SINDACATO NAZIONALE FRA I
LAVORATORI DELL’INPSSezione ex dipendenti
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c/c/p m. 40006397: FIALP – CISAL Ex Dipendenti
Roma, Aprile 2004
COMUNICATO N.1/2004
Alle Strutture Centrali e Periferiche CISAL - INPS
Alla Segreteria Generale FIALP - CISAL
Ai Referenti pro tempore della Sezione Ex Dipendenti
Agli Iscritti
LORO SEDI
CESSATI DAL SERVIZIO IN DATA 1/1/2003
L'art.2 della Legge n.289 del 27/12/2002, avente per oggetto la "Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", ha modificato, a decorrere dall'1/1/2003, le aliquote e gli scaglioni fiscali già in vigore al 31/12/2002 ai sensi del DPR n.917/86 e successive modificazioni.
L'Inps, in applicazione di tali norme, ha provveduto a tassare la buonuscita di coloro che hanno cessato il servizio l'1/1/2003 applicando le nuove aliquote e non già quelle antecedenti la modifica, in considerazione del fatto che l'ultimo giorno di lavoro è stato il 31/12/2002 e che, quindi, quanto tassato non ha alcun riferimento fiscale con l'anno 2003.
Siamo convinti che l'Ente datore di lavoro sia incorso in errore, poiché, a nostro giudizio, non essendosi maturata alcuna quota di buonuscita dall'1/1/03 in avanti, la liquidazione stessa andava effettuata applicando ancora le aliquote fiscali e gli scaglioni in vigore fino al 31/12/2002.
Prova dell'errore è il fatto che ai colleghi cessati in data 1/1/2001 sono state applicate le aliquote e gli scaglioni in vigore al 31/12/2000 e non quelle modificative, introdotte dall'art.2 della Legge Finanziaria 2001.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, riteniamo che tutti i colleghi il cui ultimo giorno di lavoro è stato il 31/12/2002 debbano chiedere all'Inps, con copia della richiesta da inviarsi all'Agenzia Locale delle Entrate, competente per territorio, il ricalcolo della tassazione applicata sulla buonuscita ed il conseguente rimborso di quanto trattenuto in più, maggiorato degli interessi di legge.
Alleghiamo alla presente il facsimile del modello che potrà essere utilizzato per chiedere il ricalcolo di cui sopra.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA SULLE PENSIONI
Com'é noto, la scala mobile applicata sulle pensioni non è uguale per tutti, ma è percentualmente decrescente in relazione all'importo della pensione in pagamento.
Tale norma è stata da noi ritenuta da sempre iniqua, poiché comporta, nel tempo, l'impoverimento e l'appiattimento delle pensioni, non tenendosi, peraltro, conto che quanto più alto è l'importo della pensione in pagamento tanto maggiore è stato l'impegno professionale e la responsabilità in servizio e non è giusto, quindi, che i trattamenti di previdenza vengano svalutati rispetto a quelli attribuiti a lavoratori il cui impegno in attività di servizio è stato inferiore.
Tenuto
conto di ciò, questa Sezione, insieme con la Sezione ex Dipendenti INAIL, si è
adoperata per fare inserire nella mozione finale dello VIII Congresso Nazionale
FIALP - CISAL l'impegno, da trasmettere alla Confederazione CISAL "ad adoperarsi per l'abolizione della
suddivisione in fasce di reddito della perequazione automatica delle pensioni,
ovvero l'elevazione del minimo di reddito cui attribuire l'intero
ammontare".
Tale impegno deve
essere tanto più pressante, tenuto conto che la sentenza della Corte
Costituzionale n.30/2004, nell'esaminare l'argomento e facendo riferimento
all'art.69 della Legge n.388/2000 che ha fissato la misura della perequazione
automatica da applicarsi a decorrere dall'1/1/2001, ha affermato che "……il perdurante necessario rispetto dei principi di
sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore……..di
individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo
adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita.
Con la conseguenza che il
verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto
all'effettiva variazione del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo
della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al
lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e
dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38
della Costituzione".
Considerato, quindi, tutto quanto precede, comunichiamo che è rafforzato l'impegno di questa Sezione di tentare in ogni modo di fare eliminare tale ingiusto criterio di attribuzione della perequazione automatica sulle pensioni e qualora in tempi brevi non dovessimo ricevere dalla Confederazione Cisal comunicazione di assunzione di responsabilità nel farsi carico dell'onere relativo al portare a soluzione positiva il problema, esamineremo insieme con gli iscritti la possibilità di eventuale avvio diretto di un contenzioso sul caso, anche d'ordine costituzionale.
RICORSI PER CUMULO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
Recenti sentenze sull'argomento hanno modificato l'interpretazione finora attribuita alle sentenze della Corte Costituzionale riferite all'eliminazione dell'incumulabilità dell'indennità integrativa speciale nel caso in cui competa a più titoli, ovvero in presenza di rapporto di lavoro pubblico o privato.
La sentenza n.14/003/QM del 11/7/2003 della Corte dei Conti, a Sezioni riunite giurisdizionale, ha ritenuto, infatti, che sia stato annullato ogni dubbio sulla cumulabilità in merito all'erogazione su pensione dell'indennità integrativa speciale in presenza di retribuzione percepita alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, mentre, per quanto concerne il cumulo su più pensioni, ha interpretato le sentenze della Consulta non di mero annullamento dell'incumulabilità, ma di concessione dell'indennità integrativa speciale nel limiti del raggiungimento del trattamento minimo previsto dall'assicurazione generale obbligatoria e cioè nel caso in cui il trattamento di previdenza su cui non è stata concessa la citata indennità sia stato posto in pagamento per un importo mensile inferiore al predetto trattamento minimo.
Tale situazione, peraltro, si verifica, in generale, solo sulle pensioni di reversibilità liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della Legge n.335/95, il cui art.1, comma 41, ha previsto un'ulteriore contrazione dell'importo della pensione, già liquidata al 60%, in relazione al reddito denunciato dal superstite titolare della pensione stessa.
Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha confermato l'orientamento espresso dalla citata sentenza della Corte dei Conti.
Riepilogando, quindi, tenuto conto di quanto precede:
· hanno titolo al riconoscimento integrale dell'indennità integrativa speciale sul trattamento di previdenza che ne è stato escluso tutti i colleghi in servizio. Tale diritto è stato rafforzato, come già detto nel comunicato n.2/2003, dal fatto che l'art.22, comma 3, del vigente CCNL di comparto ha previsto, a decorrere dall'1/1/2003, l'eliminazione dell'indennità integrativa speciale dalla retribuzione mediante conglobamento dell'importo corrispondete nello stipendio base;
· hanno titolo al riconoscimento parziale dell'indennità integrativa speciale i bititolari di pensione il cui trattamento esclusivo dell'indennità sia stato posto in pagamento per un importo inferiore al trattamento minimo previsto per l'a.g.o.
Provvederemo ad allegare al prossimo comunicato facsimile dell'istanza da inoltrare all'Inps per chiedere l'applicazione di quanto su esposto.
RICORSI PER COMPUTO INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA BUONUSCITA
Mentre scriviamo non conosciamo ancora l'esito dei ricorsi proposti sia a Roma che a Milano, nonostante che gli stessi siano stati posti in sentenza già da qualche tempo.
Con il prossimo comunicato, quindi, daremo maggiori ragguagli sugli stessi.
Comunichiamo, in ogni caso, che subito dopo le vacanze estive, provvederemo a depositare altri ricorsi che comprenderanno, oltre al riconoscimento dell'indennità di funzione, anche il computo del ……
SALARIO DI PROFESSIONALITA' O DELL'ASSEGNO DI GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE.
Alla ripresa autunnale abbiamo intenzione di avviare i ricorsi giurisdizionali avverso il mancato computo anche del solo salario di professionalità o dell'assegno di garanzia della retribuzione ed invitiamo, quindi, quanti non lo avessero ancora fatto, a fare pervenire a quest'ufficio di Milano copia dell'istanza inoltrata all'Inps, al fine di metterci in grado di ricercare nelle varie province i Legali che possano patrocinare, con un modico onorario, i ricorsi stessi.
PENSIONATI/LAVORATORI A PART TIME
Fra pochi giorni dovrebbe essere discussa presso il Tribunale di Milano una causa promossa contro l'Inps tendente ad ottenere il cumulo non inferiore al 50% della pensione con la retribuzione, così come previsto dall'art.1, comma 185, della Legge n.662/96, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia superiore al 50% dell'orario ordinario di lavoro.
Con il prossimo comunicato, quindi, informeremo sulla sentenza che sarà stata emessa.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art.10, comma 7, del DPR n.503/92, che prevede la cumulabilità completa tra pensione e retribuzione al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia, e dell'art.44 della Legge n.289 del 27/12/2002, che prevede anch'esso, a decorrere dall'1/1/2003 il cumulo completo retribuzione/pensione per coloro che, pensionati di anzianità, potessero far valere alla data del pensionamento 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, comunichiamo che i ricorsi presentati da alcuni interessati al Comitato Provinciale di Milano e dallo stesso accolti, sono stati annullati dalla competente Commissione Centrale dell'Inps con motivazioni da noi ritenute, con condivisione della Commissione Speciale del predetto Comitato Provinciale, prive di fondamento giuridico ed in contrasto con precise norme di legge, mai abrogate.
Ci avviamo, pertanto, alla seconda fase del contenzioso, che prevede l'avvio dell'azione giudiziaria.
Terremo informati anche su quest'argomento.
ORGANIZZAZIONE
Come si potrà rilevare leggendo l'intestazione della carta su cui è stato stampato il presente comunicato, abbiamo provveduto a trasferire l'iscrizione degli associati, già indicati per categorie nel precedente comunicato dalla Sezione ex Dipendenti FIALP, alla SEZIONE EX DIPENDENTI INPS. Agli stessi, inoltre, si sono aggiunti gli ex dipendenti dell'INPDAI, in considerazione dello scioglimento di quell'ente e del trasferimento all'Inps del personale in servizio già dipendente dello stesso.
Con il comunicato n.2/2003 abbiamo chiesto agli associati di soprassedere al pagamento della quota associativa 2004, fissata ancora in euro 25,00, in attesa di perfezionare l'apertura di un nuovo conto corrente postale intestato alla nuova Sezione.
Considerato, però, che la Sezione ex Dipendenti FIALP continua ad essere attiva nei confronti degli ex dipendenti non trasferibili alla nuova Sezione, si è ritenuto utile mantenere un unico conto cui fare affluire tutte le quote associative che saranno successivamente attribuite a chi di competenza.
Alleghiamo, pertanto, al presente comunicato bollettino di c/c/p. n.40006397 intestato a FIALP CISAL EX DIPENDENTI, che potrà essere utilizzato per il pagamento della quota relativa al corrente anno, cumulata, per i ritardatari, con quella del 2003.
Dovendo procedere all'organizzazione centrale e periferica della Sezione, gli iscritti saranno quanto prima contattati dagli attuali responsabili periferici, sia in servizio che pensionati, al fine di ricercare fra gli stessi persone disponibili ad operare all'interno dell'organizzazione e di supporto alla stessa e procedere, quindi, alla nomina dei referenti provinciali che, insieme per regioni e compartimenti, procederanno all'elezione dei coordinatori regionali, dei coordinatori compartimentali, nonché del coordinamento e del coordinatore nazionali, (copia del regolamento della sezione sarà posto a disposizione degli interessati attraverso le predette strutture periferiche).
Ringraziamo sin d'ora coloro che vorranno dare la propria disponibilità a collaborare con l'organizzazione e,in attesa di fornire ulteriori comunicazioni, inviamo a tutti i nostri più cordiali saluti.
IL COORDINATORE NAZIONALE PRO TEMPORE
Augusto Favata