e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del
territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate
del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di
euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla
popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la
gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio
idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle
disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta
dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del
territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva
premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le
disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di
imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle
gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società
di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al
fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli
articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis.
Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche
organizzati in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2».
421.
All’articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le
parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle
seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da
utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della
sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito di
contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. L’importo previsto dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è destinato per l’anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La
produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili
agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività
connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
all’articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli »;
b)
al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «,
sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
c) il comma 5 è
abrogato.
425. L’articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all’utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l’apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
426. Al
fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello
sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle
produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle
politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso
l’acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità.
A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno
2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per
l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai
sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono
sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali
della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i
comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già
stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more
di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel
limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per
lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella
disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì
analoga procedura per l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3,
comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per
l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di
150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di
rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso
un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela
ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per
cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed
attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle misure previste dal
Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,
n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di
interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree
inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti
accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono
individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo
strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di
valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di
riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi,
nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun
soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di
sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento dell’accordo di programma di cui
al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle
dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonchè con le risorse
di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 14
ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28
aprile 2004.
436. L’accordo di programma di cui al comma 434
individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà
dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta
giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato
l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni
caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità
del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al
comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme
versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni
specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti
alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno
ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le
procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente
esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale
come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in
forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che
ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure
eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza
ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al
valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti del
responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata
direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno è effettuata sulla
base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto
dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di
cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In
caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è
esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo
all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto
dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno
ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela
dell’interesse proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto
il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441
non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata
in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro
il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali sia
effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n.
471.
443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio
entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della
Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente
dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e
D, come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma 5, del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla
seguente: «venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati
per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257.
447. All’attuazione degli interventi previsti dal comma
445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali
esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra
Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente
autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione
trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso
Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di
fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito
nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di
finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di
disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento
alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale,
nonchè altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del
territorio.
450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al
fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle
somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2,
comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale
diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di
attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali
occorrenti per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le
seguenti: «o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli
interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito
l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere
localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005,
non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in
un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del
calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti
per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un
ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b)
al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente
legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal
comma 11,»;
c) al comma 2-quater,
dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le
seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente
per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a
tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458. A
decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui
all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere
composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o
poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già
maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al
medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b)
l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad
altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi
contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono
dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui
alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il
diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso
l’affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta.
462.
L’entità del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non
vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge
7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10
milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli
anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui
all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono
sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale alle imposte sul
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti
arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è
indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del
reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei
ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e
rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza,
rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della
determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette
attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali
attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla
violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora,
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere pornografico
o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria
accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è
dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta
precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero
123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione
dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto
pornografico».
468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter.
Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione
Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a
tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e
19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili
di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal
bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel
bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
470. Il maggiore
valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12
per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante
dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere
assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento
nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a
seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni
devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli
16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte
le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si
considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa
destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a
condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorchè previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi
all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria
dell’area.
475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19
per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b)
35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel
2008.
476. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il
potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici,
con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di
stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di
autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni
dell’articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione del regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate
esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies
del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i
concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà
previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi
2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonchè di procedere
anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di
tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a
qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente
previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali
dell’ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i
contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie
esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza
contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data
dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso
contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale,
alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell’ambito
dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle
valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute,
locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonchè ai
fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la
realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni
infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte
nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei
successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con
riferimento al patto di stabilità e crescita.
481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo
quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa – Direzione
generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli
immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni,
permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio
decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della contabilità
generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento
giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa –
Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto
tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b)
la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata dalla
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso
da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta
da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da
esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonchè da
un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la
stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di
assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota,
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato
attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di
trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa.
L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e
permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata,
qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b),
sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute
e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive
di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali
immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della
comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela,
con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma
2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13
dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o
negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e
seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
483.
All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni
prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto
previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con
il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza
pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di
tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un
periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e
di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;
b)
i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
485. In
relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e
integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per
quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e
parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi
concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di
scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di
ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa entro
il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo
unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW
di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per
ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per
ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si
considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive,
effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le
scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni
energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva che,
attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base
dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a
1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi.
Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media
netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo
dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità
della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi
precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e
forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le
amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti
autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli
investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25,
commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche
prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo
all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal
concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a
garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati
dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase
di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti
terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale
territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e
attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione
europea in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i
propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma
298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006,
sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti
della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai
sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i
trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già
fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le
medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del
presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province
confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di
euro.
495. Nel quadro delle attività di contrasto
all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite
immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della
parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta,
sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della
richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento
dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo,
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia
delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le
modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le
sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della
parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni
di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei
loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della programmazione fiscale
alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti
arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il
periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della
programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla
chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in
liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
500. Non
sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli
esercenti arti e professioni:
a) per i quali
sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o
dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell’anno
2004;
c) che hanno omesso di
dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una
dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di
presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il
periodo d’imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una
dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui
al comma 501;
e) che hanno omesso di
comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o
dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La
programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o
dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun
periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente
dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi
o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro
il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo,
redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP,
relativi al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, comporta che la
proposta di cui al comma 501 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del
contribuente.
503. L’accettazione della proposta di programmazione
fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo
termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli
intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la
non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la
formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o
professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota
del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini
dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul
reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi
previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo
il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le
prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di
effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale
sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
505. Per
gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto
a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli
articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507.
L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b),
c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui
al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito
dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti
gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il
contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle
imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri
di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora
siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da
2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in
cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli
comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della
proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano
l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c),
nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d).
Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei
dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la
maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività effettivamente
esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale
cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è
verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole
categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del
triennio, decorre l’applicazione della programmazione fiscale e,
conseguentemente, rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i
contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da
periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono
approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al
comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica,
direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di
adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di
programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresì una
proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre
2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per
le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
512. L’accettazione delle proposte di cui al comma 510
comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando
all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai
contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499,
si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai
commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo
di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte
non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente
per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le
società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento
dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre,
maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data
di cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle
somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo,
a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31
dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una
sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al
comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
516. L’accettazione della proposta di adeguamento di
cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il
riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore
aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto
di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre
antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499,
di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di
attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta
regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al
comma 510, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i
soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b)
che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di
dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una
dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di
presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le
annualità d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali
annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di
comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o
dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti
sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di
applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di
cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA,
condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
520.
L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano
l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto
all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la
programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando
l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento
dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per
contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni
amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l’azione di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la
realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività
congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei
settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché
attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo
nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non
inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno
2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto
di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795
ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con
decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004.
Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all’articolo 9,
comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6.
Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che,
obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di
abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di
quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di
valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75
per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2)
la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3)
l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le
specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di
elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le
soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le
tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di
assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e
7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il
possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a)
o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità
definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta
di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della
registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I
requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b)
il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la
conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo 14-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è
fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica
un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme
giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
532. In
relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni,
il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica
è prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma
497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono
possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai
concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano
all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Relativamente
agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di
produzione o di importazione;
b)
per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione
in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per
l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa.
536. I
destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione
delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi
pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in
conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma
536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro
per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il
Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i
criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono
inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«1.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai
commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o
nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni
autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli
apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate
ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed
amministrative vigenti».
542. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma
8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo
non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui
al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il
gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od
importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni
di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b)
chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul
territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in
luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La
stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in
luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o
di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul
territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di
accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d)
è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di
rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la
distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un
periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i
titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio».
544.
All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i
seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti
ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di
confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter.
Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al
prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata
commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è
presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri
stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
545. Il
comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma
9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai
sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o
autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge
24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con
ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti
dei titolari della licenza di cui all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100,
il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in
relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle
violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non
superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il
periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato
nell’esecuzione della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma
9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo
delle violazioni stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter. – (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2.
Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti,
l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la
reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite
le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2.
Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto
o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate
nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela,
delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In
questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un
terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies.
– (Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti). – 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono
essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero
dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle
entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli
intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater
si applicano le disposizioni in materia di IVA».
549. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b)
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo
periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la
scadenza della convenzione di concessione»;
c) al quarto periodo, le
parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al terzo e quarto periodo».
550. Il
secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e
successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma
sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più
richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno
di ciascun trimestre solare».
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei
tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006
e per gli anni successivi.
552. Per
gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
l’autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti
di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime
amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori
sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le
spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti
universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite di 25
milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554
sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le
modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile
legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l’«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì
istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le
attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 è
fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad
attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al
rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme
di associazionismo giovanile, svolte dall’Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene
destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono
determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di
presentazione delle istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati
occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili
anche per mantenere aggiornata e confrontabile l’informazione ambientale di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di
recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all’articolo 1,
comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione
delle attività già convenzionalmente assicurate dall’Associazione nazionale dei
comuni italiani a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in
conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per
regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione delle
suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090
«Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non
inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi
del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le
modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni
anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al
1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».
559. All’articolo 145, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono
inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali
risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis.
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed
al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di
realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario
ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si
procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento
ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis
dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito
dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già
realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate,
comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies),
sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies) area
industriale del comune di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».
562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b)
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di
soccorso;
e) in attività di tutela
della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni
recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con
regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze,
entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai
commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali
di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma promosso
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e
«SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo
mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle
regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite,
è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di
1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di
informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per
quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso
l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la
durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA.
Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già
presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo 47
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi,
sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma
dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990,
n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta
di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle
prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del
principio di economicità.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei
principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza
internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli
di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa
annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per
l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento,
ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia
delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese
nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati al
servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle
d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con
decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino
di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento
dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il
pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del
contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la
ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di
contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo
pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31
dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006. Il
contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e
senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite
prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di
programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell’articolo
18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il
canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia
supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso,
la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno
equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti
pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive,
campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il
contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione
del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10
milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa
intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la
ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate
sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell’area
individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco attraverso
apposita deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande,
tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai
contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di
una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per
l’anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo le parole: «222 milioni per l’anno 2005» sono inserite le seguenti:
«e di euro 5 milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di
cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui
all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31
dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del
diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni
dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione. Con decreto
dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia
del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità
di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di
decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare l’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del
Paese e per l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di spesa di
cui al comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.
L’articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e
medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme di raccolta di
finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società
per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo
termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di
mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito.
Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito
fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di
incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito
a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione
dell’attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un
contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la
promozione della pratica sportiva di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al
potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore
oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è
destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è
autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da
trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio
bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione
delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di
investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare
delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da
finanziare a valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di
qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori»,
possono presentare alla regione interessata proposte relative alla
realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale,
anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali
sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi
dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di
cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall’atto di
concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del
20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune
o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso
nell’insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della
navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai
commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla
capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei
beni presenti sul territorio, dall’elevato livello dei servizi erogati e dalla
idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli
insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un
ampliamento della base occupazionale mediante l’assunzione di un numero di
addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli
insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di
cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583
gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui
all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e
associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di
fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l’adeguamento
del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in particolare nel
settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e
opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal
regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di
servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell’insediamento
turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo
104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il
profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e
ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di
gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la
realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse.
Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero
e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti
industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla
presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte
stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle
che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e
alle province competenti per territorio, al Ministero dell’economia e delle
finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle
attività produttive, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni
genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le
proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di
procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni
dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate
possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di
osservazioni o richieste di prescrizioni ha l’effetto di assenso alla proposta.
La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra
le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi
dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
591. La stipula dell’accordo di programma sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente
la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di determinare le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le
concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo
34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di più proposte relative alla stessa
concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell’accordo di
programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata
dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti
di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere
l’applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all’articolo
16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o detrazioni, dall’imposta
comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno 2006 gli accordi
di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni
lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non
può superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal Ministero per i beni e
le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di
proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra
Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
598. I princìpi fissati dall’accordo tra Governo e
regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b)
per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del
diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di
rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel
diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei
beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno
cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle
alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al
contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per
l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
600. Al
fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione
immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di
comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con
specifiche competenze nell’edilizia residenziale pubblica, la gestione delle
attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei
singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi
di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive
degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla
presente legge.
608. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente
legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge costituiscono
norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio
2006.