STATUTO

 

Approvato dal XV Congresso Nazionale

Montesilvano (PE) 25 26 27 novembre 2005

 


TITOLO I

Costituzione e scopi

 

art. l

          E’ costituita con sede in Roma, fra il personale in servizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, un’Associazione che prende il nome di “SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FRA I LAVORATORI DELL’INPS”.

 

          Al Sindacato possono aderire, in apposita Sezione, gli ex dipendenti, i loro superstiti ed i superstiti dei dipendenti che ne facciano richiesta.

 

          Il Sindacato è autonomo ed aderisce alla FIALP (CISAL) ed alla Confederazione CISAL.

 

art. 2

          Il Sindacato Nazionale è politicamente indipendente ed ha:

a) il compito di tutelare i diritti e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi al rapporto di lavoro degli iscritti;

b) il compito di procedere alla nomina o designazione di rappresentanti la categoria in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui la rappresentanza stessa sia prevista da Leggi e da Regolamenti o sia richiesta ed ammessa;

c) la facoltà di promuovere iniziative per lo studio di riforme per il miglioramento dell’organizzazione dell’Istituto e per il perfezionamento professionale del personale, nonché iniziative di carattere assistenziale e culturale;

d) il compito dell’assistenza dei singoli iscritti nei rapporti con l’Amministrazione e con gli Enti Previdenziali, sempre che gli interessi per i quali è richiesta l’assistenza, non contrastino con l’azione sindacale generale e con gli interessi di categorie o gruppi.

 

TITOLO II

Iscritti

 

art. 3

       Coloro che, ai sensi dell’art. 1, ne facciano domanda con esplicita accettazione del presente Statuto, saranno iscritti al Sindacato Nazionale a cura della struttura sindacale periferica competente per territorio.

 

       A ciascun iscritto è rilasciata tessera d’appartenenza al Sindacato.

 

       Sono eleggibili a tutte le cariche sindacali gli iscritti in attività di servizio.

 

       La Sezione ex dipendenti è articolata in struttura nazionale e strutture regionali come previsto dal Regolamento della Sezione.

 

art. 4

       L’esercizio dei diritti sociali spetta agli iscritti che siano al corrente col versamento dei contributi normali e straordinari.

 

       Gli iscritti sono tenuti:

a)      a pagare i contributi ordinari e straordinari regolarmente deliberati con trattenuta sullo stipendio; gli iscritti alla Sezione ex dipendenti con trattenuta sulla pensione, ove possibile, o con versamento annuale;

b)      ad ottemperare alle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché alle deliberazioni emanate dai competenti Organi Sindacali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite;

c)      a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano a loro richiesti nell’ambito delle attribuzioni del Sindacato stesso.

 

art. 5

    Si perde la qualità di iscritto:

a)      per la perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione;

b)      per dimissioni volontarie;

c)      per cessazione dal servizio;

d)      per decadenza dovuta ad inadempienza degli obblighi stabiliti all’art. 4, 2° comma, lettera a);

e)      per espulsione da adottarsi:

1.      dal Comitato Direttivo della struttura sindacale periferica di cui all’art. 8, a maggioranza almeno dei due terzi dei componenti, a carico degli iscrit­ti che abbiano direttamente o indirettamente compromesso o danneggia­to il Sindacato, attraverso comportamenti o azioni in manifesto contrasto con gli interessi dell’Organizzazione;

2.      dal Comitato Direttivo della struttura regionale, di cui all’art. 15, competente per territorio, con la medesima maggioranza qualificata di cui sopra e per i medesimi motivi, in assenza di iniziativa della struttura compe­tente;

3.      dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Generale del Sindacato ovvero di almeno cinque componenti del Consiglio Nazionale, per tutti i casi di particolare rilevanza e gravità, ivi compresi quei casi che riguardino gli stessi componenti della Segreteria Generale, con la medesima maggioranza qualificata di cui sopra e per i medesimi motivi.

            

            Avverso tale decisione l’espulso ha facoltà di ricorrere, entro trenta gior­ni, al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

 

art. 6

          L’iscritto, a seguito di cessazione dal servizio con o senza conseguimento di pensione, può mantenere la propria qualità di associato al Sindacato Nazionale fra i Lavoratori dell’INPS mediante iscrizione all’apposita Sezione ex Dipendenti.

 

art. 7

          Nel caso di espulsione la qualità di iscritto può essere eventualmente riacquistata nei modi e con le procedure stabilite dal Consiglio Nazionale.

       

TITOLO III

Organizzazione

 

art. 8

          Il Sindacato Nazionale è organizzato in strutture sindacali nelle sedi di contrattazione integrativa territoriale, come previste dall’ordinamento dell’Istituto, di:

a)  Direzione generale,

b)  Sedi regionali,

c)  Sedi provinciali e sub-provinciali.

 

        Gli iscritti nelle Agenzie, già definite “Centri Operativi ed Agenzie urbane” fanno parte della struttura della SAP struttura provinciale o sub-provinciale di competenza.

   

art. 9

        Spetta alla struttura sindacale periferica di cui all’art. 8, nell’ambito di competenza, di assolvere tutti i compiti di cui all’art. 2 e di decidere su tutte le questioni attraverso i suoi organi.

 

        La struttura sindacale periferica ha inoltre il compito di:

a)      deliberare su tutte le questioni la cui trattazione è stata ad essa affidata o delegata dal Consiglio Nazionale o Regionale o dalla Segreteria Generale;

b)      proporre alla FIALP di competenza territoriale la designazione di propri rappresentanti presso Enti, Organizzazioni o Commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista per la categoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Regionale ed alla Segreteria Generale;

c)      collaborare con gli organismi rappresentativi del personale ed in casi di particolare rilevanza, interessare il Segretario Regionale per l’ulteriore trattazione delle questioni;

d)      adottare le misure disciplinari in caso di inosservanza delle norme statutarie o di disciplina sindacale, di cui all’art. 5, lettera e).

   

TITOLO IV

Organi e loro funzioni

 

Struttura Sindacale Periferica

art. 10

        Sono Organi della struttura sindacale periferica:

a) l’Assemblea;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Segretario.

 

art. 11

L’Assemblea

          L’Assemblea della struttura sindacale periferica è convocata dal Comitato Direttivo annualmente ed ogni qualvolta il Comitato medesimo lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto da almeno un terzo degli iscritti.

 

          L’Assemblea stabilisce le norme regolamentari per:

a)      la composizione degli Organi Direttivi, salvo quanto è stabilito al riguar­do dal successivo art. 12;

b)      le modalità per l’elezione degli Organi suddetti.

 

          I Segretari delle strutture sindacali periferiche invieranno alla Segreteria Generale una copia del verbale dell’Assemblea.

       

art. 12

        Le decisioni dell’Assemblea, convocata in prima seduta, sono valide quando sia presente la metà più uno degli iscritti; in seconda seduta, qualun­que sia il numero dei presenti.

 

          Si fa eccezione per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca delle cariche. In tali casi si richiede sempre la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti.

   

art. 13

Il Comitato Direttivo

          Il Comitato Direttivo della struttura sindacale periferica, che deve essere composto di almeno tre membri, dura in carica quattro anni, deve essere rin­novato entro sei mesi dalla scadenza e, comunque, alla vigilia di ogni Congresso Nazionale, al fine di far coincidere le operazioni relative alle ele­zioni dei Comitati Direttivi periferici con quelle connesse ai lavori pre-con­gressuali.

 

          Ove il rinnovo delle cariche degli Organismi periferici non dovesse effet­tuarsi nei termini predetti, il Comitato Direttivo stesso s’intende decaduto e sarà temporaneamente sostituito da un Commissario nominato dal Consiglio Regionale il quale dovrà indire le elezioni per il rinnovo delle cariche, entro due mesi.

 

          I componenti la Segreteria Generale, i Consiglieri Nazionali e gli associati eletti nelle R.S.U. fanno parte di diritto dei Direttivi delle strutture periferiche. I componenti la Segreteria Generale e i Consiglieri Nazionali fanno parte dei Consigli Regionali di provenienza. La partecipazione degli stessi alle riunioni non concorre a realizzare il numero necessario per le decisioni.

 

          I rappresentanti sindacali di cui al precedente comma, non partecipano alla votazione per le cariche sociali dei Direttivi.

 

          Il Comitato Direttivo ha il compito di:

a)      eleggere nel suo seno le cariche sociali che devono comprendere, oltre al Segretario, almeno un Vice Segretario ed un Tesoriere;

b)      assolvere tutti i compiti ed esso demandati dall’Assemblea;

c)      sottoporre all’Assemblea, per l’approvazione, entro il 31 gennaio, il rendiconto finanziario dell’anno precedente ove abbia ricevuto disponibilità economiche;

d)      espletare tutti gli incarichi che possono essergli affidati dal Consiglio Regionale e dal Consiglio Nazionale.

 

          Il Direttivo della struttura sindacale periferica ha facoltà di autoconvocazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, non inferiore a due.

   

art. 14

Il Segretario della Struttura Sindacale Periferica

          Il Segretario della struttura sindacale periferica assolve tutti i compiti demandati dal Comitato Direttivo e rappresenta il Sindacato in seno al Consiglio Regionale.

 

          Egli relaziona il Consiglio Regionale sullo stato della struttura periferica di competenza ed illustra allo stesso il rendiconto finanziario, di cui all’art. 13, lettera c, entro 15 giorni dall’approvazione dell’assemblea.

 

          In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla sua carica, il Segretario decade per voto di sfiducia del collegio che lo ha eletto, ovvero può essere sostituito su proposta del Consiglio Regionale con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi, resa operante dalla Segreteria Generale.

   

Struttura Sindacale Regionale

art. 15

          I Segretari delle strutture sindacali periferiche di una stessa giurisdizione regionale formano un organo di coordinamento che prende il nome di Consiglio Regionale. Sono componenti di diritto del Consiglio regionale il Segretario Regionale FIALP di estrazione INPS e il Coordinatore regionale della Sezione ex dipendenti con compiti consultivi e relazionali.

 

          Sono istituite le seguenti strutture regionali:

Abruzzo

Lazio

Sardegna

Basilicata

Liguria

Sicilia

Calabria

Lombardia

Toscana

Campania

Marche

Trentino Alto Adige

Direzione Generale

Molise

Umbria

Emilia Romagna

Piemonte

Valle d’Aosta

Friuli Venezia Giulia

Puglia

Veneto

         

          In relazione alle specificità della Direzione Generale dell’INPS è costituita la struttura ”Direzione Generale” con funzioni di coordinamento delle strutture ivi esistenti.

   

art. 16

Il Consiglio Regionale

          Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno il Segretario Regionale ed almeno un Vice Segretario. Eleggerà, inoltre, un Tesoriere designandolo tra gli iscritti della struttura sindacale periferica alla quale appartiene il Segretario regionale.

 

          Alle elezioni per le cariche regionali partecipano il Segretario Regionale e i Segretari delle struttu­re sindacali periferiche quali componenti del Consiglio Regionale.

 

          In caso di impedimento i Segretari delle strutture sindacali periferiche sono sostituiti dal Vice Segretario ed in via subordinata da un delegato della stessa struttura periferica nominato dal Consiglio Direttivo.

 

          Il Consiglio Regionale:

a)      ha il compito di predisporre annualmente un piano di interventi presso ciascuna struttura periferica;

b)      provvede alla nomina del Commissario di cui all’art. 13, secondo comma;

c)      provvede al proprio funzionamento con un fondo costituito all’uopo con le modalità previste dall’art. 37, secondo comma.

d)      provvede, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, con criteri stabiliti dallo stesso ed in linea con quanto deliberato dal Consiglio Nazionale, al finanziamento delle strutture periferiche tenen­do conto anche della proporzione del numero degli iscritti.

 

          Il Consiglio regionale ha facoltà di autoconvocazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

 

          In seno al Consiglio Regionale, ogni componente ha diritto ad un voto sino a cinquanta iscritti alla propria struttura periferica ed uno ogni altri cinquanta iscritti o frazioni superiori alla metà, nei casi in cui si discutano questioni che riguardino la circoscrizione territoriale di competenza.

 

          Quando la votazione riguardi elezioni di cariche sociali o problemi che interessano una o più Sedi, la votazione sarà fatta “pro capite”.

 

          Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca delle cariche si richiede sempre la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio Regionale.

   

art. 17

Il Segretario Regionale

          Il Segretario Regionale rappresenta il Consiglio Regionale e riveste la carica per quattro anni.

 

          Entro sei mesi dalla scadenza del mandato devono effettuarsi nuove elezioni e comunque alla vigilia di ogni Congresso Nazionale.

 

          Ove non dovessero effettuarsi le elezioni il Segretario Regionale s’intende decaduto e la Segreteria Generale provvederà a designare un commissario che procederà ad indire nuove elezioni entro due mesi dal conferimento dell’incarico.

         

          Il Segretario Regionale ha il compito di:

a)      esaminare le questioni che riguardano le strutture sindacali di sua competenza, intervenire per la risoluzione di eventuali vertenze e riferire alla Segreteria Generale con apposita relazione, sia in caso di risoluzione che in caso di richiesta di intervento;

b)    dare attuazione al piano di interventi sulle strutture periferiche deliberato dal Consiglio Regionale;

c)      raccogliere, coordinare ed elaborare gli studi e le proposte avanzate dalle strutture periferiche per l’inoltro alla Segreteria Generale;

d)      segnalare, per iscritto, alla Segreteria Generale ogni altra questione di carattere generale o particolare;

e)      espletare gli incarichi che possono essere a lui affidati dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Generale;

f)        indire le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo in quelle sedi caren­ti per organizzazione;

g)      essere propulsore per le attività delle strutture sindacali periferiche e contribuire al consolidamento di quelle strutture periferiche che necessitano di interventi;

h)      partecipare alle trattative a livello regionale ed assistere in trattativa le strutture periferiche che ne fanno richiesta;

i)        relazionare il Consiglio Nazionale sullo stato della regione di propria competenza ed illustrare allo stesso almeno una volta l’anno la situazione finanziaria della propria gestione;

j)        convocare il Consiglio Regionale anche su richiesta della Segreteria Generale;

k)      predisporre il bilancio regionale che decorrerà dal 1 gennaio al 31 dicem­bre di ogni anno, e trasmetterlo entro il 15 marzo alla Segreteria Generale previa approvazione del Consiglio Regionale.

 

          Il Segretario Regionale, nei casi di particolare importanza e che comun­que riguardino più di una Sede, è tenuto a convocare il Consiglio Regionale che deve, in ogni caso, riunirsi almeno ogni quattro mesi, curando che alme­no una volta all’anno partecipi un componente della Segreteria Generale.

 

          In caso di impedimento il Segretario Regionale è sostituito dal Vice Segretario o dal Vice Segretario con funzioni vicarie, nel caso in cui i Vice Segretari siano più di uno.

 

          Il Segretario Regionale può essere coadiuvato nella sua attività sul terri­torio da uno o più Vice Segretari, che assumono in tal caso tutti gli oneri pro­pri della carica.

 

          Tale incarico, per decisione del Consiglio Regionale, può essere affidato anche ai Consiglieri Nazionali presenti nella Regione.

 

 Struttura Sindacale Nazionale

art. 18

    Sono Organi del Sindacato Nazionale:

a)      il Congresso;

b)      il Presidente del Sindacato

c)      il Segretario Generale

d)      la Segreteria Generale

e)      il Consiglio Nazionale;

f)        il Direttivo Nazionale

g)      il Collegio dei Sindaci;

h)      il Collegio dei Probiviri.

 

Congresso

art. 19

          Il Congresso è costituito dai delegati delle strutture sindacali periferiche di cui agli articoli 8 e 15 e dai delegati di diritto.

 

          Il delegato può essere espresso solo dalle strutture sindacali periferiche con almeno cinque iscritti e dalle Strutture regionali con almeno 100 iscritti.

 

          Delegati di diritto sono i componenti degli Organi del Sindacato Nazionale in carica alla data di convocazione del Congresso, il Coordinatore Nazionale della Sezione ex dipendenti in carica alla medesima data nonché i coordinatori regionali della Sezione così come disciplinato dal Regolamento previsto all’art 3.

 

          I delegati di diritto non hanno diritto al voto.

 

          Il Congresso è convocato almeno ogni quattro anni dal Presidente del Consiglio Nazionale su mandato del Consiglio stesso.

 

          Almeno due mesi prima della celebrazione del Congresso, il Consiglio Nazionale deve rimettere alle strutture sindacali periferiche l’ordine del giorno.

 

          Il Congresso può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Nazionale o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle strutture periferiche, le quali rappresentino globalmente almeno un terzo di tutti gli iscritti al Sindacato, conteggiati alla data della richiesta.

 

          In tale caso devono essere comunicati al Consiglio Nazionale i motivi per i quali si richiede la convocazione straordinaria.

 

          Il relativo ordine del giorno deve essere comunicato a tutte le strutture due mesi prima della data di svolgimento del Congresso.

 

          La relazione del Segretario generale deve essere trasmessa alle strutture sindacali periferiche entro il mese precedente la data di celebrazione del Congresso.

       

art. 20

          I delegati al Congresso sono eletti dagli iscritti, in attività di servizio, delle singole strutture in ragione di uno fino a cinquanta iscritti ed uno ogni altri cinquanta iscritti o frazione superiore alla metà, nonché dai Consigli Regionali in ragione di uno per i primi cento iscritti ed uno ogni ulteriori cento iscritti o frazione superiore alla metà.

 

          Il numero degli iscritti è accertato in base alle quote mensili versate alla data in cui sono state indette le elezioni.

 

          Ogni struttura sindacale periferica potrà inviare a sue spese osservatori senza diritto al voto.

 

          Ogni delegato partecipante al Congresso ha diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti alla struttura diviso per il numero dei delegati.

 

          I voti relativi agli iscritti delle strutture non rientranti fra quelle di cui al secondo comma dell’art. 19, nonché quelli relativi a strutture che non hanno espresso il delegato, vanno attribuiti al delegato di altra struttura sindacale periferica nell’ambito della stessa regione. Tale provvedimento è assun­to dalla Commissione congressuale per la Verifica Poteri.

 

          Fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, non è ammessa la possibilità di cumulare deleghe.

   

art. 21

          Spetta al Congresso:

a)      stabilire le direttive per l’azione del Sindacato;

b)      decidere sulle adesioni del Sindacato ad Organizzazioni Sindacali di grado superiore. A tal fine è richiesta la maggioranza di non meno dei due terzi dei voti congressuali.

c)      approvare le modifiche al presente Statuto;

d)      eleggere il Presidente del Sindacato

e)      eleggere il Segretario Generale;

f)        eleggere i Consiglieri Nazionali;

g)      eleggere il Collegio dei Sindaci;

h)      eleggere il Collegio dei Probiviri.

 

Il Presidente del Sindacato

art. 22

          Al Presidente del Sindacato  sono affidati i seguenti compiti:

a)      presiedere ai lavori del Consiglio Nazionale;

b)      convocare il Congresso su mandato del Consiglio Nazionale ed il Consiglio stesso secondo le norme statutarie;

c)      svolgere i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio Nazionale.

 

Il Segretario Generale

art. 23

          Il Segretario Generale ha la rappresentanza del Sindacato.

 

          Egli coordina l’attività della Segreteria Generale.

 

          In caso d’assenza od impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Segretario Nazionale Vicario e/o, in assenza di questi, dal Segretario Nazionale all’uopo delegato.

 

          L’esercizio delle azioni a tutela degli interessi e dei diritti del Sindacato, che comportino l’espletamento della rappresentanza legale dell’associazione, è comunque riservato al Segretario Generale.

 

Consiglio Nazionale

art. 24

          Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente del Sindacato, dal Segretario Generale, dalla Segreteria Generale, dai Segretari Regionali, dai Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale, dai Segretari Nazionali FIALP di estrazione INPS per la durata del mandato congressuale e dal Coordinatore Nazionale della Sezione ex dipendenti.

 

          Sono eleggibili alla carica di Consigliere Nazionale i delegati di cui all’art. 19.

 

          L’elezione dei  tredici Consiglieri Nazionali avverrà con votazione generale a scrutinio segreto.

 

          Ogni delegato dovrà attribuire non meno e non più di nove voti di preferenza, pena la nullità della scheda.

 

          Risulteranno eletti i delegati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti di preferenza.

 

          A parità di voti di preferenza, è eletto il candidato più anziano di età.

 

          In caso di perdita della qualità di iscritto, il Consigliere decade e subentra il primo dei non eletti.

 

          Nel caso di decadenza del Segretario Regionale, il nuovo Segretario Regionale subentra a pieno titolo nel Consiglio Nazionale.

 

          Il Segretario Regionale impedito a partecipare alla seduta sarà sostituito esclusivamente dal Vice Segretario Regionale.

 

          Il Consigliere Nazionale che per due volte consecutive non partecipa alle sedute, ingiustificatamente, è considerato dimissionario.

 

          Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

       

art. 25

          E’ istituito, in seno al Consiglio Nazionale, un osservatorio permanente a tutela dei diritti, degli interessi morali, giuridici ed economici relativi al rapporto di lavoro degli iscritti ai diversi ruoli della provincia di Bolzano-Bozen.

 

          A tal fine è prevista la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale di un iscritto al Sindacato proveniente dalla sede di Bolzano in qualità di esper­to.

       

art. 26

          Il Consiglio Nazionale è l’organismo deliberante che, nell’arco della dura­ta del mandato conferito dal Congresso, provvede a sviluppare l’attività generale del Sindacato Nazionale Autonomo fra i Lavoratori dell’INPS secondo le diret­tive del Congresso Nazionale.

 

          Spetta, inoltre, al Consiglio Nazionale di:

a)      stabilire la convocazione del Congresso Nazionale;

b)      eleggere nel proprio ambito, su indicazione del Segretario Generale, il Segretario Nazionale Vicario e gli altri Segretari Nazionali attribuendo le altre competenze;

c)      eleggere i  componenti del Direttivo Nazionale tra i Componenti del Consiglio Nazionale;

d)      svolgere l’azione necessaria per il raggiungimento degli scopi e l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 2;

e)      approvare il bilancio annuale predisposto dalla Segreteria Generale;

f)        tracciare le linee della gestione amministrativa del Sindacato mediante l’approvazione del bilancio preventivo predisposto dalla Segreteria Generale;

g)      integrare la Segreteria Generale in caso di dimissioni o decadenza di com­ponenti dell’Organo, designando il sostituto tra i componenti del Consiglio stesso;

h)      espletare ogni altro incarico che venga ad esso demandato dal Congresso Nazionale;

i)        verificare la rispondenza delle azioni della Segreteria Generale in relazio­ne al mandato congressuale ed alle determinazioni del Consiglio stesso;

j)        stabilire le quote di contribuzione ordinaria e straordinaria a carico degli iscritti;

k)      deliberare il contributo per la FIALP;

l)        designare i candidati del Sindacato per gli organismi nazionali nei quali è richiesta o ammessa la rappresentanza del personale e stabilirne le moda­lità di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale;

m)    eleggere, ove previsto, i rappresentanti del Sindacato negli organismi nazionali FIALP e CISAL;

n)      nominare il Referente per la “separata area di contrattazione per la diri­genza e le specifiche tipologie professionali”, definendone i compiti e le modalità di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale.

 

          Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma ogni sei mesi od ogni qual­volta ne sia richiesta la convocazione dal Segretario Generale, oppure quando la richiesta è effettuata da almeno un terzo i componenti il Consiglio stesso.

 

          Le votazioni avvengono con il sistema “pro-capite”.

 

          In caso di votazione sulla fiducia alla Segreteria Generale, i componenti della stessa non partecipano al voto.

 

          In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente del Sindacato.

 

          In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Sindacato, presiede la seduta il Consigliere più anziano.

 

          Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti.

 

La Segreteria Generale

art. 27

      La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale e da quattro Segretari Nazionali eletti con voto palese dal Consiglio Nazionale nel suo seno, su proposta del Segretario Generale.

 

        La Segreteria Generale ha il compito di dare esecuzione al mandato congressuale ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

 

        Nell’ambito delle linee determinate dal Congresso, la Segreteria Generale ha facoltà di diretta decisione verificandone i contenuti nella sessione immediatamente successiva del Consiglio Nazionale.

 

        La Segreteria Generale provvede a compilare il rendiconto finanziario annuale del Sindacato Nazionale ed il bilancio preventivo, da presentare all’approvazione del Consiglio Nazionale in occasione della prima riunione annuale.

 

        La Segreteria Generale gestisce l’attività amministrativa del Sindacato secondo le linee stabilite con l’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Nazionale.

 

        La Segreteria Generale può avvalersi della consultazione dei Segretari Regionali anche al fine di garantire maggiore omogeneità all’azione dei Consigli regionali.

 

        La Segreteria Generale cura, inoltre, l’organizzazione e la stampa, nonché l’assistenza di cui all’art. 2, lettera d), nei casi segnalati dai Segretari delle Strutture sindacali periferiche e dai Segretari Regionali anche avvalendosi di una struttura tecnica con compiti di supporto amministrativo e di assistenza.

 

        Al fine di consentire al Consiglio Nazionale l’assolvimento dei compiti ad esso demandati dal Congresso, la Segreteria Generale è tenuta ad aggiornare costantemente i Consiglieri Nazionali sullo stato dell’attività sindacale svol­ta.

 

        La Segreteria Generale può avvalersi, per la contabilità, di un Tesoriere di propria fiducia da ricercarsi fra gli iscritti al Sindacato residenti a Roma.

 

Direttivo Nazionale

art. 28

        Il Direttivo Nazionale è composto da sei componenti eletti dal Consiglio Nazionale nel suo ambito ed è presieduto dal Segretario Generale.

 

        E’ compito del Direttivo Nazionale:

a)      collaborare in via ordinaria con la Segreteria Generale, con finalità operative o consultive, rispetto alle problematiche emergenti;

b)      individuare specifici Progetti di valenza nazionale e assegnarli con incarico di responsabilità. Il Responsabile collabora con la Segreteria Generale in tutte le fasi di realizzazione del Progetto e relaziona al Consiglio Nazionale;

c)      assicurare, attraverso specifici piani di intervento, azioni di  sussidiarietà nei confronti delle strutture periferiche;

d)      dettare linee di indirizzo per l’utilizzo delle prerogative sindacali di competenza dell’associazione, salvo ratifica del Consiglio Nazionale;

e)      coordinare l’azione del Sindacato sul territorio in occasione dell’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;

f)        provvedere, in casi di urgenza, agli adempimenti previsti dall’art. 26, lettere da i) a m), salvo ratifica del Consiglio Nazionale.

 

Collegio dei Sindaci

art. 29

          Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

 

          I componenti sono eletti dal Congresso fra i Delegati.

 

          Ogni delegato deve attribuire non più di tre preferenze.

 

          Risultano eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, mentre il quarto ed il quinto classificati sono nominati Sindaci supplenti.

 

          Nella prima riunione i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente.

         

          Il Collegio dei Sindaci deve effettuare il controllo della gestione finanziaria del Sindacato almeno una volta l’anno, anche su iniziativa dei singoli componenti, e deve riferire al Consiglio Nazionale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

       

Collegio dei Probiviri

art. 30

          Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

 

          I componenti sono eletti dal Congresso fra i Delegati.

 

          Ogni delegato deve attribuire non più di tre preferenze.

 

          Nella prima riunione i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente.

         

          Il Collegio dei Probiviri è l’organismo di garanzia statutaria del Sindacato.

 

          Decide su tutte le questioni disciplinari ad esso demandate da parte degli Organi del Sindacato o dal singolo iscritto.

 

          Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri hanno carattere definitivo e debbono essere notificate alle parti interessate.

 

TITOLO V

Altre norme

 

Referendum

art. 31

        I Comitati Direttivi delle strutture sindacali periferiche, i Consigli Regionali ed il Consiglio Nazionale, possono ricorrere al “referendum” per conoscere la volontà degli iscritti.

 

Decadenza delle cariche

art. 32

          Il Segretario della Struttura sindacale periferica, il Segretario Regionale ed i componenti la Segreteria Generale, decadono dalle rispettive cariche per voto di sfiducia, rispettivamente, del Comitato Direttivo, del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale.

 

          Il Segretario Regionale decade dalla carica di Segretario della struttura sindacale periferica, precedentemente ricoperta, continuando, tuttavia, a far parte del Comitato Direttivo della struttura stessa, la quale elegge un nuovo Segretario.

       

Arbitrato

art. 33

          Nei casi in cui il Consiglio Nazionale riscontri che determinati interessi siano in contrasto con quelli di altri gruppi o categorie e che tale contrasto non possa essere composto attraverso le varie fasi di esame sul piano perife­rico e nazionale, più disporre una procedura arbitrale per decidere sulla linea di condotta che deve essere seguita dal Sindacato nella trattazione della que­stione.

 

          Gli arbitri, qualora non siano nominati di comune accordo tra le parti, sono designati dal Consiglio Nazionale.

   

Esperti

art. 34

          I Comitati Direttivi delle strutture sindacali periferiche, i Consigli regionali, il Consiglio Nazionale e la Segreteria Generale, possono avvalersi dell’ausilio di Commissioni tecniche ogni qualvolta lo ritengano necessario.

 

Cooptazione

art. 35

          E’ prevista la possibilità di cooptazione da parte della Segreteria Generale nei confronti di iscritti che possano coadiuvare le attività della Segreteria Generale, con il limite massimo di due unità.

 

          Tale provvedimento è sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sessione immediatamente successiva alla cooptazione.

          

Attività sindacale

art. 36

          I Responsabili delle Strutture sindacali esercitano i diritti sindacali (assemblea, sciopero, affissione, permessi) secondo quanto disposto dalle norme, dai contratti e dallo Statuto, avendo riguardo ai compiti di cui all’art. 2 del presente Statuto, assumendosene la responsabilità.

 

          In particolare:

a)      nei casi in cui motivi locali determinano la necessità di azioni sindacali, il Comitato Direttivo della struttura sindacale periferica, che promuove l’iniziativa, ne informa il Segretario Regionale e la Segreteria Generale;

b)      nel caso di iniziative a livello regionale, adottate dal Consiglio Regionale, il Segretario Regionale ne informa la Segreteria Generale;

c)      nel caso le rivendicazioni sindacali, a livello locale, comportino la proclamazione dello sciopero, i Responsabili delle Strutture periferiche cureranno l’adozione delle iniziative con le corrispondenti strutture territoriali della Federazione.

 

          Lo sciopero a livello nazionale viene, di norma, proclamato dal Consiglio Nazionale. La Segreteria Generale adotta le necessarie iniziative nei confronti della Segreteria Generale di Federazione.

 

          L’adesione allo sciopero a titolo di solidarietà con le altre categorie di lavoratori nell’ambito locale, può essere proclamato solo a seguito di decisione dell’Assemblea degli iscritti.

 

          In tal caso, dovrà esserne data notizia alla Segreteria Generale e al Segretario Regionale.

 

Disposizioni finanziarie

art. 37

          Le spese di funzionamento del Sindacato sono sostenute dagli iscritti mediante il pagamento delle quote associative.

 

          La quota dei contributi a disposizione delle strutture territoriali è fissata dal Consiglio Nazionale ed è erogata dalla Segreteria Generale secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

 

          Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposita deliberazione la normativa inerente la mobilità dei componenti del Consiglio stesso.

 

          Il Consiglio Nazionale definisce e determina le risorse per il funzionamento della Segreteria Generale e del Coordinamento Nazionale della Sezione ex dipendenti che provvederà al finanziamento delle proprie strutture periferiche così come previsto dal relativo Regolamento.

 

          La Segreteria Generale determina le modalità e le risorse per il funziona­mento di Commissioni tecniche e per l’intervento di esperti, invitati o con­vocati ai sensi degli artt. 34 e 35.

       

Pubblicità

art. 38

          L’attività degli Organi sindacali è portata a conoscenza degli iscritti con i mezzi più opportuni per assicurare ampia e tempestiva pubblicità alle inizia­tive in corso, ai problemi, allo studio ed agli orientamenti degli interessati.

 

          Gli Organi direttivi locali e nazionali pubblicano, almeno ogni tre mesi, una relazione sull’attività svolta e su quella in corso.

   

Incompatibilità

art. 39

          I componenti la Segreteria Generale non possono ricoprire cariche al di fuori del Sindacato senza il preventivo assenso del Consiglio Nazionale.

   

Norme generali

art. 40

          La proposta di scioglimento del Sindacato o di liquidazione del suo patrimonio, può essere avanzata al Consiglio Nazionale da almeno un terzo delle strutture sindacali periferiche che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

 

          Il Consiglio Nazionale non può, in nessun modo, deliberare senza aver provveduto alla convocazione straordinaria del Congresso, o nei casi in cui sia possibile, essere ricorso al referendum nominativo degli aderenti al Sindacato.

 

art. 41

          Il Consiglio Nazionale può apportare modifiche al presente Statuto mediante “referendum” tra gli iscritti al Sindacato.

 

          La relativa decisione deve essere assunta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

 

          Le proposte di modifica sottoposte a “referendum”, si intendono approva­te qualora raccolgano almeno due terzi dei voti validi.