STATUTO
Approvato dal XV Congresso
Nazionale
Montesilvano (PE) 25 26 27 novembre 2005
TITOLO I
Costituzione e scopi
art. l
E’
costituita con sede in Roma, fra il personale in servizio dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, un’Associazione che prende il nome di “SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FRA I LAVORATORI DELL’INPS”.
Al
Sindacato possono aderire, in apposita Sezione, gli ex
dipendenti, i loro superstiti ed i superstiti dei dipendenti che ne facciano
richiesta.
Il
Sindacato è autonomo ed aderisce alla FIALP (CISAL) ed alla Confederazione
CISAL.
art. 2
Il
Sindacato Nazionale è politicamente indipendente ed ha:
a) il compito di tutelare i
diritti e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi al rapporto di
lavoro degli iscritti;
b) il compito di procedere alla nomina o
designazione di rappresentanti la categoria in tutti i Consigli, Enti ed Organi
in cui la rappresentanza stessa sia prevista da Leggi e da Regolamenti o sia
richiesta ed ammessa;
c) la facoltà di promuovere iniziative per lo
studio di riforme per il miglioramento dell’organizzazione dell’Istituto e per
il perfezionamento professionale del personale, nonché
iniziative di carattere assistenziale e culturale;
d) il compito dell’assistenza dei singoli
iscritti nei rapporti con l’Amministrazione e con gli Enti Previdenziali,
sempre che gli interessi per i quali è richiesta l’assistenza, non contrastino
con l’azione sindacale generale e con gli interessi di categorie o gruppi.
TITOLO II
Iscritti
art. 3
Coloro
che, ai sensi dell’art. 1, ne facciano domanda con
esplicita accettazione del presente Statuto, saranno iscritti al Sindacato
Nazionale a cura della struttura sindacale periferica competente per
territorio.
A
ciascun iscritto è rilasciata tessera d’appartenenza al Sindacato.
Sono
eleggibili a tutte le cariche sindacali gli iscritti
in attività di servizio.
La
Sezione ex dipendenti è articolata in struttura
nazionale e strutture regionali come previsto dal Regolamento della Sezione.
art. 4
L’esercizio
dei diritti sociali spetta agli iscritti che siano al
corrente col versamento dei contributi normali e straordinari.
Gli
iscritti sono tenuti:
a) a pagare i contributi ordinari e straordinari
regolarmente deliberati con trattenuta sullo stipendio; gli iscritti alla
Sezione ex dipendenti con trattenuta sulla pensione, ove possibile, o con
versamento annuale;
b) ad ottemperare alle disposizioni statutarie e
regolamentari, nonché alle deliberazioni emanate dai competenti Organi
Sindacali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite;
c) a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie
e dati che siano a loro richiesti nell’ambito delle attribuzioni del Sindacato
stesso.
art. 5
Si
perde la qualità di iscritto:
a) per la perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione;
b) per dimissioni volontarie;
c) per cessazione dal servizio;
d) per decadenza dovuta ad inadempienza degli obblighi
stabiliti all’art. 4, 2° comma, lettera a);
e) per espulsione da adottarsi:
1. dal Comitato Direttivo della struttura sindacale
periferica di cui all’art. 8, a
maggioranza almeno dei due terzi dei componenti, a carico degli iscritti che
abbiano direttamente o indirettamente compromesso o danneggiato il Sindacato,
attraverso comportamenti o azioni in manifesto contrasto con gli interessi
dell’Organizzazione;
2. dal Comitato Direttivo della struttura regionale, di
cui all’art. 15, competente per
territorio, con la medesima maggioranza qualificata di cui sopra e per i
medesimi motivi, in assenza di iniziativa della struttura competente;
3. dal Consiglio Nazionale, su proposta della
Segreteria Generale del Sindacato ovvero di almeno cinque componenti del Consiglio Nazionale, per tutti i casi
di particolare rilevanza e gravità, ivi compresi quei casi che riguardino gli
stessi componenti della Segreteria Generale, con la medesima maggioranza
qualificata di cui sopra e per i medesimi motivi.
Avverso tale decisione l’espulso ha facoltà di ricorrere, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.
L’iscritto,
a seguito di cessazione dal servizio con o senza conseguimento di pensione, può
mantenere la propria qualità di associato al Sindacato
Nazionale fra i Lavoratori dell’INPS mediante iscrizione all’apposita Sezione
ex Dipendenti.
art. 7
Nel
caso di espulsione la qualità di iscritto può essere
eventualmente riacquistata nei modi e con le procedure stabilite dal Consiglio
Nazionale.
TITOLO III
Organizzazione
art. 8
Il
Sindacato Nazionale è organizzato in strutture sindacali nelle sedi di
contrattazione integrativa territoriale, come previste dall’ordinamento
dell’Istituto, di:
a) Direzione generale,
b) Sedi regionali,
c) Sedi provinciali e sub-provinciali.
Gli
iscritti nelle Agenzie, già definite “Centri Operativi ed Agenzie urbane” fanno
parte della struttura della SAP struttura provinciale o sub-provinciale di
competenza.
art. 9
Spetta
alla struttura sindacale periferica di cui all’art. 8, nell’ambito di competenza, di assolvere tutti i compiti di cui
all’art. 2 e di decidere su tutte le questioni attraverso i suoi organi.
La struttura sindacale periferica ha inoltre
il compito di:
a) deliberare su tutte le questioni la cui trattazione è stata
ad essa affidata o delegata dal Consiglio Nazionale o Regionale o dalla
Segreteria Generale;
b) proporre alla FIALP di competenza territoriale la
designazione di propri rappresentanti presso Enti, Organizzazioni o Commissioni
quando tale rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista per la categoria,
dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Regionale ed alla Segreteria
Generale;
c) collaborare con gli organismi rappresentativi del personale
ed in casi di particolare rilevanza, interessare il Segretario Regionale per
l’ulteriore trattazione delle questioni;
d) adottare le misure disciplinari in caso di inosservanza
delle norme statutarie o di disciplina sindacale, di cui all’art. 5, lettera
e).
TITOLO IV
Organi e loro funzioni
Struttura Sindacale Periferica
art. 10
Sono
Organi della struttura sindacale periferica:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Segretario.
art. 11
L’Assemblea
L’Assemblea
della struttura sindacale periferica è convocata dal Comitato Direttivo annualmente
ed ogni qualvolta il Comitato medesimo lo ritenga
opportuno, o ne sia richiesto da almeno un terzo degli iscritti.
L’Assemblea
stabilisce le norme regolamentari per:
a) la composizione degli Organi Direttivi, salvo
quanto è stabilito al riguardo dal successivo art. 12;
b) le modalità per l’elezione degli Organi suddetti.
I
Segretari delle strutture sindacali periferiche invieranno alla Segreteria
Generale una copia del verbale dell’Assemblea.
art. 12
Le
decisioni dell’Assemblea, convocata in prima seduta, sono valide quando sia presente la metà più uno degli iscritti; in seconda
seduta, qualunque sia il numero dei presenti.
Si
fa eccezione per le deliberazioni concernenti la
nomina e la revoca delle cariche. In tali casi si richiede sempre la presenza
di almeno la metà più uno degli iscritti.
art. 13
Il
Comitato Direttivo
Il
Comitato Direttivo della struttura sindacale periferica, che deve essere composto di almeno tre membri, dura in carica quattro anni,
deve essere rinnovato entro sei mesi dalla scadenza e, comunque, alla vigilia
di ogni Congresso Nazionale, al fine di far coincidere le operazioni relative alle
elezioni dei Comitati Direttivi periferici con quelle connesse ai lavori
pre-congressuali.
Ove
il rinnovo delle cariche degli Organismi periferici non dovesse
effettuarsi nei termini predetti, il Comitato Direttivo stesso s’intende
decaduto e sarà temporaneamente sostituito da un Commissario nominato dal
Consiglio Regionale il quale dovrà indire le elezioni per il rinnovo delle
cariche, entro due mesi.
I componenti la Segreteria Generale, i Consiglieri
Nazionali e gli associati eletti nelle R.S.U. fanno parte di diritto dei
Direttivi delle strutture periferiche. I componenti la
Segreteria Generale e i Consiglieri Nazionali fanno parte dei Consigli
Regionali di provenienza. La partecipazione degli stessi alle riunioni non
concorre a realizzare il numero necessario per le decisioni.
I
rappresentanti sindacali di cui al precedente comma, non partecipano alla
votazione per le cariche sociali dei Direttivi.
Il
Comitato Direttivo ha il compito di:
a) eleggere nel suo seno le cariche sociali che devono comprendere,
oltre al Segretario, almeno un Vice Segretario ed un Tesoriere;
b) assolvere tutti i compiti ed esso demandati
dall’Assemblea;
c) sottoporre all’Assemblea, per l’approvazione, entro il 31
gennaio, il rendiconto finanziario dell’anno precedente ove abbia ricevuto
disponibilità economiche;
d) espletare tutti gli incarichi che possono essergli affidati dal
Consiglio Regionale e dal Consiglio Nazionale.
Il
Direttivo della struttura sindacale periferica ha facoltà di autoconvocazione
su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, non inferiore
a due.
art. 14
Il Segretario della Struttura Sindacale Periferica
Il
Segretario della struttura sindacale periferica assolve tutti i compiti
demandati dal Comitato Direttivo e rappresenta il Sindacato in seno al
Consiglio Regionale.
Egli
relaziona il Consiglio Regionale sullo stato della
struttura periferica di competenza ed illustra allo stesso il rendiconto
finanziario, di cui all’art. 13, lettera c, entro 15 giorni
dall’approvazione dell’assemblea.
In
caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla
sua carica, il Segretario decade per voto di sfiducia del collegio che lo ha
eletto, ovvero può essere sostituito su proposta del Consiglio Regionale con
deliberazione assunta a maggioranza di due terzi, resa operante dalla
Segreteria Generale.
Struttura Sindacale Regionale
art. 15
I
Segretari delle strutture sindacali periferiche di una stessa giurisdizione
regionale formano un organo di coordinamento che prende il nome di Consiglio Regionale.
Sono componenti di diritto del Consiglio regionale il
Segretario Regionale FIALP di estrazione INPS e il Coordinatore regionale della
Sezione ex dipendenti con compiti consultivi e relazionali.
Sono
istituite le seguenti strutture regionali:
|
Abruzzo |
Lazio |
Sardegna |
|
Basilicata |
Liguria |
Sicilia |
|
Calabria |
Lombardia |
Toscana |
|
Campania |
Marche |
Trentino Alto Adige |
|
Direzione Generale |
Molise |
Umbria |
|
Emilia Romagna |
Piemonte |
Valle d’Aosta |
|
Friuli Venezia Giulia |
Puglia |
Veneto |
In relazione alle specificità della Direzione Generale
dell’INPS è costituita la struttura ”Direzione Generale” con funzioni di
coordinamento delle strutture ivi esistenti.
art. 16
Il Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno il
Segretario Regionale ed almeno un Vice Segretario. Eleggerà, inoltre, un
Tesoriere designandolo tra gli iscritti della struttura sindacale periferica
alla quale appartiene il Segretario regionale.
Alle
elezioni per le cariche regionali partecipano il Segretario Regionale e i
Segretari delle strutture sindacali periferiche quali
componenti del Consiglio Regionale.
In caso di impedimento i Segretari delle strutture sindacali periferiche
sono sostituiti dal Vice Segretario ed in via subordinata da un delegato della
stessa struttura periferica nominato dal Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Regionale:
a)
ha il compito di predisporre
annualmente un piano di interventi presso ciascuna struttura periferica;
b) provvede alla nomina del Commissario di cui all’art. 13,
secondo comma;
c) provvede al proprio funzionamento con un fondo costituito
all’uopo con le modalità previste dall’art. 37, secondo comma.
d)
provvede, nei limiti delle proprie disponibilità
economiche, con criteri stabiliti dallo stesso ed in linea con quanto
deliberato dal Consiglio Nazionale, al finanziamento delle strutture
periferiche tenendo conto anche della proporzione del numero degli iscritti.
Il Consiglio regionale ha facoltà di autoconvocazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri.
In seno al Consiglio Regionale, ogni componente ha diritto ad un voto sino a cinquanta iscritti
alla propria struttura periferica ed uno ogni altri cinquanta iscritti o
frazioni superiori alla metà, nei casi in cui si discutano questioni che
riguardino la circoscrizione territoriale di competenza.
Quando la votazione riguardi
elezioni di cariche sociali o problemi che interessano una o più Sedi, la
votazione sarà fatta “pro capite”.
Per
le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca delle cariche si richiede
sempre la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti
il Consiglio Regionale.
art. 17
Il
Segretario Regionale rappresenta il Consiglio Regionale e riveste la carica per
quattro anni.
Entro sei mesi dalla scadenza
del mandato devono effettuarsi nuove elezioni e comunque alla vigilia di ogni
Congresso Nazionale.
Ove non dovessero
effettuarsi le elezioni il Segretario Regionale s’intende decaduto e la
Segreteria Generale provvederà a designare un commissario che procederà ad indire
nuove elezioni entro due mesi dal conferimento dell’incarico.
Il Segretario Regionale ha il compito di:
a)
esaminare le questioni che
riguardano le strutture sindacali di sua competenza, intervenire per la
risoluzione di eventuali vertenze e riferire alla Segreteria Generale con
apposita relazione, sia in caso di risoluzione che in caso di richiesta di
intervento;
b) dare
attuazione al piano di interventi sulle strutture periferiche deliberato dal
Consiglio Regionale;
c)
raccogliere, coordinare ed
elaborare gli studi e le proposte avanzate dalle strutture periferiche per
l’inoltro alla Segreteria Generale;
d)
segnalare, per iscritto, alla
Segreteria Generale ogni altra questione di carattere generale o particolare;
e)
espletare gli incarichi che
possono essere a lui affidati dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria
Generale;
f)
indire le elezioni per il
rinnovo del Comitato Direttivo in quelle sedi carenti per organizzazione;
g)
essere propulsore per le
attività delle strutture sindacali periferiche e contribuire al consolidamento
di quelle strutture periferiche che necessitano di interventi;
h)
partecipare alle trattative a
livello regionale ed assistere in trattativa le strutture periferiche che ne
fanno richiesta;
i)
relazionare il Consiglio
Nazionale sullo stato della regione di propria competenza ed illustrare allo
stesso almeno una volta l’anno la situazione finanziaria della propria
gestione;
j)
convocare il
Consiglio Regionale anche su richiesta della Segreteria Generale;
k) predisporre il bilancio regionale che decorrerà dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e trasmetterlo entro il 15 marzo alla
Segreteria Generale previa approvazione del Consiglio Regionale.
Il Segretario Regionale, nei casi di particolare
importanza e che comunque riguardino più di una Sede, è tenuto a convocare il
Consiglio Regionale che deve, in ogni caso, riunirsi almeno ogni quattro mesi,
curando che almeno una volta all’anno partecipi un
componente della Segreteria Generale.
In
caso di impedimento il Segretario Regionale è
sostituito dal Vice Segretario o dal Vice Segretario con funzioni vicarie, nel
caso in cui i Vice Segretari siano più di uno.
Il Segretario Regionale può essere coadiuvato
nella sua attività sul territorio da uno o più Vice Segretari, che assumono in tal caso tutti gli oneri propri della carica.
Tale incarico, per decisione del Consiglio
Regionale, può essere affidato anche ai Consiglieri Nazionali presenti nella
Regione.
Struttura Sindacale Nazionale
art. 18
Sono
Organi del Sindacato Nazionale:
a) il Congresso;
b) il Presidente del Sindacato
c) il Segretario Generale
d) la Segreteria Generale
e) il Consiglio Nazionale;
f)
il Direttivo Nazionale
g) il Collegio dei Sindaci;
h) il Collegio dei Probiviri.
Congresso
art. 19
Il
Congresso è costituito dai delegati delle strutture sindacali periferiche di
cui agli articoli 8 e 15 e dai
delegati di diritto.
Il
delegato può essere espresso solo dalle strutture sindacali periferiche con
almeno cinque iscritti e dalle Strutture regionali con almeno 100 iscritti.
Delegati
di diritto sono i componenti degli Organi del
Sindacato Nazionale in carica alla data di convocazione del Congresso, il
Coordinatore Nazionale della Sezione ex dipendenti in carica alla medesima data
nonché i coordinatori regionali della Sezione così come disciplinato dal Regolamento
previsto all’art 3.
I
delegati di diritto non hanno diritto al voto.
Il
Congresso è convocato almeno ogni quattro anni dal Presidente del Consiglio
Nazionale su mandato del Consiglio stesso.
Almeno
due mesi prima della celebrazione del Congresso, il Consiglio Nazionale deve
rimettere alle strutture sindacali periferiche l’ordine del giorno.
Il
Congresso può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Consiglio Nazionale o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
delle strutture periferiche, le quali rappresentino
globalmente almeno un terzo di tutti gli iscritti al Sindacato, conteggiati
alla data della richiesta.
In
tale caso devono essere comunicati al Consiglio Nazionale i motivi per i quali
si richiede la convocazione straordinaria.
Il
relativo ordine del giorno deve essere comunicato a tutte le strutture due mesi
prima della data di svolgimento del Congresso.
La
relazione del Segretario generale deve essere trasmessa alle strutture
sindacali periferiche entro il mese precedente la data di celebrazione del
Congresso.
art. 20
I
delegati al Congresso sono eletti dagli iscritti, in attività di servizio,
delle singole strutture in ragione di uno fino a cinquanta iscritti ed uno ogni altri cinquanta iscritti o frazione superiore alla
metà, nonché dai Consigli Regionali in ragione di uno per i primi cento
iscritti ed uno ogni ulteriori cento iscritti o frazione superiore alla metà.
Il
numero degli iscritti è accertato in base alle quote mensili versate alla data
in cui sono state indette le elezioni.
Ogni
struttura sindacale periferica potrà inviare a sue spese
osservatori senza diritto al voto.
Ogni
delegato partecipante al Congresso ha diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti alla struttura diviso per il numero dei
delegati.
I
voti relativi agli iscritti delle strutture non
rientranti fra quelle di cui al secondo comma dell’art. 19, nonché quelli
relativi a strutture che non hanno espresso il delegato, vanno attribuiti al
delegato di altra struttura sindacale periferica nell’ambito della stessa
regione. Tale provvedimento è assunto dalla Commissione congressuale per la
Verifica Poteri.
Fatti
salvi i casi di cui ai commi precedenti, non è ammessa la possibilità di cumulare
deleghe.
art. 21
Spetta
al Congresso:
a) stabilire le direttive per l’azione del Sindacato;
b) decidere sulle adesioni del Sindacato ad Organizzazioni Sindacali di grado superiore. A tal fine è richiesta la maggioranza di non meno dei due terzi dei voti congressuali.
c) approvare le modifiche al presente Statuto;
d)
eleggere il Presidente del Sindacato
e)
eleggere il Segretario Generale;
f)
eleggere i
Consiglieri Nazionali;
g) eleggere il Collegio dei Sindaci;
h) eleggere il Collegio dei Probiviri.
Il
Presidente del Sindacato
art. 22
Al Presidente del Sindacato
sono affidati i seguenti compiti:
a)
presiedere ai lavori del
Consiglio Nazionale;
b)
convocare il Congresso su
mandato del Consiglio Nazionale ed il Consiglio stesso secondo le norme
statutarie;
c) svolgere i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio
Nazionale.
Il Segretario Generale
art. 23
Il
Segretario Generale ha la rappresentanza del Sindacato.
Egli
coordina l’attività della Segreteria Generale.
In caso d’assenza od impedimento, il Segretario Generale è
sostituito dal Segretario Nazionale Vicario e/o, in assenza di questi, dal
Segretario Nazionale all’uopo delegato.
L’esercizio
delle azioni a tutela degli interessi e dei diritti del Sindacato, che
comportino l’espletamento della rappresentanza legale dell’associazione, è comunque riservato al Segretario Generale.
Consiglio Nazionale
art. 24
Il
Consiglio Nazionale è composto dal Presidente del Sindacato, dal Segretario
Generale, dalla Segreteria Generale, dai Segretari Regionali, dai Consiglieri
eletti dal Congresso Nazionale, dai Segretari Nazionali FIALP di estrazione INPS per la durata del mandato congressuale e
dal Coordinatore Nazionale della Sezione ex dipendenti.
Sono
eleggibili alla carica di Consigliere Nazionale i delegati di cui all’art. 19.
L’elezione dei tredici
Consiglieri Nazionali avverrà con votazione generale a scrutinio
segreto.
Ogni
delegato dovrà attribuire non meno e non più di nove voti di preferenza, pena la nullità della scheda.
Risulteranno eletti i delegati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti di preferenza.
A
parità di voti di preferenza, è eletto il candidato più anziano di età.
In
caso di perdita della qualità di iscritto, il
Consigliere decade e subentra il primo dei non eletti.
Nel
caso di decadenza del Segretario Regionale, il nuovo Segretario Regionale
subentra a pieno titolo nel Consiglio Nazionale.
Il
Segretario Regionale impedito a partecipare alla seduta sarà sostituito
esclusivamente dal Vice Segretario Regionale.
Il Consigliere Nazionale che per due volte consecutive non partecipa alle sedute, ingiustificatamente, è considerato dimissionario.
Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano
i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio
dei Probiviri.
art. 25
E’
istituito, in seno al Consiglio Nazionale, un osservatorio permanente a tutela
dei diritti, degli interessi morali, giuridici ed economici relativi al
rapporto di lavoro degli iscritti ai diversi ruoli della
provincia di Bolzano-Bozen.
A
tal fine è prevista la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale di un
iscritto al Sindacato proveniente dalla sede di Bolzano in
qualità di esperto.
art. 26
Il
Consiglio Nazionale è l’organismo deliberante che, nell’arco della durata del
mandato conferito dal Congresso, provvede a sviluppare
l’attività generale del Sindacato Nazionale Autonomo fra i Lavoratori dell’INPS secondo le direttive del
Congresso Nazionale.
Spetta,
inoltre, al Consiglio Nazionale di:
a) stabilire la convocazione del Congresso Nazionale;
b) eleggere nel proprio ambito, su indicazione del
Segretario Generale, il Segretario Nazionale Vicario e gli altri Segretari
Nazionali attribuendo le altre competenze;
c) eleggere i
componenti del Direttivo Nazionale tra i Componenti del Consiglio Nazionale;
d) svolgere l’azione necessaria per il raggiungimento degli
scopi e l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 2;
e) approvare il bilancio annuale predisposto dalla Segreteria
Generale;
f)
tracciare le linee
della gestione amministrativa del Sindacato mediante l’approvazione del
bilancio preventivo predisposto dalla Segreteria Generale;
g) integrare la Segreteria Generale in caso di dimissioni o
decadenza di componenti dell’Organo, designando il sostituto tra i componenti
del Consiglio stesso;
h) espletare ogni altro incarico che venga ad esso demandato
dal Congresso Nazionale;
i)
verificare la
rispondenza delle azioni della Segreteria Generale in relazione al mandato
congressuale ed alle determinazioni del Consiglio stesso;
j)
stabilire le quote di
contribuzione ordinaria e straordinaria a carico degli iscritti;
k) deliberare il contributo per la FIALP;
l)
designare i candidati
del Sindacato per gli organismi nazionali nei quali è richiesta o ammessa la
rappresentanza del personale e stabilirne le modalità di partecipazione ai
lavori del Consiglio Nazionale;
m) eleggere, ove previsto, i rappresentanti del Sindacato
negli organismi nazionali FIALP e CISAL;
n) nominare il Referente per la “separata area di
contrattazione per la dirigenza e le specifiche tipologie professionali”,
definendone i compiti e le modalità di partecipazione ai lavori del Consiglio
Nazionale.
Il
Consiglio Nazionale si riunisce di norma ogni sei mesi od ogni qualvolta ne
sia richiesta la convocazione dal Segretario Generale, oppure quando la
richiesta è effettuata da almeno un terzo i componenti
il Consiglio stesso.
Le
votazioni avvengono con il sistema “pro-capite”.
In
caso di votazione sulla fiducia alla Segreteria Generale, i componenti
della stessa non partecipano al voto.
In
caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente del Sindacato.
In
caso di assenza o di impedimento del Presidente del
Sindacato, presiede la seduta il Consigliere più anziano.
Le
sedute del Consiglio Nazionale sono valide se sono presenti la metà più uno dei
componenti.
La Segreteria Generale
art. 27
La Segreteria Generale è composta dal
Segretario Generale e da quattro Segretari Nazionali eletti con voto palese dal
Consiglio Nazionale nel suo seno, su proposta del
Segretario Generale.
La Segreteria Generale ha il compito di dare esecuzione al mandato congressuale ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.
Nell’ambito
delle linee determinate dal Congresso, la Segreteria Generale ha facoltà di
diretta decisione verificandone i contenuti nella sessione immediatamente
successiva del Consiglio Nazionale.
La
Segreteria Generale provvede a compilare il rendiconto
finanziario annuale del Sindacato Nazionale ed il bilancio preventivo, da
presentare all’approvazione del Consiglio Nazionale in occasione della prima riunione
annuale.
La
Segreteria Generale gestisce l’attività amministrativa del Sindacato secondo le
linee stabilite con l’approvazione del bilancio preventivo da parte del
Consiglio Nazionale.
La
Segreteria Generale può avvalersi della consultazione dei Segretari Regionali
anche al fine di garantire maggiore omogeneità all’azione dei Consigli
regionali.
La Segreteria Generale cura, inoltre, l’organizzazione e la stampa, nonché l’assistenza di cui all’art. 2, lettera d), nei casi segnalati dai Segretari delle Strutture sindacali periferiche e dai Segretari Regionali anche avvalendosi di una struttura tecnica con compiti di supporto amministrativo e di assistenza.
Al
fine di consentire al Consiglio Nazionale l’assolvimento dei compiti ad esso demandati dal Congresso, la Segreteria Generale è
tenuta ad aggiornare costantemente i Consiglieri Nazionali sullo stato
dell’attività sindacale svolta.
La
Segreteria Generale può avvalersi, per la contabilità, di un Tesoriere di
propria fiducia da ricercarsi fra gli iscritti al Sindacato residenti a Roma.
Direttivo Nazionale
art. 28
Il Direttivo Nazionale è composto da
sei componenti eletti dal Consiglio Nazionale nel suo ambito ed è presieduto
dal Segretario Generale.
E’ compito del Direttivo Nazionale:
a) collaborare in via ordinaria con la Segreteria Generale, con
finalità operative o consultive, rispetto alle problematiche emergenti;
b) individuare specifici Progetti di valenza nazionale e
assegnarli con incarico di responsabilità. Il Responsabile collabora con la
Segreteria Generale in tutte le fasi di realizzazione del Progetto e relaziona al Consiglio Nazionale;
c) assicurare, attraverso specifici piani di intervento,
azioni di sussidiarietà nei confronti
delle strutture periferiche;
d) dettare linee di indirizzo per l’utilizzo delle
prerogative sindacali di competenza dell’associazione, salvo ratifica del Consiglio
Nazionale;
e) coordinare l’azione del Sindacato sul territorio in
occasione dell’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
f)
provvedere, in casi
di urgenza, agli adempimenti previsti dall’art. 26, lettere da i) a m), salvo
ratifica del Consiglio Nazionale.
Collegio
dei Sindaci
art. 29
Il
Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi
e due membri supplenti.
I componenti sono eletti dal Congresso fra i Delegati.
Ogni
delegato deve attribuire non più di tre preferenze.
Risultano eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati che
hanno riportato il maggior numero di preferenze, mentre il quarto ed il quinto
classificati sono nominati Sindaci supplenti.
Nella
prima riunione i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente.
Il
Collegio dei Sindaci deve effettuare il controllo
della gestione finanziaria del Sindacato almeno una volta l’anno, anche su
iniziativa dei singoli componenti, e deve riferire al Consiglio Nazionale in occasione dell’approvazione del bilancio
consuntivo.
Collegio dei Probiviri
art. 30
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e due membri supplenti.
I componenti sono eletti dal Congresso fra i Delegati.
Ogni
delegato deve attribuire non più di tre preferenze.
Nella
prima riunione i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente.
Il
Collegio dei Probiviri è l’organismo di garanzia statutaria del Sindacato.
Decide
su tutte le questioni disciplinari ad esso demandate
da parte degli Organi del Sindacato o dal singolo iscritto.
Le
motivate decisioni del Collegio dei Probiviri hanno carattere definitivo e debbono essere notificate alle parti interessate.
TITOLO V
art. 31
I
Comitati Direttivi delle strutture sindacali periferiche, i Consigli Regionali
ed il Consiglio Nazionale, possono ricorrere al “referendum” per conoscere la
volontà degli iscritti.
Decadenza delle cariche
art. 32
Il
Segretario della Struttura sindacale periferica, il Segretario Regionale ed i componenti la Segreteria Generale, decadono dalle rispettive
cariche per voto di sfiducia, rispettivamente, del Comitato Direttivo, del
Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale.
Il
Segretario Regionale decade dalla carica di Segretario della struttura
sindacale periferica, precedentemente ricoperta,
continuando, tuttavia, a far parte del Comitato Direttivo della struttura
stessa, la quale elegge un nuovo Segretario.
Arbitrato
art. 33
Nei
casi in cui il Consiglio Nazionale riscontri che determinati interessi siano in
contrasto con quelli di altri gruppi o categorie e che
tale contrasto non possa essere composto attraverso le varie fasi di esame sul
piano periferico e nazionale, più disporre una procedura arbitrale per
decidere sulla linea di condotta che deve essere seguita dal Sindacato nella
trattazione della questione.
Gli
arbitri, qualora non siano nominati di comune accordo tra le parti, sono
designati dal Consiglio Nazionale.
Esperti
art. 34
I
Comitati Direttivi delle strutture sindacali periferiche, i Consigli regionali,
il Consiglio Nazionale e la Segreteria Generale, possono
avvalersi dell’ausilio di Commissioni tecniche ogni qualvolta lo ritengano
necessario.
Cooptazione
art. 35
E’
prevista la possibilità di cooptazione da parte della Segreteria Generale nei
confronti di iscritti che possano coadiuvare le
attività della Segreteria Generale, con il limite massimo di due unità.
Tale
provvedimento è sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sessione
immediatamente successiva alla cooptazione.
Attività
sindacale
art. 36
I
Responsabili delle Strutture sindacali esercitano i diritti sindacali (assemblea,
sciopero, affissione, permessi) secondo quanto disposto dalle norme, dai
contratti e dallo Statuto, avendo riguardo ai compiti di cui all’art. 2 del
presente Statuto, assumendosene la responsabilità.
In
particolare:
a) nei casi in cui motivi locali determinano la
necessità di azioni sindacali, il Comitato Direttivo della struttura sindacale
periferica, che promuove l’iniziativa, ne informa il Segretario Regionale e la
Segreteria Generale;
b) nel caso di iniziative a livello regionale, adottate
dal Consiglio Regionale, il Segretario Regionale ne informa la Segreteria
Generale;
c) nel caso le rivendicazioni sindacali, a livello
locale, comportino la proclamazione dello sciopero, i Responsabili delle
Strutture periferiche cureranno l’adozione delle iniziative con le
corrispondenti strutture territoriali della Federazione.
Lo
sciopero a livello nazionale viene, di norma, proclamato dal Consiglio
Nazionale. La Segreteria Generale adotta le necessarie iniziative nei confronti
della Segreteria Generale di Federazione.
L’adesione
allo sciopero a titolo di solidarietà con le altre categorie di lavoratori
nell’ambito locale, può essere proclamato solo a seguito di decisione
dell’Assemblea degli iscritti.
In
tal caso, dovrà esserne data notizia alla Segreteria Generale e al Segretario
Regionale.
Disposizioni finanziarie
art. 37
Le
spese di funzionamento del Sindacato sono sostenute dagli iscritti mediante il
pagamento delle quote associative.
La
quota dei contributi a disposizione delle strutture territoriali è fissata dal
Consiglio Nazionale ed è erogata dalla Segreteria Generale secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
Il
Consiglio Nazionale stabilisce con apposita
deliberazione la normativa inerente la mobilità dei componenti del Consiglio
stesso.
Il
Consiglio Nazionale definisce e determina le risorse per il funzionamento della
Segreteria Generale e del Coordinamento Nazionale della Sezione ex dipendenti
che provvederà al finanziamento delle proprie strutture periferiche così come
previsto dal relativo Regolamento.
La
Segreteria Generale determina le modalità e le risorse
per il funzionamento di Commissioni tecniche e per l’intervento di esperti,
invitati o convocati ai sensi degli artt. 34 e 35.
Pubblicità
art. 38
L’attività
degli Organi sindacali è portata a conoscenza degli iscritti con i mezzi più
opportuni per assicurare ampia e tempestiva pubblicità alle iniziative
in corso, ai problemi, allo studio ed agli orientamenti degli interessati.
Gli
Organi direttivi locali e nazionali pubblicano, almeno ogni tre mesi, una
relazione sull’attività svolta e su quella in corso.
Incompatibilità
art. 39
I componenti la Segreteria Generale non possono ricoprire
cariche al di fuori del Sindacato senza il preventivo assenso del Consiglio
Nazionale.
Norme generali
art. 40
La
proposta di scioglimento del Sindacato o di liquidazione del suo patrimonio,
può essere avanzata al Consiglio Nazionale da almeno un terzo delle strutture
sindacali periferiche che rappresentino almeno un
terzo degli iscritti.
Il
Consiglio Nazionale non può, in nessun modo, deliberare senza aver provveduto
alla convocazione straordinaria del Congresso, o nei casi in cui sia possibile, essere ricorso al referendum nominativo degli
aderenti al Sindacato.
art. 41
Il
Consiglio Nazionale può apportare modifiche al presente Statuto mediante
“referendum” tra gli iscritti al Sindacato.
La
relativa decisione deve essere assunta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
Le
proposte di modifica sottoposte a “referendum”, si intendono
approvate qualora raccolgano almeno due terzi dei voti validi.